Invalidi civili, quando spetta la quattordicesima sulla pensione?

Simone Micocci

24 Giugno 2024 - 17:46

I titolari di pensione di invalidità hanno diritto alla quattordicesima? Facciamo chiarezza.

Invalidi civili, quando spetta la quattordicesima sulla pensione?

Si avvicina il pagamento della quattordicesima mensilità per chi è titolare di pensione.

Un emolumento aggiuntivo, così come la tredicesima con la quale però sussistono delle differenze. In particolare, mentre la tredicesima rappresenta una vera e propria mensilità aggiuntiva che il pensionato matura nel corso dell’anno, la quattordicesima va vista più come un “bonus” il cui valore dipende da una serie di fattori, come ad esempio dall’importo stesso della pensione percepita. E non è tutto: ad esempio, la quattordicesima spetta solo a chi non supera un importo pari a 2 volte il valore del trattamento minimo.

A tal proposito, la domanda che spesso ci si pone riguarda la possibilità che la quattordicesima spetti anche ai titolari di una pensione di invalidità.

Una domanda lecita, dal momento che, a differenza della tredicesima, la quattordicesima spetta ai soli “titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria”.

Una limitazione che di fatto esclude tutti coloro che percepiscono una misura di tipo assistenziale: ci riferiamo a quelle prestazioni che si definiscono assistenziali in quanto vengono riconosciute a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa - e pertanto dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con un ente previdenziale - e senza che sia necessario aver maturato un minimo di anni di contribuzione.

Ne sono un esempio l’Assegno sociale o appunto la Pensione di invalidità civile, come pure l’Indennità di frequenza spettante ai minori.

Ma ciò non significa che una persona con invalidità sia automaticamente esclusa dalla percezione della quattordicesima. Questa, infatti, spetta ai percettori di Assegno ordinario di invalidità come pure della pensione di inabilità.

Quattordicesima per l’assegno ordinario di invalidità: quando spetta?

Come anticipato, la quattordicesima viene riconosciuta in favore dei titolari dell’Assegno ordinario di invalidità, quella prestazione economica che viene erogata ai lavoratori (sia dipendenti che autonomi) che hanno un’infermità fisica o mentale tale da determinare una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.

Requisito fondamentale per avere diritto alla prestazione è aver maturato almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Si tratta, quindi, a tutti gli effetti di una prestazione di natura previdenziale, ed è per questo che non va confusa con il cosiddetto assegno di invalidità civile che invece ha natura assistenziale e per questo non dà diritto alla quattordicesima.

Lo stesso vale per la pensione di inabilità, spettante a coloro nei confronti dei quali è stata riscontrata la totale incapacità di svolgere una determinata professione (mentre il requisito contributivo è lo stesso dell’Aoi).

Ma attenzione: di per sé essere titolari di uno dei suddetti trattamenti non dà diritto alla quattordicesima, visto che nel contempo bisogna soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dalla misura. Ad esempio, per averne diritto è necessario che il titolare abbia compiuto il 64° anno di età; sotto questa soglia non spetta alcuna quattordicesima.

Inoltre, è necessario soddisfare i limiti di reddito previsti, con il reddito personale - per il quale non si tiene conto di un’eventuale indennità di accompagnamento - che non deve essere superiore a 2 volte il trattamento minimo. Spetta quindi la quattordicesima per coloro che hanno un reddito non superiore ai 15.563,86 euro.

Pensioni di invalidità: come si calcola la quattordicesima?

L’importo è definito ai sensi di legge (i nuovi criteri sono stati fissati dalla Legge di Bilancio per il 2017) e ne concorrono diversi criteri come ad esempio la cassa di appartenenza (se lavoratori dipendenti o autonomi), gli anni di contributi e il reddito personale.

Più sono gli anni di contributi e tanto più basso è il reddito e maggiore è l’importo della quattordicesima che comunque non supera i 655 euro.

Nel dettaglio, ecco la tabella con tutti gli importi previsti per coloro il cui reddito personale è sotto la soglia dei 11.672,89 euro, ovvero ad 1,5 volte il valore annuo del trattamento minimo:

Fondo di appartenenza Contributi Importo quattordicesima
Lavoratore dipendente Fino a 15 anni 437,00€
Lavoratore dipendente Dai 15 ai 25 anni 546,00€
Lavoratore dipendente Oltre i 25 anni 655,00€
Lavoratore autonomo Fino a 18 anni 437,00€
Lavoratore dipendente Dai 18 ai 28 anni 546,00€
Lavoratore dipendente Oltre i 28 anni 655,00€

Per chi invece non supera i suddetti 15.563,86 euro l’importo è il seguente:

Fondo di appartenenza Contributi Importo quattordicesima
Lavoratore dipendente Fino a 15 anni 336,00€
Lavoratore dipendente Dai 15 ai 25 anni 420,00€
Lavoratore dipendente Oltre i 25 anni 504,00€
Lavoratore autonomo Fino a 18 anni 336,00€
Lavoratore autonomo Dai 18 ai 28 anni 420,00€
Lavoratore autonomo Oltre i 28 anni 504,00€

La quattordicesima, però, viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Ciò significa che al superamento delle suddette soglie spetta comunque una quattordicesima parziale; per capire come si calcola vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.

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