Nel 730/2024 vanno inseriti tutti i redditi prodotti dal contribuente nel corso del 2023, ma è bene sapere che alcune prestazioni erogate dall’Inps non devono essere riportate.
Non tutte le prestazioni erogate dall’Inps devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi con 730/2024. Alcune di esse, infatti, sono esentasse e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e proprio per questo, non essendo soggette a tassazione, non vanno inserite nella dichiarazione dei redditi, che serve, appunto, per stabilire il reddito imponibile del soggetto e le imposte da versare su di esso.
Chi ha percepito nel corso del 2023 il Reddito di cittadinanza, ad esempio, non deve dichiarare le somme percepite nel 730/2024, così come chi fruisce del reddito di inclusione dal 1° gennaio 2024 non dovrà inserire i redditi che ne derivano nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Si tratta di somme erogate che non concorrono alla formazione del reddito e non sono soggette a tassazione.
Non solo prestazioni a sostegno del reddito, però, sono da considerare esentasse perché ci sono diverse misure che l’Inps riconosce ai cittadini che non sono tassabili.
Scopriamo, quindi, per quali somme c’è l’obbligo di inserimento nel 730/2024 e per quali, invece non è previsto l’inserimento nella dichiarazione dei redditi.
Prestazioni Inps che non vanno dichiarate
Iniziamo dall’assegno unico che ha generato molti dubbi già lo scorso anno. L’Inps, infatti, a renderà a breve disponibile sul proprio sito per tutti i beneficiari di assegno unico per i figli, la certificazione unica di quanto percepito nel corso del 2023. Nonostante la presenza della Certificazione Unica, però, l’assegno unico è esentasse e non concorre alla formazione del reddito imponibile e, di fatto, non va inserito nella dichiarazione dei redditi. La Certificazione Unica messa a disposizione dall’Inps, in questo caso, ha solo scopo informativo sulle somme erogate che, tra l’altro, risultano nella stessa CU come «redditi esenti».
Quali altre sono le presentazioni Inps che non vanno inserite nel 730/2024? La pensione di invalidità civile parziale o totale e l’assegno sociale Inps non sono soggetti a tassazione e proprio per questo non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Si tratta, infatti, di due prestazioni assistenziali esentasse che i titolari non devono dichiarare.
Un’altra prestazione che non deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi è l’indennità di accompagnamento per gli invalidi totali. Anche se in questo caso non si tratta di una prestazione legata al reddito, si tratta in ogni caso di un aiuto che lo Stato fornisce a determinate categorie di invalidi e, quindi, si tratta di somme non sottoposte a tassazione che non vanno dichiarate nel 730.
L’assegno di maternità corrisposto alla donna che non lavora, infine, va considerato esentasse e non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi.
Prestazioni Inps che vanno inserite nella dichiarazione dei redditi
Esistono, però, anche prestazioni Inps che devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi nonostante si possa pensare il contrario. Tutte le pensioni previdenziali dirette e indirette (anche la pensione di reversibilità). Tra queste rientra anche l’assegno ordinario di invalidità che, essendo una prestazione previdenziale equiparata a una pensione, non solo è soggetto a tassazione ma va inserito anche nella dichiarazione dei redditi visto che concorre alla formazione del reddito imponibile.
Stesso discorso vale per indennità di disoccupazione agricola, per lavoratori dipendenti (Naspi) e per collaboratori (Dis Coll) che sono equiparate a reddito da lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono soggette a tassazione Irpef. E proprio per questo vanno inserite nella dichiarazione dei redditi.
Sia per l’assegno ordinario di invalidità che per le indennità di disoccupazione, così come per le pensioni previdenziali, l’Inps provvede annualmente a rilasciare la CU che è possibile scaricare a partire dal 16 marzo dal sito istituzione dell’istituto previdenziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA