Pensione di cittadinanza, quali differenze con il reddito? Cosa cambia per calcolo dell’importo, rinnovo e modalità di pagamento.
Pensione e reddito di cittadinanza non sono la stessa cosa.
O meglio, si tratta dello stesso strumento - introdotto dal decreto legge n. 4 del 2019, poi convertito dalla legge n. 26 del 2019 - di sostegno al reddito delle famiglie che si trovano in una condizione di povertà, ma tra reddito e pensione di cittadinanza ci sono delle differenze molto importanti per quanto riguarda i requisiti, il calcolo dell’importo e le modalità di erogazione del beneficio.
Ad esempio, mentre per il reddito di cittadinanza la soglia del reddito familiare da non superare è di 6.000 euro (per la persona sola) nel caso della pensione di cittadinanza questo limite si alza a 7.560 euro. Inoltre, per ovvi motivi, ai beneficiari della pensione di cittadinanza non viene chiesto di sottoscrivere il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego (in realtà questo non è più obbligatorio già al compimento dei 65 anni).
Ci sono differenze anche per il rinnovo dopo la scadenza delle diciotto mensilità, poiché chi percepisce la pensione di cittadinanza non deve osservare il mese di sospensione. E dal 2021 è stata introdotta anche una modalità di erogazione differente per la pensione di cittadinanza, con la possibilità per i titolari di pensione di ricevere la singola quota direttamente nel cedolino mensile.
Ecco perché è bene fare chiarezza su come la pensione di cittadinanza si differenzia dal reddito di cittadinanza. Lo faremo in questa guida dedicata a una misura che lo scorso aprile ha celebrato i tre anni di attività, con 98.845 nuclei familiari che attualmente la percepiscono.
Guida alla pensione di cittadinanza
Cos’è la pensione di cittadinanza?
L’articolo 1 del decreto 4/2019 ha introdotto una nuova misura assistenziale: il reddito di cittadinanza, uno strumento di contrasto alla povertà rivolto ai nuclei familiari che versano in una condizione di difficoltà economica.
Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari a 67 anni, oppure da un Over 67 e da altre persone con grave disabilità, la misura acquista il nome di pensione di cittadinanza, quale strumento di contrasto alla povertà per le persone anziane e disabili. Nel dettaglio, queste persone hanno diritto a un’integrazione del reddito familiare, fino al raggiungimento di una determinata soglia.
Reddito e pensione di cittadinanza, quindi, sono molto simili, tuttavia per quest’ultima ci sono delle regole leggermente differenti che andremo ad approfondire in questa guida dedicata.
Requisiti
Partiamo con l’analizzare i requisiti della pensione di cittadinanza. In primis, come anticipato, è necessario che il nucleo familiare per il quale se ne fa richiesta sia composto esclusivamente da persone che hanno compiuto i 67 anni di età, oppure dal richiedente Over 67 e da altre persone con grave disabilità (indipendentemente dalla loro età).
Gli altri requisiti sono:
- essere cittadini italiani, o in alternativa di uno Stato membro UE. La pensione di cittadinanza spetta anche agli stranieri, purché in possesso del regolare permesso di soggiorno;
- aver risieduto in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 anni in maniera continuativa;
- Isee inferiore a 9.360€;
- patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
- patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000€. Inoltre, questo limite aumenta di altri 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
- reddito familiare non superiore a 7.560€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.
Pensione di cittadinanza: cosa spetta?
Ai nuclei familiari che soddisfano i suddetti requisiti spetta un beneficio economico che - come descritto dall’articolo 3 del decreto - si compone di due parti:
- integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento della soglia annua di 7.560€;
- integrazione pari all’ammontare annuo del canone di locazione (per i nuclei familiari che vivono in affitto) fino a un massimo di 1.800€.
Complessivamente potrebbe spettare un’integrazione del reddito fino al raggiungimento di 9.360€; mensilmente, quindi, l’interessato ha diritto a un massimo di 780€. In ogni caso, l’integrazione non può essere inferiore ai 480€ annui.
L’importo dell’integrazione, però, viene aumentato per i nuclei familiari numerosi; nel dettaglio, per ogni persona maggiorenne successiva alla prima si applica un parametro della scala di equivalenza pari a 0,4. Quindi, nel caso di una coppia di Over 67, l’importo massimo dell’integrazione è di 1.092€ al mese, 13.104€ l’anno.
