La responsabilità del gestore di un impianto sciistico è limitata ad alcuni casi specifici, vediamo quali
Una nuova stagione sciistica sta per iniziare e, tra sport e divertimento, sarà inevitabile un certo numero di infortuni anche gravi. Ci si augura sempre che una giornata sulla neve sia un’esperienza esclusivamente piacevole ma se dovesse accadere un imprevisto con danni a cose o peggio alla salute, ci si può rivalere sulla società che gestisce il comprensorio?
La responsabilità dei gestori di impianti sciistici è una tematica ampiamente dibattuta in giurisprudenza e dagli esperti del diritto, soprattutto quando gli incidenti sono dovuti al comportamento negligente e incauto degli sciatori; questioni si pongono anche quando le piste presentano una loro intrinseca pericolosità che con difficoltà viene gestita dai gestori degli impianti.
Secondo orientamento già affermato dalla giurisprudenza e affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22344/14 i danni arrecati a terzi e riconducibili ad un comportamento imprudente e pericoloso dello sciatore non possono comportare una responsabilità del gestore delle piste.
Infortunio sugli sci: quando sussiste la responsabilità del gestore?
Il gestore di un impianto sciistico, in linea di principio, è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti durante lo svolgimento dell’attività sportiva, sia in occasione della salita che nel momento della discesa. Si dovrà pertanto provvedere ad effettuare la necessaria manutenzione delle piste al fine di prevenire eventuali incidenti anche effettuando le necessarie segnalazioni.
In capo al gestore dell’impianto vi sono dunque obblighi di manutenzione al fine di proteggere l’incolumità di quanti hanno accesso alla struttura. Ne consegue una responsabilità per eventuali danni connessi alle cose in custodia, anche in assenza di effettiva colpa o dolo; il gestore risponde dunque del danno cagionato dalla cosa (l’impianto, inteso sia come pista che come mezzi di risalita) in custodia salvo che fornisca prova del caso fortuito.
L’alta velocità raggiunta dallo sciatore, che discende la pista in modo pericoloso, è una di quelle ipotesi di caso fortuito, un fatto imprevedibile e inevitabile per il proprietario dell’impianto che ne esclude la responsabilità. Tuttavia qualora in caso di incidente la vera causa dei danni dovesse restare ignota la responsabilità ricadrebbe sul gestore della pista.
La Cassazione di fronte a comportamenti pericolosi dei singoli sciatori individua una fattispecie di caso fortuito in quanto non esiste in capo al gestore alcun obbligo di controllo sulla condotta degli sciatori, pur essendo egli custode delle piste dove l’attività sportiva viene praticata.
La portata dell’obbligo sarebbe di tale ampiezza da essere impossibile nella pratica la sua ottemperanza, data l’ampiezza delle piste dove lo sport viene praticato. Eccezione a tale esclusione potrebbe essere l’ipotesi in cui il danneggiato riuscisse a dimostrare che il gestore era a conoscenza della condotta imprudente dello sciatore e tale condotta è stata ignorata colpevolmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA