Estinzione del mutuo: il premio di assicurazione va risarcito

Antonella Ciaccia

17/06/2022

Cosa succede con l’assicurazione in caso di estinzione anticipata del mutuo? È possibile e necessario chiudere anche tutte le coperture assicurative, richiedendo il rimborso della polizza.

Estinzione del mutuo: il premio di assicurazione va risarcito

Un contratto di mutuo si accompagna frequentemente alla stipula di un contratto di assicurazione, la cui polizza prevede un premio pagato anticipatamente. Nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente, tuttavia, il rischio di morosità svanisce e i termini del contratto possono cambiare.

Il rimborso del premio di assicurazione, infatti, è più che legittimo in caso di estinzione anticipata del finanziamento. C’è da dire però che una polizza su un finanziamento non può essere considerata come una caparra versata a un albergo.

Il premio non goduto dovrà essere calcolato secondo le regole imposte dall’Arbitrato Bancario. Il diritto al rimborso è comunque assicurato dal Testo Unico Bancario, oltre che dai regolamenti applicati dall’Isvap, ma sarà una formula specifica a determinarne l’importo.

Il processo di rimborso del premio di assicurazione è quindi frutto di un procedimento standard. Vediamo di chiarire alcuni passaggi.

Mutuo e assicurazione: il rischio di morosità è un costo

Il mutuo è una forma di finanziamento a lungo termine che può essere stipulata tra un cliente e un istituto di credito. Il cliente verserà una somma mensile per un periodo di tempo determinato e certamente l’istituto creditore valuterà il rischio di vedersi le rate non pagate.

Per questo motivo molte banche accompagnano alla stipula del mutuo una polizza assicurativa, che garantisce comunque un rimborso in caso di inadempimento. Il premio avrà un importo variabile a seconda del valore del rischio rilevato dalla compagnia assicurativa.

Oltre alle rate del mutuo, quindi, il cliente dovrà corrispondere all’assicurazione il premio della polizza, solitamente richiesto in anticipo rispetto al versamento delle rate, in unica soluzione.

Cosa sono le assicurazioni sul mutuo

Le assicurazioni sul mutuo sono delle polizze assicurative obbligatorie o facoltative, che proteggono le banche e le persone finanziate durante la durata del rimborso del mutuo ipotecario.

La polizza mutuo è pertanto legata al finanziamento acceso per l’acquisto di un immobile e la scadenza naturale dell’assicurazione è vincolata a quella del mutuo. Tuttavia, in caso di estinzione anticipata del mutuo, è necessario chiudere anche tutte le coperture assicurative, richiedendo il rimborso del premio assicurativo.

Il calcolo dell’importo di risarcimento

Secondo il Testo Unico Bancario, compreso nel decreto 141/2010, l’intestatario di un mutuo può procedere in qualsiasi momento all’estinzione del suo debito, sia essa effettuata in parte o per tutto l’importo. Da ciò deriva che anche le compagnie assicurative debbano prevedere misure a riguardo.

Le modalità di restituzione devono essere indicate dettagliatamente all’interno del contratto assicurativo, come previsto dall’art. 49, comma 3 del Regolamento Isvap n.35/2010.

Anche in caso di estinzione parziale del mutuo è possibile richiedere il rimborso di una parte del premio assicurativo, attraverso la riduzione dell’assicurazione sul mutuo.

Infatti la diminuzione del valore assicurato comporta una minore esposizione al rischio, con la conseguente riduzione del premio assicurativo che andrà calcolata in misura corrispondente.

L’Istituto di vigilanza delle compagnie assicurative (Isvap) quindi ha previsto che una parte del premio di assicurazione debba essere restituito all’assicurato, stabilendo anche la modalità di calcolo per il risarcimento.

In particolare l’estinzione del mutuo porterà a un rapporto tra il premio corrisposto dal debitore, diviso il numero di rate complessive del finanziamento, moltiplicato per il numero delle rate residue.

Come richiedere il rimborso

La richiesta di chiusura della polizza mutuo per estinzione anticipata del mutuo dovrebbe essere presentata direttamente presso la banca o la compagnia assicurativa con cui è in essere il contratto assicurativo.

La domanda può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando tutta la documentazione richiesta dalla società assicurativa.

Come disposto dall’Ivass, le compagnie assicurative e le banche dovrebbero attivarsi autonomamente per la restituzione della quota non goduta del premio assicurativo, tuttavia ciò non sempre accade quindi è buona prassi eseguire una richiesta scritta.

Inoltre bisogna ricordare che l’assicurato ha comunque la facoltà di mantenere attiva la copertura assicurativa, ovviamente rinegoziando i termini del contratto.

Diritto al rimborso: accordo tra Abi e Ania

Il diritto al rimborso trova le sue origini nell’accordo tra Abi (Associazione Bancaria Italiana) e Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) del 2008, il quale, impegna la Banca a restituire al cliente la parte di premio assicurativo relativa al periodo residuo del finanziamento.

La questione trova successivamente una disciplina specifica. Infatti con il dl 179/2012 all’art. 22, co 15 quater, convertito in legge 221/2012, prevede che:

nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.

Per superare l’eventuale riluttanza a concedere il rimborso, ricordiamo che è sempre possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, o al servizio Tutela del Consumatore presso l’Ivass.

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