Gli arretrati della pensione di invalidità sono soggetti a tassazione separata anche se, nel momento della loro assegnazione, sarebbero rientrati nella no tax area. Viene dunque applicato il principio di cassa, secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 10887 del 18 aprile 2019 della Corte di Cassazione.
Gli arretrati della pensione di invalidità, erogati in ritardo per eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, vengono regolati dal regime di tassazione separata.
Viene seguito, infatti, il principio di cassa e non quello di competenza, con l’effetto che si pagano le tasse sugli assegni arretrati anche se questi, nel momento della loro assegnazione, sarebbero rientrati nella no tax area.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’Irpef trattenuta dall’INPS nella veste di sostituto d’imposta su questi arretrati nel periodo d’imposta in cui sono stati materialmente erogati al contribuente in esecuzione della sentenza.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza numero 10887 del 18 aprile 2019 della Corte di Cassazione.
Si tratta di una sentenza destinata a far discutere, poiché la Corte di Cassazione ha fissato un precedente con evidenti effetti discriminatori.
Arretrati pensione di invalidità: anche in no tax area tassazione separata. La controversa sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 10887 del 18 aprile 2019, parte dal presupposto che le “pensioni di qualsiasi genere sono redditi da lavoro dipendente”, come si legge nell’articolo 49 del TUIR.
Lo sono, quindi, anche le pensioni di invalidità. Sempre secondo il TUIR, all’articolo 17, il regime della tassazione separata si applica alle retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente riferibile ad anni precedenti, “percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Nella fattispecie le retribuzioni arretrate erano stati erogate in seguito a un contenzioso con l’INPS, vinto dalla controricorrente.
Sulle somme percepite come arretrato di una pensione di invalidità viene applicato il principio di cassa: questo vuol dire che la tassazione applicata è quella prevista nell’anno di pagamento e non in quello di competenza.
La Corte di Cassazione ha dunque respinto la richiesta di rimborso dell’IRPEF trattenuta sugli arretrati della pensione di invalidità corrisposta a una contribuente.
La beffa è che tale contribuente, se avesse ricevuto le somme (che le spettavano) nel periodo di competenza, sarebbe rientrata nella no tax area e quindi avrebbe avuto l’esenzione totale.
Pensione di invalidità, arretrati tassati separatamente non a vantaggio del contribuente
La sentenza della Corte di Cassazione in esame risulta essere controversa, visto che penalizza la contribuente ledendone un diritto.
La Corte ha anche precisato che il rimborso sarebbe spettato alla contribuente se l’arretrato fosse stato erogato in ritardo “per fisiologici tempi tecnici o giuridici correlati all’erogazione”.
Dunque, alla contribuente viene negato un diritto per motivi che non dipendono da lei e secondo la Cassazione l’Agenzia delle Entrate è stata vigile e puntuale nell’applicare in modo irreprensibile le norme in vigore.
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