Fotografare il voto nella scheda elettorale costituisce reato e si rischia il carcere e una multa salata. Vietati anche gli smartphone. Ecco cosa dice la legge.
Per nessuna ragione si può fare la foto al voto indicato nella scheda elettorale; anzi la legge vieta espressamente che all’interno della cabina elettorale si possano introdurre telefoni e ogni altro strumento idoneo a scattare foto e video. Ciò perché il voto è personale e segreto e non può essere divulgato o, peggio ancora, pubblicato sui social network.
La ragione del divieto è impedire il fenomeno del “voto di scambio” e i brogli elettorali di qualsiasi genere.
Inoltre fare la foto al voto è reato anche se l’immagine non viene divulgata e resta nell’archivio personale dell’elettore. Ciò vale per ogni tipologia di appuntamento elettorale quindi elezioni amministrative, politiche, regionali e referendarie.
Prima di entrare in cabina elettorale è opportuno lasciare il telefono fuori sotto la vigilanza degli scrutatori; questo potrà essere recuperato dopo aver inserito la scheda nell’urna.
Fotografare il voto è reato: cosa dice la legge
Fare la foto alla scheda elettorale per riprendere il voto espresso è vietato dalla legge 96/2008, oltre che eticamente scorretto dato che il voto è segreto e non dovrebbe mai essere divulgato o peggio ancora postato sui Social network. Per questo all’interno della cabina elettorale non si può introdurre nessun dispositivo capace di scattare fotografie o registrare video.
Il divieto vale anche se l’immagine resta privata e non si ha nessuna intenzione di mostrarla ad altri.
Vietato portare con sé il telefono
Per evitare che il reato venga commesso, le norme elettorali prevedono che gli elettori debbano depositare telefoni cellulari, fotocamere e videocamere fuori dalla cabina elettorale. Questa regola è prevista dall’articolo 1 della sopra citata legge:
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
leggi anche
Voto sbagliato alle elezioni, posso rivotare? Ecco quando chiedere un’altra scheda elettorale
Perché non si possono scattare fotografie alla scheda elettorale
Il 2° comma dell’articolo 48 della Costituzione prevede che il voto sia “personale ed eguale, libero e segreto.” Il divieto di scattare fotografie alle schede elettorali serve proprio per tutelare la segretezza del voto e la libertà di scelta degli elettori che non devono subire pressioni o essere ricattati.
Ma il divieto ha anche un altro scopo, quello di contrastare il fenomeno del “voto di scambio” ovvero quando un elettore promette di barrare una certa preferenza in cambio di favori o privilegi illeciti.
Quali sono i rischi di fare la foto al voto
Veniamo adesso al profilo sanzionatorio. La legge prevede l’arresto da 3 mesi a 6 mesi e l’ammenda da 300 euro a 1000 euro. Se si procede con decreto penale, il giudice può determinare una sanzione amministrativa differente secondo le condizioni economiche di chi ha commesso il fatto o della sua famiglia; tale sanzione parte da 75 euro e può arrivare fino al triplo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti