Le Forze dell’ordine non possono perquisire la casa altrui senza mandato del giudice, nemmeno per controllare il rispetto delle misure anti-Covid. Ecco cosa dice la legge.
Non è permesso alla Polizia entrare in casa senza un mandato di perquisizione. I luoghi di privata dimora, infatti, sono inviolabili a meno che non ricorrano gravi indizi di colpevolezza circa l’occultamento del corpo del reato.
Senza decreto di perquisizione locale le Forze dell’ordine non possono introdursi coattivamente nelle case dei privati cittadini, neanche per controllare il numero di persone all’interno e, quindi, il rispetto dei limiti alle visite in casa in zona rossa/arancione sancito dai decreti dell’emergenza Covid.
Tuttavia esistono delle eccezioni. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.
LA POLIZIA PUÒ ENTRARE IN CASA SENZA MANDATO?
Entrare in casa senza mandato: cosa dice la legge
Chiariamo subito che in Italia non esiste nessun atto del giudice che prenda il nome di “mandato di perquisizione”; anche se questo termine è entrato nel gergo comune, in realtà appartiene al diritto americano mentre in Italia prende il nome di decreto motivato di perquisizione, disciplinato all’articolo 247 del Codice di procedura penale.
La Polizia ha il potere di entrare in casa (anche con la forza) munita di mandato quando ci sono fondati dubbi che all’interno possano trovarsi il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Così il comma 2:
“vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.”
Dal dettato normativo è evidente che le Forze dell’ordine non hanno il potere di entrare in casa coattivamente per verificare il rispetto delle misure contro il Covid (distanziamento, mascherina e numero massimo di invitati) e comminare le sanzioni amministrative. Ciò non toglie però che potrebbe scattare la denuncia per assembramento da parte dei vicini di casa.
Chi emette il decreto di perquisizione
Spetta all’autorità giudiziaria emettere il decreto motivato di perquisizione dei luoghi di privata dimora; oppure la perquisizione può avvenire su iniziativa della Polizia Giudiziaria se ricorrono le ipotesi di evasione o flagranza di reato.
Perché serve il mandato per entrare in casa
Nel nostro ordinamento l’inviolabilità del domicilio ha una tutela di rango costituzionale (articolo 14) e “ vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.”
Al comma 2 del predetto articolo si prevede che, per motivi di sanità, incolumità pubblica o fini economici e fiscali sono consentiti “accertamenti” e “ispezioni” (non perquisizioni in senso stretto) regolate da leggi speciali.
Mentre la perquisizione è diretta a ricercare “le cose pertinenti al reato” o il “corpo del reato” stesso, l’ispezione consiste nell’osservazione e descrizione di persone, luoghi e cose al fine di accertare tracce o effetti materiali del reato.
Quando la Polizia può entrare in casa senza mandato?
Esistono delle ipotesi circoscritte in cui la perquisizione si può fare anche senza mandato, ovvero decreto motivato del giudice. In questi casi avviene su iniziativa della Polizia Giudiziaria che, a sua discrezione, può procedere sia alla perquisizione del domicilio che personale.
I casi sono i seguenti:
- flagranza di reato;
- evasione;
- durante l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare;
- nel corso di indagini dirette a scoprire traffici illeciti di stupefacenti;
- accertare il possesso di armi ed esplosivi non consegnate o detenuti illecitamente in casa propria;
- durante operazioni contro le associazioni di stampo mafioso.
Queste circostanze sono così urgenti che richiedono l’intervento immediato delle Forze di Polizia; tuttavia la legge stabilisce l’obbligatorietà della convalida della perquisizione da parte del giudice entro le 48 ore successive, pena la revoca dell’atto che, di conseguenza, priva di efficacia la perquisizione.
I diritti della persona perquisita
Essendo la perquisizione locale particolarmente invasiva, la legge prevede alcuni diritti inderogabili invocabili dalla persona perquisita (articolo 250 Codice di procedura penale):
- la consegna della copia del decreto di perquisizione locale (se presente) prima di iniziare;
- l’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato, purché prontamente reperibile.
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