Ecco quali sono le regole da seguire per il rinnovo e cosa è previsto per la scadenza della patente di guida dei conducenti che hanno compiuto 70 anni.
L’auto è ormai un mezzo indispensabile per tante persone e con l’avanzare dell’età non diventa certo meno utile, anzi, spesso si verifica proprio il contrario. Una sempre maggiore attenzione alla sicurezza stradale, tuttavia, impone che con l’aumentare dell’età anagrafica dei conducenti anche i controlli aumentino.
Per il momento in Italia ciò si traduce semplicemente in particolari regole per il rinnovo della patente di guida, ma non bisogna aspettarsi che sarà sempre così. L’Unione europea sta attenzionando la questione e valutando di cambiare le regole sulle patenti di guida per aumentare la sicurezza, mentre altri paesi discutono proprio delle patenti dei conducenti più adulti.
Nel Regno Unito, ad esempio, è stata avanzata una proposta che intende introdurre una patente speciale per gli over 65. Se l’iniziativa andrà in porto i conducenti britannici dovranno rifare da capo l’esame di guida una volta compiuti 65 anni per assicurarsi il rinnovo della patente. Per ora si è fermi a una petizione, ma ciò lascia intendere chiaramente che c’è un considerevole cambiamento in corso. Vediamo però quali sono le regole per la patente dopo i 70 anni in Italia.
Scadenza della patente per chi ha compiuto 70 anni
Come in molti sanno, nell’ordinamento italiano la patente di guida non una scadenza fissa, con le tempistiche di rinnovo che dipendono dall’età anagrafica del conducente. Più l’età avanza, più la validità si accorcia in termini temporali, assicurando così un maggiore controllo dell’idoneità alla guida tenendo conto dei cambiamenti dovuti all’invecchiamento.
In particolare, la patente di guida deve essere rinnovata:
- ogni 10 anni fino al 50° anno di età del conducente;
- ogni 5 anni tra il 50° e il 70° anno di età del conducente;
- ogni 3 anni per chi ha un’età compresa tra 70 e 80 anni;
- ogni 2 anni per i guidatori over 80.
Chi ha compiuto 70 anni al momento dell’ultimo rinnovo (o magari del conseguimento stesso della licenza) avrà quindi una patente di guida valida per 3 anni. Le tempistiche si accorceranno ancora con l’aumentare dell’età, fino a un limite biennale.
Regole e rinnovo della patente per gli over 70
Come premesso, i conducenti che hanno compiuto 70 anni (ma meno di 80) devono rinnovare la patente di guida ogni 3 anni. Per farlo è sufficiente sottoporsi alla visita medica obbligatoria presso la Motorizzazione civile o uno studio medico autorizzato, necessaria ad accertare l’idoneità psicofisica e la vista.
La procedura da seguire è comunque molto semplice, poiché è sufficiente recarsi presso l’ufficio di igiene pubblica della propria Asl di competenza essendo in possesso della seguente documentazione:
- una fototessera alta 40 millimetri e larga 33 millimetri;
- una fotocopia della patente di guida;
- una fotocopia del codice fiscale;
- la ricevuta del versamento di 16 euro in favore del Dipartimento trasporti terrestri per l’imposta di bollo;
- la ricevuta del versamento di 10,20 euro in favore del Dipartimento trasporti terrestri;
- la ricevuta del versamento di 22,40 euro sul conto corrente dell’Asl;
- l’attestazione di gradazione degli occhiali da vista eventualmente utiizzati;
- un’autocertificazione dell’assenza di patologie ostative alla guida sicura.
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A questo punto verrà fissata la visita medica, che potrebbe richiedere accertamenti ulteriori in caso di problematiche particolari che potrebbero impedire o rendere pericolosa la guida. Per esempio, in caso di problemi di deambulazione è necessario superare l’accertamento presso la commissione medica.
In caso di esito positivo si riceverà la patente di guida rinnovata oppure la comunicazione del mancato rinnovo. In quest’ultimo caso il cittadino ha la facoltà di opporsi:
- sottoponendosi a una nuova visita a proprie spese presso la Direzione sanità Rfi, presentando il modulo di richiesta alla struttura sanitaria, allegando la documentazione di supporto, al costo di 250 euro (che salgono a 500 per la verifica relativa al consumo di alcol e stupefacenti);
- ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla decisione della Commissione medica;
- presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esito negativo.
Si precisa che la modalità in autotutela non interrompe la decorrenza dei termini, quindi se la visita fissata non risulta ottimale è preferibile rivolgersi a un avvocato per tentare le altre soluzioni.
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