Il risarcimento danni nella maggior parte dei casi non si cumula con il reddito imponibile ai fini fiscali, ma in alcuni altri, invece, ci si devono pagare le tasse.
Se si riceve un risarcimento danni, fa reddito? Ci si devono pagare le tasse oppure no? Il dubbio è più che lecito e la risposta a queste domande non è così scontata come si può immaginare. Il fatto di dover pagare o meno le tasse sull’indennizzo che si percepisce, infatti, dipende da diversi fattori, primo fra tutti la tipologia di risarcimento che si riceve.
Ma quando si ottiene un risarcimento danni? Quando si rimane vittima di un danno ed il giudice stabilisce che si deve avere un indennizzo economico parziale o totale dello stesso. Ma le tipologie di danno di cui si può essere vittima possono essere diverse, così come può essere diversa la natura dell’indennizzo che si andrà a ricevere.
Le diverse tipologie di risarcimento danno
Il risarcimento danni può essere patrimoniale o non patrimoniale. La tipologia non patrimoniale si riferisce a tutti i danni fisici e morali che una persona subisce, quelli non quantificabili matematicamente ma che devono essere risarcitoria come compensazione della perdita non economica subita.
Nel caso del danno patrimoniale, invece, si tratta di risarcimento di spese vive, come ad esempio spese mediche sostenute, o a livello di patrimonio che può derivare da una diminuzione del patrimonio e da un mancato guadagno.
I termini giuridici che identificano le due diverse tipologie sono:
- danno emergente quando c’è stata una perdita sul patrimonio;
- lucro cessante quando, invece, c’è stato un mancato guadagno.
Il danno, poi, può essere biologico se è stato subito a seguito di una violazione di un valore della persona, o morale, quando non è valutabile a livello economico direttamente ma c’è bisogno di una valutazione di corrispondenza di valore.
Quando il risarcimento del danno va tassato?
Si stabilisce se il risarcimento del danno che si riceve fa reddito o meno proprio esaminando a che titolo si è ricevuto. Ma le tasse sono dovute solo in un caso, ovvero quello da risarcimento danno per mancato guadagno (lucro cessante).
In caso di risarcimento di spese sostenute, infatti, si compensano soldi già spesi e che, in mancanza del danno subito non sarebbero usciti. In caso di perdita patrimoniale vale lo stesso discorso.
In caso di risarcimento per mancato guadagno, invece, va a sostituite una perdita di reddito su cui il danneggiato avrebbe dovuto pagare le tasse se percepito. Proprio per questo motivo anche sul risarcimento di questo danno opera la stessa tassazione che avrebbe operato sul guadagno perso: costituisce base imponibile ai fini Irpef.
Solo in questo caso il risarcimento del danno deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi e sarà, poi, soggetto a tassazione.
In tutti gli altri casi di natura risarcitoria il danno ricevuto non va dichiarato e, di conseguenza, non fa reddito e non è soggetto a tassazione.
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