Ferie non godute in scadenza, conseguenze e quando si perdono

Simone Micocci

12 Giugno 2024 - 17:46

Il 30 giugno scatta il termine entro cui fruire delle ferie non godute maturate nel 2022. Cosa rischia il lavoratore? E l’azienda?

Ferie non godute in scadenza, conseguenze e quando si perdono

Le ferie maturate ma non godute devono essere fruite dal lavoratore entro i 18 mesi successivi dal termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che il prossimo 30 giugno sono in scadenza le ferie maturate 2 anni fa ma ancora presenti in busta paga.

Una data che spaventa i lavoratori, in quanto temono di perdere le ferie una volta scaduto il suddetto termine. Tuttavia, non bisogna farsi prendere dal panico né tantomeno pregare il datore di lavoro di farvi godere delle ferie residue prima della scadenza.

Per quanto la legge (art. 2109, 2 comma, del Codice Civile) sia categorica nello stabilire che tutte le ferie debbano essere godute entro i 18 mesi successivi all’anno in cui sono state maturate, il 30 giugno è una data che dovrebbe interessare più l’azienda e meno il lavoratore.

Come vedremo di seguito, infatti, non ci sono conseguenze per il lavoratore alla scadenza delle ferie: i giorni residui, infatti, non si perdono. Non è quindi possibile richiederne la monetizzazione, a differenza di quanto invece accade per i permessi non goduti, ma la buona notizia è che se ne potrà fruire anche successivamente in caso di bisogno.

Perché allora si parla di ferie “in scadenza”? Come già anticipato è il datore di lavoro che deve preoccuparsi, in quanto rischia di dover rispondere, pagando anche una sanzione, della presenza di ferie non godute in busta paga dopo la scadenza del 30 giugno.

A tal proposito, vediamo nel dettaglio cosa succede alle ferie scadute dall’1 luglio, facendo un confronto tra le conseguenze per il lavoratore rispetto a cosa rischia l’azienda.

Ferie non godute: cosa prevede la legge?

Le ferie in generale, e quindi anche quelle non godute, sono disciplinate dalla legge. Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie è sancito infatti dall’art. 2109 del Codice Civile e regolato dal D.Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.

Qui viene stabilito che ogni anno il lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di riposo; il numero di giorni di ferie che spettano al lavoratore può variare a seconda del Ccnl ma, in ogni caso, non può diminuire.

Di queste 4 settimane, almeno 2 devono essere godute entro l’anno di maturazione mentre le altre entro i 18 mesi successivi, salvo diverse disposizioni del Ccnl di riferimento.

Ne risulta, dunque, che:

  • le ferie non godute maturate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2022 devono essere fruite entro il 30 giugno 2024;
  • le ferie non godute maturate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023 devono essere fruite entro il 30 giugno 2025;
  • le ferie non godute maturate nell’anno corrente dovranno essere fruite entro il 30 giugno 2025.

Che fine fanno le ferie non godute

Detto questo, è lecito chiedersi che fine fanno le ferie non godute dopo i 18 mesi.

Le ferie residue non si perdono, quindi restano ancora a disposizione del dipendente. Tuttavia, per l’Inps è come se queste fossero state utilizzate, quindi al datore di lavoro spetta l’obbligo di versare i contributi previsti.

Cosa rischia il datore di lavoro se ci sono ferie non godute dopo il 30 giugno

Conseguenze ben più serie ci sono per il datore di lavoro che entro la data del 30 giugno non fa smaltire ai dipendenti le ferie maturate 2 anni prima.

Ad esempio, questo dovrà versarne i relativi contributi aggiuntivi: ciò significa che alla retribuzione imponibile bisognerà aggiungere l’importo spettante per le ferie non godute, anche se tale somma non viene erogata nella busta paga del dipendente. Di conseguenza, tale importo sarà comunque assoggettato a contribuzione, la quale va versata con scadenza fissata al 20 agosto o comunque al primo giorno utile successivo.

Ma non è tutto, perché oltre al versamento dei contributi ci sono anche delle sanzioni amministrative, per un importo che varia a seconda del numero di dipendenti interessati:

  • da 120 a 720 euro quando le violazioni sono relative a un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1.800 euro quando violazioni si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5.400 euro quando le violazioni si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Ferie non godute: quando vengono pagate?