È bene sottolineare, comunque, che il parametro di scala di equivalenza complessivo non può essere superiore a 2,1, o a 2,2 qualora nel nucleo familiare ci sia almeno un disabile grave. Quindi, in caso di nuclei familiari numerosi - purché composti esclusivamente da Over 67 o da disabili gravi - l’importo massimo della misura è di 1.716€ al mese, 20.592€ l’anno.
Durata e decorrenza
Per quanto riguarda la durata della pensione di cittadinanza, questa viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il beneficiario soddisfa i suddetti requisiti, per un massimo di 18 mesi. Scaduto questo termine si può chiedere il rinnovo del beneficio.
Il contributo è riconosciuto per dodici mensilità l’anno ed è accreditato sulla carta RdC rilasciata da Poste Italiane nei primi giorni del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. Ad esempio, per chi presenta la domanda per la pensione di cittadinanza entro il 31 marzo, la prima mensilità sarà accreditata nei primi giorni di maggio.
Nei mesi successivi, invece, la ricarica viene effettuata intorno al 27 del mese.
Quando la pensione di cittadinanza aumenta la pensione
Con la legge di Bilancio 2021 sono cambiate le modalità di erogazione della pensione di cittadinanza. Nel dettaglio, viene stabilito che coloro che risultano titolari di altra prestazione pensionistica sempre erogata dall’Inps, possono chiedere di ricevere sullo stesso cedolino la parte di pensione di cittadinanza che gli spetta.
A tal proposito, ricordiamo che la pensione di cittadinanza viene suddivisa in parti uguali tra tutti i componenti del nucleo familiare.
Dunque, se Tizio e Caia risultano entrambi titolari di pensione e nel mentre percepiscono una pensione di cittadinanza dell’importo di 300 euro, possono chiedere che 150 euro ciascuno siano accreditati sui relativi trattamenti previdenziali.
In questo caso sì che la pensione di cittadinanza aumenta la pensione percepita. Inoltre c’è il vantaggio che quanto pagato non è soggetto ai controlli sulla spesa, né tantomeno ai limiti per il prelievo in contanti.
Richiesta pensione di cittadinanza
Concludiamo facendo chiarezza su come fare domanda per la pensione di cittadinanza. La richiesta - come si legge nell’articolo 5 del decreto - deve essere presentata utilizzando il modello di domanda messo a disposizione dall’Inps, ossia quello identificato con il codice SR180 (che potete scaricare di seguito). Prima di fare la domanda, però, è necessario aver presentato la DSU ai fini dell’aggiornamento dell’Isee.
La domanda può essere presentata utilizzando la modalità telematica a disposizione sul sito del RdC oppure rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati dall’Inps. In alternativa si può fare la richiesta rivolgendosi agli uffici di Poste Italiane.
In ogni caso il modello cartaceo può essere presentato a CAF o uffici postali a partire dal 6° giorno di ogni mese.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps ha cinque giorni di tempo per analizzarla: nel caso la richiesta venga accolta, la pensione di cittadinanza verrà erogata nei primi giorni del mese successivo a quello in cui è stata fatta la domanda sulla carta elettronica.
Questa carta può essere utilizzata per gli acquisiti (ma non per qualsiasi tipo di attività che abbia a che fare con il gioco d’azzardo, né tantomeno per gli acquisti online); inoltre, si può prelevare contante ma fino a un massimo di 100€ al mese per la persona sola (da moltiplicare per il parametro di scala di equivalenza di riferimento).
Prima di concludere ricordiamo che qualora uno degli Over 67 al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza abbia già avviato un’attività lavorativa (sia come subordinato che da autonomo) ma questa non sia indicata nell’ISEE, bisogna presentare un modulo integrativo alla richiesta: il Com-Ridotto (SR182).
Per comunicare attività lavorative avviate in corso di fruizione della pensione di cittadinanza, nonché altre variazioni del nucleo familiare (come ad esempio il fatto che uno dei componenti sia stato ricoverato in un istituto di cura di lunga degenza), invece va consegnato al CAF il modulo SR181 (entro il 30° giorno dalla variazione).
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