In alcuni casi la responsabilità del furto in casa ricade sul condominio o sull’amministratore che non hanno adottato le necessarie misure di sicurezza e devono pagare un risarcimento. Ecco quando.
Subire un furto è sempre spiacevole, soprattutto quando viene violata la propria sfera privata in casa. Oltre al disagio, ci sono diversi danni economici che la vittima deve sopportare, nella speranza di ottenere una riparazione dal ladro. Oltre alla perdita dei beni sottratti spesso si aggiungono ulteriori spese, come la riparazione della serratura scassinata. Ovviamente il primo passo da compiere per ricevere una tutela è la querela, supportata dalle eventuali prove a disposizione (come i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei vicini), ma nel frattempo potrebbe esserci modo di ottenere già una parte di risarcimento.
Se la responsabilità penale del furto ricade esclusivamente su chi l’ha commesso, è pur vero che il condominio è tenuto per legge a mettere in atto le precauzioni necessarie a preservare lo stabile e la sicurezza degli abitanti. Ci sono negligenze che possono agevolare il furto e dunque far ricadere parte della responsabilità proprio sul condominio, che in questi casi è tenuto a risarcire almeno parte del danno. Bisogna però prima accertarsi che ci sia effettivamente una colpa che ha facilitato il furto o che, pur essendoci, non ricada proprio su chi è stato derubato. Ecco cosa c’è da sapere.
Quando il condominio paga il risarcimento
La responsabilità per i danni subiti dal condomino derubato può ricadere sul condominio o sull’amministratore, ma soltanto quando il furto è stato agevolato da una negligenza nella custodia. L’articolo 2051 del Codice civile, infatti, stabilisce che ognuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, a meno che sia dovuto a un evento fortuito.
Sebbene non sia possibile prevedere quando, se e come il furto avverrà, non è nemmeno possibile appellarsi al caso fortuito. Per quanto illegale è un’eventualità che bisogna prendere in considerazione per salvaguardare le abitazioni dalle intrusioni. Ognuno è quindi tenuto ad adottare tutte le precauzioni possibili e soltanto laddove si rivelassero insufficienti si potrebbe invocare il caso fortuito.
In ogni caso, la responsabilità del furto (al di là dell’autore del reato) può ricadere sul condominio, sull’amministratore oppure sulla vittima stessa, ma anche la ditta che esegue lavori. Tutto dipende da chi avrebbe dovuto prevedere accorgimenti differenti o da chi ha stabilito di non attuare misure di sicurezza. Tenendo conto che di norma la custodia delle cose comuni spetta all’amministratore di condominio, accade che sia l’assemblea a votare per soluzioni poco efficaci o che non informi l’amministratore di eventuali problemi.
Ancora, se la vittima ha lasciato la porta della propria abitazione aperta la colpa ha contribuito al danno, mentre le ditte sono co-responsabili per i furti agevolati da ponteggi e impalcature. Come anticipato, però, soltanto quando vi è stata una negligenza. Vediamo ora qualche esempio dalla giurisprudenza.
Malfunzionamenti di allarmi e antifurti
Il furto può essere facilitato dal malfunzionamento o dall’assenza di sistemi di allarme e antifurti, necessari proprio a limitare intrusioni e danni. Il guasto improvviso e repentino potrebbe costituire un esempio di caso fortuito, così come quando è proprio il ladro ad avere compromesso i sistemi per eludere la sicurezza.
Altrimenti, il condominio è tenuto a pagare un risarcimento a chi ha subito il furto. L’obbligo di risarcimento si sposta sull’amministratore condominiale quando è quest’ultimo a non aver provveduto all’installazione o alla riparazione dei sistemi, nonostante la richiesta dei condomini.
Portoni e cancelli aperti
Se il portone d’ingresso e gli eventuali cancelli sono lasciati aperti si facilita molto il lavoro di eventuali ladri, che riescono a entrare facilmente senza destare alcun sospetto. Può trattarsi di cattive abitudini dei condomini o di guasti che impediscono la chiusura, ma senza dubbio si tratta di una negligenza che dà diritto al risarcimento.
Ponteggi e impalcature
L’irruzione può essere agevolata anche dalla presenza di ponteggi e impalcature sulla facciata dell’edificio, ma soltanto quando la ditta che si occupa dei lavori e l’amministratore di condominio non hanno adottato le precauzioni per evitarlo. In questo caso, entrambi sono responsabili in solido e obbligati a risarcire i danni.
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