In quali casi si verifica l’invio tardivo della fattura elettronica e quali sanzioni si applicano? Ecco le sanzioni previste con le innovazioni apportate dal decreto Sanzioni del 2024.
Quali sono le sanzioni applicate nel caso di invio tardivo della fattura elettronica?
La fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per tutti i titolari di partita Iva e per qualunque tipologia di destinatario, ad esempio B2B, cioè tra imprese, B2C cioè tra impresa e consumatore, e, infine, tra impresa e Pubblica Amministrazione.
In caso di omessa emissione di fatturazione, o fatturazione in ritardo sono previste sanzioni. Le sanzioni per la mancata emissione di fatture elettroniche o per il ritardo nella emissione (ravvedimento operoso) sono state modificate con l’entrata in vigore dal 1° settembre 2024 del decreto Sanzioni, decreto legislativo 87 del 2024.
Vediamo però con ordine quando scattano le sanzioni per l’invio in ritardo delle fatture elettroniche, per il mancato invio e l’importo delle sanzioni applicate.
Quando scattano le sanzioni per invio in ritardo (o mancata emissione fattura)?
La fattura elettronica è il documento fiscale dal quale rilevano tutti i dati relativi alle operazioni effettuate, in particolare i dati di chi emette la fattura e di chi riceve la stessa (destinatario), l’oggetto della prestazione, la data, il numero progressivo, gli importi della prestazione stessa, l’Iva applicata sulla prestazione.
Attraverso il Sistema di Interscambio, SdI, dell’Agenzia delle Entrate la fattura elettronica viene consegnata al destinatario, ma soprattutto la stessa passa attraverso SdI che, quindi, riceve in modo immediato i dati fiscali dell’operazione.
Per delineare quando si ha la mancata fatturazione è necessario distinguere tra fattura immediata e fattura differita.
Nel caso in cui il contribuente debba adottare la fattura immediata (regime ordinario), la data di emissione coincide con la data in cui è effettuata la prestazione, ad esempio vendita di un bene.
In caso di fattura differita l’emissione avviene entro il 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la prestazione. La fattura differita ha un’applicazione residuale, cioè per “le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione” e nel caso di operazioni ripetute nei confronti dello stesso soggetto.
Nel caso di fatturazione immediata non si considera omessa la fattura rilasciata entro 12 giorni.
Occorre però precisare che, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la trasmissione della fattura immediata oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, si considera in ritardo anche se cade in un giorno festivo, di conseguenza è punibile con le sanzioni (interpello 129 del 2020).
In ogni caso, è possibile emettere fattura in ritardo utilizzando il ravvedimento per fattura elettronica tardiva. Per chi si avvale di tale strumento le sanzioni dipendono dal lasso di tempo che intercorre tra la data in cui la fattura doveva essere emessa e la data in cui la fattura viene emessa.
Si ricorda che il ravvedimento operoso è accessibile nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Vedremo a breve gli effetti del ravvedimento operoso, nel frattempo ci soffermiamo sulle sanzioni previste per la mancata emissione della fattura elettronica.
Importi delle sanzioni per mancata emissione della fattura elettronica
Il decreto Sanzioni ha inciso in modo notevole proprio sull’articolo 6 del decreto legislativo 471 del 1997. Ricordiamo che l’obiettivo del decreto Sanzioni è allineare le sanzioni Iva a quelle applicate in Unione Europea ed evitare sanzioni eccessive rispetto al “fatto” commesso.
Prima della riforma, in caso di mancato invio della fattura elettronica la sanzione prevista era dal 90% al 180% dell’imposta dovuta. Con la riforma l’articolo 6 prevede che “chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa del 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”. Previsto però anche l’importo minimo di 300 euro, prima della riforma l’importo minimo era di 500 euro.
Nel caso in cui dalla mancata emissione della fattura non sia derivata una violazione di obblighi dichiarativi, ad esempio nel caso dei forfettari che non presentano la dichiarazione Iva e versano solo l’imposta sostitutiva, si applica una sanzione da 250 euro a 2.000 euro. Questa seconda parte non ha visto un intervento innovativo da parte del legislatore.
Si applica, invece, una sanzione del 5% in caso di operazione esente, non imponibile, non soggetta a IVA o in regime di reverse charge, sempre con un minimo di 300 euro.
Ravvedimento operoso per la mancata emissione di fattura
Sappiamo che il legislatore ha previsto la possibilità, in caso di “dimenticanze” di riparare ai propri errori attraverso il ravvedimento operoso. Il contribuente può quindi rimediare all’omissione volontariamente ottenendo una riduzione delle sanzioni. Naturalmente devono essere versate le imposte dovute. La sanzione per il tardivo invio della fattura elettronica dipende dal tempo che intercorre tra il momento in cui la fattura doveva essere emessa e il tempo in cui si provvede.
Le sanzioni per fattura emessa in ritardo con ravvedimento sono:
- entro i primi 14 giorni riduzione della sanzione a 1/10, con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell’imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- tra 15° e 30° giorno riduzione della sanzione a 1/10;
- dal 31° giorno al 90° giorno, riduzione a 1/9;
- il ravvedimento operoso tardivo con invio fattura elettronica oltre 90 giorni ma entro il termine di invio per la dichiarazione dell’anno successivo, prevede l’applicazione di una sanzione pari a 1/8 del minimo edittale;
- dopo il termine di invio della dichiarazione Iva dell’anno successivo, sanzione pari a 1/7;
- dopo aver ricevuto un avviso di violazione, sanzione pari a 1/5.
Si ricorda che in caso di ravvedimento operoso è previsto il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente. Dal 1° gennaio 2024 tale tasso risulta stabilito nella misura del 2,50%.
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su modello F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.
Cumulo giuridico nelle sanzioni per invio tardivo fatture elettroniche
Il decreto Sanzioni porta anche un’altra novità, cioè il cumulo giuridico delle sanzioni. Questo prevede che a fronte di molteplici “dimenticanze” è possibile scontare una sola sanzione aumentata. La norma prevede che qualora il contribuente con un’unica azione/omissione violi più disposizioni anche riguardanti tributi diversi (c.d. concorso formale), ovvero con più azioni/omissioni violi la medesima disposizione (c.d. concorso materiale), il Fisco deve irrogare la sanzione più grave con l’aumento di un quarto al doppio. Non si applica, quindi, la somma delle singole sanzioni previste per le violazioni con il criterio del cumulo materiale.
Ad esempio, in caso di mancata emissione di diverse fatture elettroniche, opera il concorso materiale ed è possibile sanare la posizione applicando il cumulo giuridico.
Quali sono i codici tributo da utilizzare per l’emissione di fattura elettronica in ritardo?
Le sanzioni per il ritardo nell’invio di fattura elettronica devono essere versate utilizzando il modello F24 e utilizzando codici tributo specifici.
In caso di ravvedimento operoso, il codice sanzione per invio tardivo di fattura elettronica da utilizzare per versare le sanzioni è 8911.
All’interno del modello F24 l’importo della sanzione per invio tardivo fattura elettronica deve essere inserito nella sezione “Erario” alla voce “IMPOSTE DIRETTE - IVA-RITENUTE ALLA FONTE-ALTRI TRIBUTI E INTERESSI”.
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