Tirocini, attenzione a chi sbaglia: sanzioni severe per tutti

Antonella Ciaccia

13/07/2022

Niente scampo per i falsi tirocini extracurricolari: dall’Inl chiarimenti sulle sanzioni che si possono applicare anche a quelli avviati prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022.

Tirocini, attenzione a chi sbaglia: sanzioni severe per tutti

Nuove sanzioni su tutti i tirocini extracurriculari. Puniti non solo quelli svolti in modo irregolare avviati dal 1° gennaio con l’entrata in vigore della riforma della legge di Bilancio 2022, ma anche quelli avviati prima e ancora in corso alla predetta data.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, ritorna sulla riforma dei tirocini extracurricolari, operata dalla suddetta legge, su cui aveva già fornito le prime indicazioni con nota n. 530/2022.

Secondo l’Inl, le sanzioni previste per i tirocini svolti in modo irregolare si possono applicare anche a quelli avviati prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 e terminati successivamente.

Ricordiamo che la legge n. 234/2021, allo scopo di sanzionare chiunque faccia un uso errato del tirocinio curricolare oppure i datori di lavoro che non riconoscono l’indennità del tirocinio, ha previsto specifiche penali per gli stage svolti in maniera fraudolenta, che, come già precisato nella nota n. 530/2022, sono già applicabili.

Si tratta di penali che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante e l’utilizzo fraudolento dell’istituto. Pertanto, secondo l’Inl, le sanzioni saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022. Altre novità saranno invece operative solo dopo il recepimento delle leggi regionali.

Approfondiamo i chiarimenti dell’Ispettorato sui casi di fraudolenza e le relative sanzioni applicabili.

Falsi tirocini: i chiarimenti dell’Inl sui rapporti iniziati nel 2021

Attraverso la nota giuridica n. 1451 dell’11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari cercando di intervenire sui dubbi relativi all’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2022 per quanto riguarda i tirocini avviati nel 2021 ma ancora attivi al 1° gennaio 2022.

Facendo riferimento al comma 723 della legge di Bilancio 2022 infatti, ove si stabilisce che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente, l’inl chiarisce che lo svolgimento di tirocini extracurriculari fraudolenti, cioè quando il datore di lavoro li utilizza in sostituzione del lavoro dipendente, debba essere sanzionato e tali ammende si possano applicare a partire dal 1° gennaio 2022 anche ai rapporti avviati a cavallo dell’entrata in vigore della legge, e non solo a quelli successivi.

INL – Nota n. 1451/2022
Sanzioni falsi tirocini extracurriculari

Il tirocinio non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente

L’Ispettorato ricorda dunque che che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. A proposito dell’ipotesi di «natura fraudolenta del tirocinio», l’Inl spiega che, ai fini della contestazione del reato in questione, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.

In presenza di condotta fraudolenta del datore di lavoro (impiego di tirocinanti alla stregua o in sostituzione di dipendenti), inoltre, grazie alla riforma è stata prevista a favore del tirocinante la facoltà di richiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto subordinato: questo anche se avviato prima del 2022.

L’Inl precisa poi che la facoltà riconosciuta al tirocinante non condiziona i profili previdenziali relativi al recupero contributivo. Sia fatta o meno questa richiesta dal tirocinante, in altre parole, il recupero dei contributi andrà sempre fatto, se l’ispettore ritiene di essere in presenza di un tirocinio fraudolento.

Le sanzioni penali

In relazione alla corretta commisurazione della sanzione, che ricordiamo è di natura penale, poiché il reato si può configurare solo a partire dal 1° gennaio 2022, il calcolo della relativa ammenda va fatto con riferimento alle sole giornate che decorrono dalla predetta data.

Se il tirocinio è svolto in maniera fraudolenta, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Esclusa la possibilità di applicare le sanzioni amministrative

Diversamente, sempre come chiarito dall’Ispettorato, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione ovvero:

  • omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • omessa consegna della dichiarazione di assunzione.

Nella nota si legge che è «fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale» fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

In questa situazione, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.

Come precedentemente evidenziato, il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti e il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di procedure giudizialmente per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

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