Molti dipendenti in cassa integrazione si chiedono come funziona la maturazione di ferie, ore di permesso, ratei di tredicesima e quattordicesima e TFR. Ecco cosa c’è da sapere.
In tempo di pandemia, è aumentato esponenzialmente il numero di lavoratori in cassa integrazione, totale o parziale. Molti cassintegrati si domandano se ferie, permessi, ratei di tredicesima e quattordicesima maturino ugualmente secondo gli accordi contrattuali. Stessi dubbi sul Trattamento di fine rapporto.
Scopriamolo in questa guida.
CASSA INTEGRAZIONE E MATURAZIONE DI FERIE, PERMESSI E TFR
In cassa integrazione maturano ferie e permessi?
La cassa integrazione ordinaria o straordinaria è tra le principali misure assistenziale per affrontare l’emergenza Covid, confermata anche nella Legge di Bilancio per il 2021 e nel decreto Ristori bis.
Precisiamo che ferie e permessi retribuiti maturano nella misura prevista dal CCNL applicato dall’azienda soltanto in caso cassa integrazione a orario ridotto.
Al contrario, non maturano se il dipendente è in cassa integrazione a zero ore, a meno che il periodo di astensione totale dal lavoro non sia durato meno di 15 giorni del calendario del mese di riferimento.
Ratei tredicesima e quattordicesima durante la cassa integrazione maturano?
Le mensilità supplementari, quindi tredicesima, quattordicesima e anche quindicesima (per i fortunati che ne hanno diritto), sono comprese nel calcolo della retribuzione lorda che è alla base della determinazione del quantum percepito dal dipendente durante la cassa integrazione (precisamente l’80% della retribuzione lorda), quindi al momento della loro erogazione - dicembre per la tredicesima e luglio per la quattordicesima - i periodi in cui il dipendente è stato in cassa integrazione non vengono conteggiati.
Durante la cassa integrazione matura il trattamento di fine rapporto?
Per quanto riguarda il TFR, questo matura normalmente per tutta la durata della cassa integrazione, indipendentemente dal fatto che sia a orario ridotto o a zero ore. Il TFR matura secondo gli accordi contrattuali anche durante le assenze dovute ad infortunio, maternità o malattia.
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