La proroga dei contratti a termine senza causale, introdotta con le precedenti disposizioni emergenziali, è confermata con la Legge di Bilancio anche per parte del 2021. Lo stesso vale per i rinnovi.
La proroga dei contratti a termine senza causale viene riconfermata e questa volta con la Legge di Bilancio 2021. La stessa deroga riguarda i rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Introdotta con la conversione in legge del decreto Cura Italia, ossia con la legge n.27/2020, la proroga dei contratti a termine senza causale è stata rinnovata con i decreti Rilancio e Agosto.
Ora con la Legge di Bilancio 2021 la proroga dei contratti a tempo determinato senza causale viene riconfermata, così come i rinnovi, e fino al 31 marzo 2021. Il testo della Legge di Bilancio è in vigore dal 1° gennaio.
La data del 31 marzo 2021 è fondamentale e non solo per la proroga dei contratti a termine, ma anche perché fino a quella data possono essere utilizzate le 12 settimane di cassa integrazione ordinaria sempre previste dalla Legge di Bilancio e perché in quello stesso giorno è fissato il termine per il blocco dei licenziamenti.
Proroga contratti a termine senza causale fino al 31 marzo 2021
La proroga dei contratti a termine senza causale viene portata fino al 31 marzo 2021 nella Legge di Bilancio.
Il testo della Legge di Bilancio 2021 stabilisce quanto segue:
“All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il al comma 1 le parole “31 dicembre 2020” è sostituito dal seguente: sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2021”.”
L’articolo 93 del decreto Rilancio è stato modificato dal decreto Agosto convertito nella Legge n.126/2020 del 13 ottobre:
“1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
La data del 31 dicembre è così sostituita dalla data del 31 marzo 2021.
Proroga contratti a termine senza causale: cosa prevede
La proroga dei contratti a termine senza causale nel dettaglio rappresenta una deroga a quanto disciplinato nel decreto Dignità e le disposizioni determinano anche un’eccezione in materia di rinnovi.
Con la Legge di Bilancio 2021 i contratti a termine si possono rinnovare o prorogare senza causale fino a un massimo di 12 mesi e per una sola volta fino al 31 marzo 2021, anche quando il rapporto di lavoro è stato oggetto di quattro proroghe come chiarito, in merito alle disposizioni del decreto Agosto, dall’Ispettorato del Lavoro in una precedente nota.
La deroga sui contratti a termine riguarda la deroga al numero delle proroghe come anche la durata massima di 36 mesi (di cui all’articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015) dei contratti di lavoro subordinato.
Con la legge di conversione del decreto Agosto vengono introdotti anche i contratti di somministrazione.
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