Indennità maternità per partite Iva in regime forfettario: cosa indicare nella dichiarazione redditi

Claudia Cervi

19/08/2022

L’indennità di maternità fa reddito per le lavoratrici autonome? Si pagano i contributi sulle somme ricevute? Ecco cosa indicare nella dichiarazione dei redditi alla luce delle novità Inps.

Indennità maternità per partite Iva in regime forfettario: cosa indicare nella dichiarazione redditi

L’Inps estende la tutela delle lavoratrici autonome in tema di indennità di maternità: dal 13 agosto le donne con gravidanza a rischio accertata dal medico della Asl possono richiedere l’indennità di maternità anche prima dei 2 mesi precedenti alla data del parto, beneficiando di un congedo complessivo di 5 mesi. La legge di Bilancio 2022 ha inoltre previsto una indennità aggiuntiva di altri 3 mesi in presenza di specifici requisiti.

Nonostante l’intervento del legislatore, la diversità di trattamento (fiscale e previdenziale) dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti crea ancora non poca confusione riguardo alla dichiarazione dei redditi e al calcolo dei contributi previdenziali.

Vediamo di seguito quali sono le novità in materia di indennità di maternità per partite Iva, le differenze rispetto all’indennità per dipendenti e cosa indicare nella dichiarazione dei redditi.

Indennità maternità più ampia per lavoratrici autonome

Nel messaggio n.3066 del 4 agosto 2022, l’istituto di previdenza nazionale ha fornito chiarimenti sui congedi parentali definiti dal decreto n. 105/2022. Il decreto recepisce la direttiva europea a favore della parità di genere in ambito familiare e lavorativo e modifica l’art. 68 del Testo Unico, introducendo il comma 2 ter:

Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

Ricordiamo che a inizio anno l’Inps ha riconosciuto un’indennità per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità nel 2022, a condizione che nell’anno precedente il reddito dichiarato dalla lavoratrice sia inferiore a 8.145 euro, come previsto dalla legge di Bilancio 2022 e come specificato nella circolare Inps n. 1 del 2022.

Indennità maternità partita Iva: quanto spetta?

L’indennità di maternità che la lavoratrice percepisce durante il periodo di astensione dal lavoro è pari all’80% della retribuzione giornaliera, stabilita ogni anno dalla legge in relazione al tipo di attività svolta.

Il presupposto per ricevere l’indennizzo è il rispetto della regolarità contributiva.

In attesa che l’Inps aggiorni le procedure informatiche per la presentazione della domanda, attualmente si procede tramite patronato oppure dal sito Inps, accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns al servizio «Acquisizione domanda». La richiesta può essere inviata solo a parto avvenuto.

L’indennità maternità partita Iva entra nella base imponibile fiscale e previdenziale

Tali misure vanno nella direzione di equiparare il diritto all’indennità tra lavoratrici autonome e dipendenti. In realtà il divario è ancora molto ampio, dato dal fatto che, a norma dell’art. 6 Tuir, l’indennità percepita dalla lavoratrice autonoma è considerata sostitutiva di un reddito e, pertanto costituisce base imponibile su cui vanno versati i contributi che finanziano la pensione.

Nello specifico, emerge questo diverso trattamento:

  • per le lavoratrici dipendenti l’indennità di maternità è a carico dell’Inps, costituisce un reddito fiscale, ma non entra nella base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva);
  • per le lavoratrici autonome l’indennità è a carico dell’Inps (o della Cassa Previdenziale), contribuisce alla formazione del reddito fiscale e costituisce base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cfr. decreto del ministro del Lavoro 12 luglio 2007, circolari Inps n. 64/2010 e n. 46/2006).

Indennità maternità partita Iva in regime forfettario: cosa indicare nella dichiarazione dei redditi

Come già detto, l’indennità di maternità per lavoratrici autonome costituisce un reddito della stessa categoria di quello sostituito. Secondo l’art. 6 del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Pertanto, queste somme andranno indicate nel quadro LM per le contribuenti minime o forfettarie (rigo LM2).

L’indennità di maternità non viene però considerata per la verifica dei limiti reddituali di accesso/permanenza nel regime forfettario (pari a 65.000 euro).

Per esempio, una professionista che, a fronte di compensi percepiti pari a 55.000 euro, ha ricevuto un’indennità di maternità di 15.000 euro, per un importo complessivo di 70.000 euro, può entrare nel regime forfettario ovvero continuare ad applicarlo ai sensi della legge n. 190/2014.

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