Leucemia, percentuale d’invalidità: diritti e agevolazioni per il lavoratore

Simone Micocci

06/04/2023

La leucemia (sia linfoide che mieloide) è una patologia invalidante. A seconda della gravità spettano determinate tutele e agevolazioni per il lavoratore: ecco una guida completa.

Leucemia, percentuale d’invalidità: diritti e agevolazioni per il lavoratore

La leucemia è una malattia oncologica che colpisce il sangue: è causata dalla proliferazione incontrollata di cellule staminali ematopoietiche che si trovano nel midollo osseo.

Negli ultimi anni le diagnosi di tumori del sangue come la leucemia sono in aumento: una delle ragioni è l’invecchiamento generale della popolazione, ma dall’altra dipende anche dall’aumento dei controlli di prevenzione che spesso consentono di accertare la malattia nel suo stato iniziale. La buona notizia è che oggi le speranze di vita sono maggiori, in quanto - come si legge sul sito dell’Airc - “oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi per tutte le forme di leucemia si aggira intorno al 45 per cento negli adulti, ma nei bambini arriva al 90 per cento per le leucemie linfoidi.”. E laddove non si arrivi alla guarigione non è detto che la leucemia debba necessariamente portare alla morte: i rapidi progressi della medicina, infatti, hanno reso croniche molte di quelle che una volta erano considerate malattie mortali.

A tal proposito potrebbe succedere che un paziente a cui viene diagnosticata la leucemia continui a condurre una vita più o meno ordinaria, mantenendo ad esempio il posto di lavoro. Tuttavia, va detto che la leucemia è riconosciuta come una malattia invalidante che nella maggior parte dei casi porta al riconoscimento di una certa percentuale d’invalidità da cui, a seconda della gravità, ne scaturiscono diritti e agevolazioni per il paziente.

Fermo restando che l’accertamento dell’invalidità e del grado della stessa resta di competenza dell’apposita commissione medica Inps, è possibile farsi un’idea di quale sarà la percentuale d’invalidità riconosciuta nel caso di diagnosi di leucemia, nonché di quali saranno le tutele che ne conseguono.

Leucemia, cos’è e quante tipologie ne esistono

Nelle persone colpite da leucemia vi è una proliferazione incontrollata delle cellule staminali, dette anche cellule immature, da cui originano le cellule che costituiscono la parte corpuscolata del sangue, quali globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Questa produzione incontrollata andrà a interferire sulla crescita e lo sviluppo delle normali cellule del sangue, comportando quindi rischi più o meno gravi a seconda della tipologia e dello stato della malattia.

Ne esistono, infatti, diverse tipologie, che possono essere distinte tra acute e croniche: nel primo caso il numero di cellule tumorali aumenta velocemente, mentre nel secondo tendono a proliferare più lentamente ma si accumulano in quantità maggiore. Un’altra distinzione viene effettuata invece a seconda della cellula da cui origina il tumore: ad esempio quando scaturisce dalle cellule linfoidi del midollo osseo (da cui vengono prodotti i linfociti) si tratta di una leucemia linfoide, mentre quando provengono dalla cellula mieloide (da cui originano globuli rossi, piastrine e altri globuli bianchi diversi dai linfociti) si parla invece di leucemia mieloide.

Di fatto, oggi possiamo suddividere la leucemia in 4 differenti sottogruppi:

  • leucemia linfoide acuta;
  • leucemia linfoide cronica;
  • leucemia mieloide acuta;
  • leucemia mieloide cronica.

I sintomi (così come le cure) sono diversi e dipendono dalla tipologia. Si va dalla febbre alle sudorazioni notturne, fino a mal di testa, dolori ossei e articolari, perdita di peso e facilità al sanguinamento. Inoltre, i malati di leucemia hanno una maggiore suscettibilità alle infezioni (come ad esempio a malattie respiratorie come la polmonite), oltre a un cronico stato di stanchezza. Altro campanello d’allarme potrebbe essere l’ingrossamento della milza o dei linfonodi.

Leucemia come malattia invalidante

La leucemia, come tutti i tumori, è una malattia invalidante almeno fino a quanto non avverrà la completa guarigione. Ciò significa che a seconda della percentuale d’invalidità al lavoratore spettano determinate agevolazioni di cui godere.

Come anticipato, è la commissione Inps che ha il compito di accertare l’invalidità ad assegnarne la percentuale. Lo farà tenendo conto della diagnosi effettuata dal medico specialista nonché di quanto indicato dalle tabelle ministeriali di valutazione, allegate al D.M. Sanità del 5 febbraio 1992, dove vengono indicate tre diverse percentuali d’invalidità per chi è affetto da patologia oncologica:

  • 11% nel caso di neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale;
  • 70% per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;
  • 100% per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.

Leucemia come malattia che comporta il riconoscimento di un handicap

È bene non confondere l’invalidità civile con l’handicap. Si tratta infatti di due stati differenti da cui scaturiscono diverse tutele e agevolazioni. Ad esempio, l’invalidità - come indicata dalla legge n. 118 del 1971 - dipende da menomazioni fisiche, intellettive e psichiche che comportano una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Da definizione fornita dalla legge n. 104 del 1992, invece, si trova in uno stato di handicapcolui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Si può essere riconosciuti tanto invalidi civili quanto handicappati: l’importante è che nel momento in cui si chiede il riconoscimento dell’invalidità civile verrà specificata la volontà di fruire anche dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992. In tal caso nello stesso controllo verrà accertato l’uno e l’altro stato: diversamente bisognerà sottoporsi a due differenti visite medico-legali, una per l’invalidità civile e l’altra per la disabilità.

Lavoratore con leucemia, cosa spetta

Come visto sopra, nel caso della leucemia cronica si può continuare a condurre una vita più o meno uguale a prima della malattia. Ad esempio, si può continuare ad andare al lavoro, fruendo però di un certo tipo di tutele.

Come riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992, alle persone con grave disabilità spettano infatti 3 giorni di permesso retribuiti ogni mese, fruibili anche a ore. Inoltre, si ha diritto al congedo straordinario di 2 anni, mantenendo sempre il diritto alla retribuzione.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25379 del 2016, vi è poi il divieto di trasferimento a prescindere dalla gravità dell’handicap.

Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile, invece, si può avere diritto a una serie di misure assistenziali. Ad esempio, laddove la percentuale sia compresa tra il 74% e il 99% si potrà richiedere l’assegno d’invalidità civile, il cui importo quest’anno ammonta a 313,26 euro, a patto però che il reddito percepito non sia superiore a 5.375,94 euro. Se invece l’invalidità è al 100% spetta sempre un assegno di 313,26 euro mensili ma il limite di reddito si alza arrivando (valore aggiornato al 2023) a 18.531,98 euro. E con percentuale del 100% è possibile anche godere dell’indennità di accompagnamento, ma solo se la patologia impedisce di deambulare e compiere atti della vita quotidiana senza l’ausilio di un altro soggetto.

In entrambi i casi, quindi sia per gli invalidi parziali che per quelli totali, non vi è la preclusione allo svolgimento di un’attività lavorativa. Anzi, entrambi hanno diritto all’iscrizione alle liste per il collocamento mirato, ma solo laddove risulti positiva la valutazione della capacità lavorativa.

E ancora, se la leucemia ha ridotto la capacità lavorativa a meno di un terzo si può fare richiesta dell’assegno ordinario d’invalidità, un trattamento previdenziale che terrà conto dei versamenti contributivi (almeno 5 anni, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio) per il calcolo dell’assegno (le regole seguono le stesse della pensione).

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