La scadenza per pagare gli avvisi bonari sospesi durante la prima ondata è il 16 dicembre 2021: vediamo come pagare e il calendario della Riscossione.
Il decreto Fiscale 2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022 è stato approvato e la scadenza per il pagamento degli avvisi bonari è il 16 dicembre 2021. La conferma è arrivata con la diffusione del testo licenziato dalla Camera il 15 dicembre.
Niente da fare, invece, per le rate della pace fiscale. Una mini-proroga è arrivata, che ha fatto slittare la scadenza dal 30 novembre al 9 dicembre (contando poi i 5 giorni di tolleranza, il termine ultimo è stato il 14 dicembre). Non c’è stato quindi un ulteriore rinvio della scadenza, come molti speravano per saldo e stralcio e rottamazione ter, al 2022.
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Proroga avvisi bonari: scadenza il 16 dicembre 2021
Tra le proroghe approvate dal decreto Fiscale 2021 c’è la scadenza per gli avvisi bonari dovuti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, quindi nel pieno della prima ondata della pandemia, e che dovevano essere saldati entro il 16 settembre 2020.
L’emendamento al decreto Fiscale collegato alla manovra porta la firma di Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle) e di Donato Laus (Partito Democratico): chi ha saltato la scadenza del 16 settembre potrà rimettersi in pari.
La scadenza è per il 16 dicembre, e si può effettuare il pagamento:
- in un’unica soluzione senza sanzioni e interessi;
- in quattro rate mensili di pari importo, entro il 16 di ogni mese.
Più tempo per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre 2021
Tra le novità confermate dal testo del decreto Fiscale convertito in legge c’è anche l’estensione dei termini per effettuare il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Invece degli ordinari 60 giorni previsti dall’articolo 25, comma 2, Dpr 602/1973, i contribuenti potranno usufruire di 180 giorni. La versione definitiva del testo del collegato fiscale aumenta di 30 giorni quanto previsto dalla precedente versione del decreto (che, appunto, ne concedeva 150).
Durante questo periodo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà attivare né misure cautelari (fermo amministrativo dei vicoli, ipoteca) né azioni esecutive (pignoramento, anche presso terzi).
Trascorsi i 180 giorni, scatteranno gli interessi di mora (tranne che sulle sanzioni e sugli interessi) sulle somme iscritte a ruolo.
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