L’INPS è un carrozzone inefficiente e costoso, addirittura esasperante in alcuni casi: ecco alcune delle ultime assurdità dell’ente guidato da Tito Boeri.
L’INPS è uno degli enti pubblici più inefficienti e costosti della Pubblica Amministrazione italiana. A dirlo non è l’autore di questo articolo, né ForexInfo in quanto testata: basta leggere i numeri impietosi del bilancio dell’ente di (presunta?) previdenza.
Qualora non bastassero i numeri l’INPS ci fa capire ogni giorno, con i suoi comportamenti aberranti e le sue inefficienze, quanto sia contro invece che a favore del cittadino. In questo intervento mi voglio soffermare su due recenti e grotteschi episodi.
Il primo riguarda la circolare INPS 22 dello scorso 31 gennaio 2017 in materia di contributi ridotti per i contribuenti in regime forfettario. Vi starete chiedendo: e che mai sarà successo? Niente di che, hanno solo dato delle istruzioni fuori legge. In che senso? Nel senso che violano la legge...
Il secondo riguarda un ricorso presentato da un contribuente nel 2015 e ancora senza risposta (si sa c’è sempre tempo per rovinare la vita ai cittadini).
Vediamo insieme cosa è successo.
Riduzione contributi INPS regime forfettario 2017: la circolare 22/2017 è fuori legge
Nei giorni scorsi ci siamo occupati della riduzione dei contributi (35%) prevista per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario. Cosa prevede la legge?
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) prevede che i contribuenti che svolgono attività di impresa nel regime forfettario possono avvalersi di un regime contributivo agevolato in luogo di quello ordinario; in altre parole possono fruire della riduzione dei contributi del 35% rispetto al minimale ordinariamente previsto.
A questo proposito, il comma 83 precisa che:
“Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l’esercizio di un’attivita’ d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS; i soggetti gia’ esercenti attivita’ d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita’ indicate, l’accesso al regime agevolato puo’ avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”
Quindi: i contribuenti che svolgono attività di impresa nel regime forfettario possono avvalersi di un regime contributivo agevolato presentando apposita domanda ogni anno entro il 28 febbraio.
Peccato che la circolare INPS 22 del 31 gennaio 2017 al punto 7 dica che:
“La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla norma sopra citata; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare n. 35/16 per l’anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.
Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.
Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”
Quindi la circolare INPS contrasta con la legge: ok, cosa fare adesso? Boh, nel frattempo la procedura online per chi ha già presentato l’istanza lo scorso anno è bloccata.
Ricorsi INPS: la speranza è l’ultima a morire
Secondo episodio: nel 2015 un contribuente presenta ricorso avverso provvedimento (ingiusto) dell’INPS per contributi non versati alla gestione separata professionisti senza cassa nel periodo 2009, quindi molto recenti...
Domandona: secondo voi l’INPS - sede di Roma - ha risposto? Ovviamente no.
Tra l’altro, immaginiamo per un attimo che il contribuente in questione avesse voluto fruire della rottamazione Equitalia per l’avviso INPS in oggetto. Potrebbe farlo? E no..!
Il motivo? L’avviso in oggetto è fermo li, dimenticato, motivo per cui non è mai diventato esecutivo con l’iscrizione a ruolo, ergo...
Nelle prossime settimane ci occuperemo degli avvisi pazzi dell’INPS, ovvero di quando l’ente guidato da Boeri si inventa letteralmente delle contestazioni nei confronti dei cittadini: esigenze di cassa?!
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