Come si applica la flat tax incrementale per i redditi di imprese e professionisti nel 2023? Con la circolare 18 del 28 giugno, l’Agenzia elle entrate fornisce le indicazioni operative.
Dopo la consultazione pubblica sulla flat tax incrementale delle settimane precedenti, l’Agenzia delle entrate pubblica la circolare 18 del 28 giugno 2023 con le indicazioni operative per l’applicazione della flat tax incrementale: misura sperimentale che molti sperano possa diventare strutturale.
Ecco come funzionerà.
La flat tax incrementale è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023, cioè legge 197/2022 articolo 1 commi da 55 a 57.
Nelle settimane precedenti la stessa Agenzia aveva invitato i professionisti del settore (commercialisti) a una consultazione pubblica sulla bozza di circolare per l’applicazione della flat tax incrementale. L’obiettivo era avere una normativa condivisa il più possibile con chi poi effettivamente applica le leggi, ciò anche in vista della possibile introduzione della flat tax incrementale in modo strutturale. Infatti, è bene ricordare che attualmente la disciplina troverà applicazione solo per il 2023, salvo proroghe.
Flat tax incrementale, a chi si applica? Limiti soggettivi
La circolare 18 del 28 giugno 2023 è divisa in 2 parti che delimitano l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.
Ricordiamo che la flat tax incrementale vale, come dice il nome, per gli incrementi di reddito dei soggetti ammessi al beneficio e prevede una tassa piatta sostitutiva di tutte le imposte generalmente dovute. Si tratta di un regime opzionale.
Dal punto di vista soggettivo, la flat tax incrementale si applica a
persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario. (articoli 55 e 53 comma 1 del Tuir).
Trova inoltre applicazione per gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Si tratta di imprenditori agricoli che si occupano di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
si applica la flat tax incrementale per i redditi dell’imprenditore agricolo derivanti dalla commercializzazione dei vegetali eccedenti rispetto a quanto effettivamente utilizzato per i propri allevamenti (articolo 56 bis Tuir) e redditi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole “connesse” dirette alla produzione di beni che applicano all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate, o soggette a registrazione, ai fini IVA i coefficienti di redditività normativamente previsti.
Nella circolare viene chiarito che trova applicazione la flat tax incrementale anche per i redditi delle imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria.
Soggetti esclusi dalla flat tax incrementale
Sono, invece, esclusi dall’applicazione della flat tax incrementale i redditi:
- delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
- delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.
La circolare 18 precisa che non possono accedere al regime della flat tax incrementale coloro che applicano il regime forfetario (legge 190 del 2014).
Precisa però che nel caso in cui nel 2023 si verifichi per tali soggetti l’uscita dal regime forfetario a causa della produzione di reddito oltre i limiti previsti (85.000 con tolleranza fino a 100.000 euro), si potrà applicare la flat tax incrementale in quanto per l’intero 2023 tali soggetti saranno obbligati ad applicare il regime ordinario. Di conseguenza rientrano nella flat tax incrementale.
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Limiti oggettivi alla flat tax incrementale
Dal punto di vista oggettivo la circolare 18 del 28 giugno 2023 stabilisce che la flat tax incrementale trova applicazione per gli incrementi di reddito del 2023.
L’incremento di reddito viene calcolato avendo come riferimento il reddito più alto prodotto nel triennio precedente. Ad esempio se l’impresa:
- nel 2020 ha fatturato 100.000 euro;
- nel 2021 ha fatturato 90.000 euro;
- nel 2022 ha fatturato 110.000 euro
si tiene in considerazione il reddito del 2022, in quanto il più alto.
Di conseguenza, in questo caso si fa la differenza tra il reddito fatturato nel 2023 e il reddito del 2022, su tale differenza si applica la decurtazione pari al 5% del fatturato del 2022.
Su tale base imponibile si applica l’aliquota del 15% che sostituisce le imposte sul reddito, comprese le addizionali regionali e comunali.
La base imponibile della flat tax incrementale non può essere superiore a 40.000 euro. Sulla parte di reddito eccedente i 40.000 euro si applica l’aliquota ordinaria con gli scaglioni Irpef.
Precisa la circolare che per il reddito di impresa coniugale e familiare, l’incremento di reddito viene calcolato sul fatturato globale dell’impresa, ma l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.
La flat tax incrementale trova applicazione anche nel caso in cui l’attività sia stata esercitata per un numero di anni inferiore a 3, in questo caso il confronto per gli incrementi di reddito si fa avendo in considerazione gli anni disponibili.
Possono optare per la flat tax incrementale anche gli imprenditori che in uno o più anni compresi nel triennio di raffronto abbiano applicato il regime forfetario o altro regime di vantaggio.
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