Chi vende prodotti o servizi online ora sarà sottoposto a maggiori controlli dell’Agenzia delle Entrate. Entrano in vigore i nuovo controlli del lavoro online
Internet ha cambiato il modo di vivere e di lavorare e con il tempo è diventato uno strumento di lavoro. Spesso le attività svolte online sfuggono ai controlli del Fisco e alla tassazione, l’Unione Europea ha posto le basi per un controllo più efficiente del lavoro online introducendo nuovi controlli che in Italia saranno svolti dall’Agenzia delle Entrate.
Il decreto legislativo 32 del 1° marzo 2023, in attuazione delle direttiva UE 2021/514, dispone lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori delle piattaforme online che consentono di ottenere guadagni. Questo implica maggiori controlli fiscali per coloro che guadagnano tramite il web.
Ecco come funzioneranno i nuovo controlli dell’Agenzia delle Entrate e chi sono i soggetti interessati.
Ambito di applicazione dei controlli sul lavoro online
Il fulcro della normativa sono le piattaforme online che dovranno inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.
Per capire l’ambito di applicazione è bene partire dall’articolo 2 del decreto legislativo il quale stabilisce che per “piattaforma” si intende
qualunque software accessibile agli utenti che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti al fine di effettuare scambi
Deve naturalmente essere presente il pagamento di un corrispettivo che sia pertinente rispetto al servizio.
In base a quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 32, il gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, la prima scadenza è il 31 gennaio 2024, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli scambi avvenuti.
I dati che le piattaforme devono raccogliere
L’articolo 4 del decreto stabilisce che il gestore delle piattaforme per ciascun venditore persona fisica deve raccogliere le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- indirizzo principale;
- l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
- il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- la data di nascita.
Per i venditori non persone fisiche deve invece acquisire:
- la ragione sociale;
- l’indirizzo principale;
- l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio;
- il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- il numero di registrazione dell’attività;
- la presenza eventuale di una stabile organizzazione.
Come saranno effettuati i controlli del lavoro online
Il gestore entro il 31 dicembre di ogni anno deve raccogliere per ogni venditore il volume di affari che è stato conseguito e deve inviare i dati all’Agenzia delle Entrate in modo che possano essere tassati i proventi delle attività gestite online. Il gestore deve comunicare anche eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati.
Tra le attività che in base alle nuove disposizioni saranno oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate vi sono i contratti di locazione breve conclusi tramite la rete, ad esempio Airbnb. Non solo anche eventuali guadagni che derivano dallo scambio di prodotti utilizzando la piattaforma Amazon o piattaforme simili.
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