Ecco come funziona il processo di identificazione diretta ai fini Iva in Italia e perché le aziende straniere devono eseguire questa procedura.
Per diverse ragioni può accadere che un’azienda straniera non residente in Italia abbia bisogno di procedere con l’identificazione diretta ai fini dell’Iva per essere in regola con il fisco italiano e continuare a lavorare.
Lo stesso discorso vale, in generale, anche per le persone fisiche non residenti ai fini dell’Iva in Italia che desiderino identificarsi in questo senso per questioni lavorative. Per poter procedere in questo senso è possibile utilizzare il modello ANR/3, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e seguire la procedura richiesta.
Vediamo quindi quali possono essere le ragioni per cui è necessario eseguire questa identificazione, come farlo, e quali alternative si possono utilizzare.
Identificazione diretta ai fini Iva per aziende straniere: come funziona e procedura
Cos’è l’identificazione diretta ai fini Iva
L’identificazione diretta ai fini Iva è uno strumento utilizzabile in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, da applicare nel caso di cessione di beni o servizi rilevanti in Italia da parte di soggetti non residenti sul territorio nazionale, quando questi avvengono nei confronti di alcune specifiche personalità.
Questo sistema quindi serve per permettere ai diversi operatori economici stranieri sia di assolvere gli obblighi, sia di esercitare i diritti derivanti dall’applicazione del tributo.
Il soggetto estero, nel momento in cui utilizza l’identificazione diretta ai fini dell’Iva in Italia, non assume comunque come territorio fiscalmente rilevante quello italiano, lasciando sempre quello di appartenenza estera.
Non vengono imputati diritti e obblighi tributari al fine dell’imposta sui redditi. Gli obblighi e i diritti in questione sono relativi alla normativa fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato ai fini Iva. Il Paese in cui è necessario pagare le imposte rimane quello in cui il soggetto è fiscalmente residente.
Quando si deve fare l’identificazione
A doversi identificare direttamente ai fini dell’Iva in Italia sono quei soggetti esteri che esercitano o attività d’impresa, o di arte o professione, nel momento in cui si occupano di cessione di beni o prestazione di servizi territorialmente rilevanti in Italia nei confronti delle seguenti categorie:
- consumatori privati;
- enti non commerciali che siano privi di partita Iva;
- soggetti non residenti anche se in possesso di partita Iva.
Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di utilizzare questa opzione, infatti i soggetti ammessi sono:
- gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- gli operatori economici che, pur essendo stabiliti in un Paese extraeuropeo, si trovino comunque in uno Stato con strumenti giuridici che regolano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.
I soggetti che non rientrano in queste categorie, nel caso in cui si trovassero in una situazione che pretende l’identificazione diretta, dovranno utilizzare un’altra modalità e procedere quindi con la nomina di un rappresentate fiscale.
Come fare richiesta
I soggetti che rientrano nelle precedenti categorie, e che quindi possono presentare la richiesta, devono utilizzare il modello ANR/3 e presentarlo, assieme a tutta la documentazione richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Chi è interessato ad agire in questo senso deve ricordare due cose, prima di tutto che il processo di identificazione deve avvenire prima che venga effettuata una qualsiasi operazione territoriale rilevante in Italia.
Inoltre, la presentazione del modello può essere fatta solo ed esclusivamente al seguente indirizzo dell’Agenzia delle Entrate: Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara.
La presentazione di quanto richiesto dall’Agenzia, comunque, può avvenire in due modalità diverse:
- fisicamente, direttamente all’ufficio, anche attraverso persona delegata;
- mediante raccomandata postale AR.
Quali sono i documenti necessari
Oltre al modello, compilato con tutti i dati richiesti, bisogna anche anche inviare una serie di documenti perché la richiesta venga processata e accettata dall’Agenzia delle Entrate.
- un certificato originale e aggiornato che attesti l’iscrizione ai fini dell’Iva posseduta nello Stato di appartenenza rilasciato dall’autorità fiscale competente;
- una copia fotostatica del documento di identificazione valido del dichiarante;
- un certificato della Camera di Commercio del Paese dove ha la sede legale l’impresa, con all’interno l’indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire e dei relativi poteri di firma;
- una traduzione in italiano dei precedenti certificati, sottoscritta da chi l’ha eseguita, con allegata la copia di un documento d’identità valida;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovrà anche essere debitamente sottoscritta.
All’interno della dichiarazione il soggetto richiedente deve dichiarare se nel periodo precedente la richiesta ha effettuato operazioni rilevanti in Italia. Se sì, dovrà regolarizzare la posizione in modo da evitare eventuali sanzioni o problematiche.
Nel caso in cui, una volta ottenuta l’identificazione diretta, si dovessero variare delle informazioni o dei dati oppure l’attività dovesse cessare, bisognerà utilizzare sempre il modello ANR/3 per inviare le informazioni in questione. In entrambi i casi, l’invio deve avvenire entro un massimo di 30 giorni dal momento delle variazioni in questione.
La documentazione, anche in questo caso, si potrà inviare utilizzando le modalità precedenti oppure anche per via telematica, sia direttamente, sia tramite intermediari abilitati.
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