Se si hanno ferie non godute e non si desidera sfruttarle è possibile decidere di non usufruirne e farsele pagare? Per legge le ferie non possono essere pagate finché si sta continuando a lavorare con quell’azienda o datore di lavoro.

I decreti legislativi sopra citati stabiliscono infatti l’espresso divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro per difendere il diritto alla salute del lavoratore, il quale necessita di un periodo di distacco dal posto di lavoro per recuperare le energie psico-fisiche.

Tuttavia, in caso di scadenza ravvicinata di un contratto a tempo determinato di durata annuale è possibile scegliere di non godere delle ferie e di farsele pagare al termine del rapporto di lavoro. Questo accade per esempio ai docenti con contratto di supplenza breve o a tempo determinato al 30 giugno.

Cosa succede alle ferie non godute nella scuola?

Per capire quando vengono pagate le ferie non godute nella scuola occorre fare una distinzione tra:

  • insegnanti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato fino al 31 agosto;
  • insegnanti assunti a tempo determinato per supplenza breve o fino al 30 giugno.

Nel primo caso le ferie non godute non possono essere monetizzate in quanto non vi è la possibilità di non fruire delle ferie a meno che non vi siano impedimenti oggettivi come malattia o maternità per esempio.

Nel secondo caso invece, per supplenze brevi o al 30 giugno, le ferie non godute possono esserre pagate, ma la monetizzazione avviene sottraendo ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni per l’intero periodo del contratto.

Un altro caso in cui è possibile monetizzare le ferie non godute e farsele pagare è quello dei lavoratori ai quali vengono riconosciute più di 4 settimane di ferie ogni anno. Questi, infatti, potranno farsi pagare le ferie che eccedono il minimo imposto dalla legge (se non godute).

Per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, invece, vale quanto detto in precedenza: il lavoratore non può rinunciare a priori al godimento delle ferie così da farsele pagare. Tuttavia, qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro avesse ancora delle ferie non godute, avrebbe diritto al loro pagamento.

Ferie non godute: quanto vengono pagate e tassazione

Ma quanto vengono pagate le ferie non godute e soprattutto: sono soggette a tassazione? Partiamo ricordando quanto già detto e vale a dire che in caso di ferie non godute, che non possono essere monetizzate se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve comunque pagare i contributi.

L’indennità sostitutiva invece per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro viene tassata in termini fiscali e contributivi. Essendo parte della retribuzione infatti questa va trattata come tale dal punto di vista fiscale e contributivo.

Per capire invece quanto vengono pagate le ferie non godute facciamo un esempio.

Ipotizziamo che un lavoratore dipendente prenda in busta paga 9 euro lorde l’ora e che alla fine del rapporto di lavoro abbia 30 ore di ferie non godute in busta paga. Con l’ultimo stipendio il datore di lavoro dovrà riconoscere anche l’indennità sostitutiva per la quale il calcolo è semplice: 9*30= 270 euro lordi.

Quando si perdono le ferie

A questo punto resta ancora un aspetto da chiarire: in quali casi il lavoratore perde il diritto al godimento delle ferie annuali? È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle cause C-619/16 e C-684/16, a fare chiarezza in merito: nel dettaglio, i giudici hanno stabilito che qualora il datore di lavoro dimostri che sia stato il dipendente - “deliberatamente e con piena consapevolezza” - a non voler godere delle ferie nonostante sia stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il proprio diritto, allora non potrà ottenere il pagamento delle ferie residue una volta cessato il rapporto di lavoro.

Tuttavia non è sufficiente che il dipendente non abbia chiesto di poter godere delle ferie per far scattare la perdita automatica delle stesse; secondo i giudici, infatti, deve essere un rifiuto deliberato e consapevole affinché ciò avvenga. Una domanda a questo punto verrebbe spontanea in merito alle ferie non godute in caso di dimissioni.

Anche per le ferie non godute in caso di dimissioni è intervenuta la Corte di Giustizia UE: l’indennità infatti spetta sempre anche quando il rapporto di lavoro viene meno per decisione del lavoratore.

Permessi non goduti, come funzionano?

