Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a indicare le specifiche tecniche per la delega alla fatturazione elettronica per i forfetari. Ecco cosa cambia.
Entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per chi ha aderito al regime forfetario e al regime di vantaggio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi provveduto a dettare le nuove regole per le deleghe alla fatturazione elettronica in assenza di dichiarazione Iva.
Ecco a cosa prestare attenzione se si vuole delegare l’adempimento relativo alla fatturazione elettronica in regime forfetario.
In assenza di dichiarazione Iva, ecco come certificare i corrispettivi
Al fine di limitare il fenomeno dell’evasione fiscale, dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
La fatturazione elettronica può essere eseguita direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario, nel secondo caso è però necessario validare la delega con indicazione dei corrispettivi prelevando i dati dalla dichiarazione Iva.
Per far in modo che questo obbligo potesse effettivamente avere luogo, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 5 novembre 2018 ha dettato le specifiche per il conferimento e la revoca della delega all’intermediazione per gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica.
Con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a coloro che hanno optato per il regime forfetario, di conseguenza è ora necessario aggiornare le specifiche tecniche per il conferimento della delega all’intermediazione per la fatturazione elettronica.
La necessità emerge dal fatto che nel regime forfetario viene meno la dichiarazione Iva e di conseguenza non è desumibile il valore degli affari da questa documentazione. Si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente. Di conseguenza si rende necessario adottare specifiche tecniche in grado di far fronte a questa mancanza.
Con il provvedimento 373040/2023 viene modificato il precedente del 5 novembre 2018.
Nuove regole per la delega alla fatturazione elettronica per i forfetari
La disciplina generale della delega all’intermediario prevede una preventiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva. Per i forfetari che non redigono la dichiarazione Iva deve quindi essere superato un ostacolo, in questo caso quindi il riscontro dovrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
In base alla nuova formulazione delle specifiche tecniche, chi è in regime ordinario continua ad operare come in precedenza. Deve quindi indicare i dati della dichiarazione Iva, in particolare:
- l’importo corrispondente al volume d’affari;
- gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.
Chi ha optato per il regime forfetario o di vantaggio dovrà validare la delega per la fatturazione elettronica indicando:
- l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
- l’importo corrispondente al reddito complessivo.
Si ricorda che la delega può avere una validità massima di due anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA