L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i nuovi modelli per il 730/2024 con relative istruzioni. Vediamo tutte le novità della dichiarazione dei redditi di quest’anno.
Prende definitivamente il via la nuova stagione dichiarativa con la messa online dei nuovi modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quella di quest’anno, tra le altre cose, sarà una dichiarazione che metterà alla prova anche le importanti novità previste dal debutto dei nuovi servizi di assistenza al contribuente che permetteranno di modificare (prima della messa a disposizione del modello 730 precompilato) i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti da quest’anno, infatti, potranno intervenire prima sui dati che riguardano redditi, detrazioni e deduzioni che, poi, confluiranno nel 730 precompilato 2024, con l’assistenza di un percorso guidato.
La messa a punto, quindi, del 730 precompilato, cambia il suo percorso passando anche dal contribuente che potrà modificare e integrare i dati prima che la dichiarazione sia predisposta, in questo modo, correggendo i dati prima, non ci sarà bisogno, poi, di intervenire con modifiche nel 730 precompilato stesso che potrà, in questo modo, essere inviato senza modifiche.
In cosa consiste la semplificazione del 730/2024?
Dal sito della precompilata il contribuente, pur senza conoscere i campi relativi che dovrebbero essere ritoccati nel 730, potrà verificare i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate andandoli a ritoccare, integrare o confermare. Solo dopo i dati confluiranno nel modello precompilato e posizionati nelle sezioni specifiche. In questo modo il contribuente potrà intervenire senza pensare codici per le spese detraibili o sezioni in cui inserire i dati. Per questa novità manca ancora lo specifico provvedimento che fornirà la istruzioni e le modalità di accesso alla modifica.
Ovviamente la novità si affiancherà alla presentazione ordinaria della dichiarazione precompilata, dove il contribuente può modificare direttamente il modello già predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto, quindi, quest’anno la dichiarazione dei redditi precompilata procede su due vie.
Online i nuovi modelli 730 con istruzioni
Con il provvedimento 68472/2024 del 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Modello 730/2024, le novità
Da quest’anno possono presentare il modello 730 senza sostituto di imposta tutti i contribuenti, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Altra importante novità è che dal 2024 possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
Come cambia il modello 730/2024
Con lo stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche le istruzioni relative al modello 730/2024.
Il modello 730/2024 prevede importanti cambiamenti a partire dalla platea degli utilizzatori che viene ampliata anche a coloro che hanno dei redditi per i quali lo scorso anno era necessario presentare il modello Redditi Pf e nello specifico:
- per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
- per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
Le altre novità riguardano quadri aggiunti, abrogati e modificati, nello specifico:
- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;
- Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
- Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.
Specifiche tecniche 730/2024
Con il provvedimento 68478/2024 del 28 febbraio 2024, inoltre, sono fornite specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2024.
© RIPRODUZIONE RISERVATA