La proroga di Naspi e DIS-COLL per due mensilità ulteriori è stata introdotta dal decreto Agosto e finalmente arriva la circolare INPS con le indicazioni per ottenerla. Vediamo come.
La proroga di Naspi e DIS-COLL per altre due mensilità come previsto dal decreto Agosto avverrà in automatico.
Per ottenerla non servirà la domanda come già accaduto per le prime due mensilità del decreto Rilancio. A darne conferma, con le relative istruzioni, la circolare INPS n.111 del 29 settembre 2020.
La proroga di Naspi e DIS-COLL è stata introdotta dal decreto Agosto e in particolare dall’articolo 5 per quei lavoratori la cui indennità di disoccupazione è scaduta tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.
Il decreto Rilancio aveva stabilito la proroga di Naspi e DIS-COLL per i percettori di quelle scadute tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. Anche questi ultimi con il decreto Agosto il n.104/2020, ora verso la fase conclusiva della sua conversione in legge, avranno la proroga della Naspi, se possiedono ancora i requisiti, per ulteriori due mensilità.
Vediamo quali sono le istruzioni INPS per la proroga Naspi e DIS-COLL senza domanda e come ottenerla.
Proroga Naspi e DIS-COLL senza domanda: circolare INPS
La proroga di naspi e DIS-COLL sarà senza domanda come la circolare con le istruzioni INPS, anche questa volta tanto attesa, conferma.
Nel testo pubblicato dall’Istituto si stabilisce che come da articolo 5 del decreto n.104 del 14 agosto 2020, le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. INPS specifica:
“Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.”
INPS chiarisce che sempre secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto Agosto anche la proroga delle citate indennità di disoccupazione è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga di Naspi e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di Naspi o DIS-COLL è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Proroga Naspi e DIS-COLL: chi può ottenerla
Per ottenere la proroga di Naspi e DIOS-COLL del decreto Agosto non basta aver ottenuto le prime due mensilità o che l’indennità di disoccupazione sia scaduta tra il 1° maggio e il 30 giugno, ma è necessario al solito rispettare anche determinati requisiti. Come specifica INPS nella circolare del 29 settembre per ottenere la proroga di Naspi e DIS-COLL il percettore non deve essere beneficiario:
- delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia);
- delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 conosciuto come dl Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020 (bonus 600 e 1.000 euro);
- dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
La stessa incompatibilità della proroga di Naspi e DIS-COLL vale per lavoratori marittimi del decreto Agosto e pescatori autonomi del decreto Rilancio
Specifica INPS:
“I lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, nonché delle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.”
INPS nella circolare precisa che per i due mesi di proroga di Naspi e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità di disoccupazione in caso di:
- rioccupazione di durata pari o inferiore a 6 mesi (5giorni per la prestazione DIS-COLL);
- di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
- l’istituto della decadenza.
I percettori di Naspi e DIS-COLL in via ordinaria (per i quali quindi le indennità non sono scadute) possono cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui sopra.
Proroga Naspi e DIS-COLL in caso di pensione
INPS specifica nella circolare che nel caso in cui un percettore di Naspi e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di estensione delle indennità di disoccupazione stabilita dal decreto Agosto, la proroga delle suddette non trova applicazione.
Le somme erogate in modo indebito verranno poi recuperate da INPS. La circolare INPS chiarisce che qualora il potenziale beneficiario della proroga di Naspi e DIS-COLL alla data del 29 settembre abbia già presentato la domanda di certificazione per Ape sociale il riconoscimento dell’estensione delle indennità di disoccupazione viene sospeso. Lo stesso tuttavia, entro il 31 ottobre 2020, può manifestare a INPS la volontà di avvalersi della proroga Naspi con la trasmissione del modello Naspi-Com.
Chiarisce INPS che la proroga della Naspi non possono ottenerla coloro che l’hanno richiesta in forma anticipata e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
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