Naspi, stop pagamenti per questi lavoratori. Chi non ne avrà più diritto e da quando

Simone Micocci

14 Novembre 2023 - 11:04

Naspi, addio ai furbetti: chi non si presenta al lavoro per farsi licenziare non avrà comunque diritto all’indennità. Ecco cosa prevedono esattamente le nuove regole e da quando entrano in vigore.

Naspi, stop pagamenti per questi lavoratori. Chi non ne avrà più diritto e da quando

Sta per essere risolto una delle più grandi paradossi dell’indennità di disoccupazione conosciuta come Naspi, ossia quel meccanismo che consente anche ai lavoratori licenziati per protratta assenza ingiustificata di avere accesso alla misura.

Come noto, infatti, per avere diritto alla Naspi è necessaria la perdita involontaria del lavoro, ragion per cui ad esempio non spetta a chi si dimette (salvo il caso delle dimissioni per giusta causa). Tuttavia, per quanto il licenziamento disciplinare possa essere motivato - seppur non direttamente - dalla volontà del dipendente, questo rientra comunque tra i casi che danno accesso alla Naspi: ciò significa che anziché dimettersi il lavoratore può fare tutto il possibile per farsi licenziare non perdendo così il diritto alla disoccupazione. A tal proposito uno dei trucchetti più diffusi è quello di non presentarsi più al lavoro, con il datore di lavoro che dunque in un certo momento non può che esimersi dal licenziarlo.

A mettere fine a questa stortura è il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell’1 maggio 2023 (ribattezzato come Decreto lavoro) che lo scorso 6 novembre 2023 ha iniziato l’iter parlamentare che dovrebbe concludersi entro fine anno.

Vediamo cosa prevede e cosa cambierà quindi per la Naspi.

Addio Naspi a chi non si presenta al lavoro

È l’articolo 9 del testo del Decreto lavoro dell’1 maggio scorso a introdurre significative modifiche alla disciplina sui licenziamenti, intervenendo sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, aggiungendo dopo il comma 7 il seguente:

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

Ciò significa che laddove il licenziamento disciplinare dovesse essere notificato a causa di un’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal Contratto collettivo di riferimento, allora il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In assenza di indicazione nel Ccnl di riferimento, questa disposizione si applica nei confronti di coloro che sono licenziati per assenza ingiustificata oltre i 5 giorni.

Ricapitolando:

  • se il licenziamento avviene comunque prima del termine indicato dal Ccnl, o entro i 5 giorni, allora il rapporto si considera comunque interrotto per volontà del datore di lavoro, con la possibilità quindi di ottenere la Naspi;
  • diversamente, superati tali limiti, il licenziamento si considera per volontà del lavoratore, con tutte le conseguenze del caso.

Quindi, in quest’ultimo caso il dipendente non potrà fare domanda di Naspi, in quanto appunto viene a mancare il requisito della perdita involontaria del rapporto di lavoro. Una condizione che dovrebbe disincentivare tutti quei furbetti che in questi anni hanno approfittato di una lacuna normativa pur di non dimettersi e avere diritto alla disoccupazione.

Quando entrano in vigore le nuove regole

Molto probabilmente per l’entrata in vigore del provvedimento - che avverrà solo al termine della fase di conversione parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - bisognerà attendere fino al 2024.

A tal proposito, va chiarito che queste nuove regole non hanno valore retroattivo: chi quindi già prende la Naspi a seguito di un licenziamento disciplinare per assenza prolungata non deve temere lo stop della misura.

Come avere la Naspi in caso di perdita volontaria del lavoro

Ricordiamo che esiste comunque un modo per farsi riconoscere ai fini della Naspi i periodi lavorati nel rapporto interrotto volontariamente. Per quanto a seguito delle dimissioni - e presto anche del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata - non si possa fare domanda di disoccupazione, questi periodi non vanno comunque persi.

Ciò significa che in caso di un nuovo impiego, poi interrotto per cause questa volta non dipendenti dalla propria volontà (si pensi ad esempio a un rapporto a termine), per il calcolo della Naspi si andrà comunque a ritroso per 4 anni, comprendendo quindi anche i periodi del precedente rapporto.

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