Il discorso è differente per i permessi. Infatti, la normativa vigente prevede che i permessi maturati dal lavoratore che non siano stati goduti dallo stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, debbano essere pagati dal datore di lavoro.

Questo è quanto stabilisce la normativa in materia, che regola la fruizione dei permessi e che si differenzia da quanto previsto invece per le ferie non godute. Ogni lavoratore, infatti, in base al contratto di lavoro con il quale è stato assunto, matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso da utilizzare in base alle sue esigenze.

Ricordiamo infatti che i permessi sono periodi di assenza dal lavoro retribuiti che possono essere fruiti a gruppi di ore. Il numero di ore di permesso maturate dipende dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

I permessi maturati, dunque, a differenza di quanto avviene per le ferie hanno una scadenza, in quanto devono essere goduti dal lavoratore entro l’anno in cui sono stati maturati a pena di decadenza degli stessi.

Cosa succede nel caso in cui i permessi maturati non vengano utilizzati dal lavoratore nell’anno di maturazione? In questo caso il lavoratore ha la possibilità di usufruirne entro il 30 giugno dell’anno di maturazione e, nel caso in cui non vengano utilizzati nemmeno entro tale termine, devono essere pagati dal datore di lavoro.

A differenza delle ferie, dunque, che vengono pagate solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro i permessi non goduti sono monetizzabili. Il pagamento dei permessi non goduti entro il 30 giugno avviene secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro con cui il lavoratore è assunto.

Ferie e permessi, chi decide?

Secondo l’articolo 2109 del Codice Civile è il datore di lavoro a decidere le ferie dovendo tenere in conto l’organizzazione e l’esigenza della sua azienda ma anche gli interessi del lavoratore.

Il datore di lavoro deve quindi fare una scelta equa che tenga in considerazione le esigenze anche del lavoratore.

Discorso diverso deve essere fatto per i permessi che sono richiesti in base alle necessità personali del lavoratore e per questo non sono sempre concordati con il datore di lavoro.

Il consiglio che possiamo darvi è quindi quello di concordare prima possibile il piano ferie con il vostro datore di lavoro.

In questo modo anche lui potrà organizzarsi e capire in che modo creare un piano ferie idoneo per tutto lo staff dell’azienda. Presentando le proprie esigenze con largo anticipo si potrà quindi avere la possibilità che le proprie richieste vengano accontentate.

Cosa cambia per i lavoratori in cassa integrazione

Un caso particolare è rappresentato dal lavoratore che sta per entrare in cassa integrazione guadagni. Ci si chiede infatti se il dipendente ha diritto ad usufruire delle ferie maturate - ma non godute - prima della sospensione dal lavoro. I chiarimenti del caso sono forniti dallo stesso Ministero del Lavoro, il quale si è soffermato su diversi punti della questione.

Il primo interrogativo sulla cassa integrazione e le ferie non godute riguarda il diritto di accedere alla cassa integrazione guadagni posticipando lo sfruttamento delle ferie annuali maturate.

Le direttive legate al diritto del lavoratore di godere di giorni di riposo è disciplinata dal codice civile, dall’art. 10 del D.Lgs. 66-2003 e dalla direttiva CE 88-2003.

Quest’ultima, in particolare, non stabilisce che il godimento delle ferie debba necessariamente avvenire nell’anno di maturazione, ma impone che questo avvenga “secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.

È possibile, in sostanza, rinviare due settimane di ferie maturate ai 18 mesi successivi la conclusione dell’anno di maturazione.

Il secondo punto si sofferma sull’eventualità di rilasciare un’autorizzazione al datore di lavoro, al fine di differire il pagamento dei contributi di previdenza sociale relativi alle ferie non godute. A questo proposito il Ministero del Lavoro rimanda direttamente all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

L’INPS prevede che il termine per il pagamento delle ferie non godute sia di 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione delle ferie oppure quello stabilito dal contratto.

In realtà l’INPS ammette anche casi particolari che comportano la sospensione dell’obbligo contributivo delle ferie non godute. Tra questi, casi di sospensione del rapporto lavorativo come malattia, maternità e cassa integrazione comportano la sospensione del calcolo dei 18 mesi entro cui deve avvenire il pagamento dei contributi.

Il termine per tale adempimento inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.

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