Quando il dipendente ha diritto al part-time?

Claudio Garau

4 Maggio 2023 - 13:48

Il rapporto di lavoro part time è alternativo a quello a tempo pieno e può essere richiesto dal dipendente per le più diverse esigenze. In quali circostanze il datore deve concederglielo?

Quando il dipendente ha diritto al part-time?

Non tutti i lavoratori dipendenti preferiscono essere impegnati con un contratto di lavoro a tempo pieno, ma anzi - per meglio conciliare i rapporti familiari o per risolvere un problema di stress legato all’ufficio - gradirebbero trasformare il contratto in precedenza firmato, in un contratto di lavoro a tempo parziale.

Ebbene, forse non tutti sanno che in talune circostanze, un lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto ad ottenere la diminuzione di ore desiderata. Ma non sempre. Di seguito scopriremo assieme quando un dipendente ha la possibilità di vedersi riconosciuto il taglio di ore di lavoro, senza che il datore di lavoro possa obiettare alcunché, ma coglieremo l’occasione anche per chiarire con quali modalità chiedere il part time. I dettagli.

Contratto a tempo parziale e tempo pieno: differenza e contesto di riferimento

Com’è noto, i contratti di lavoro a tempo pieno comportano un orario di lavoro di solito fissato in 40 ore settimanali. Anzi, una delle maggiori conquiste conseguite dai lavoratori nel corso del tempo - e indicata in forma scritta nei contratti collettivi - è stata ed è l’individuazione di un limite all’orario di lavoro settimanale. Nei tempi odierni, la legge indica che l’orario di lavoro normale settimanale sia appunto pari alle 40 ore citate.

Tuttavia i singoli Ccnl possono fissare un orario di lavoro normale settimanale più basso. Non pochi contratti dispongono per es. che l’orario ordinario sia uguale a 38 o 37 ore settimanali.

Quando siamo in presenza di un contratto di lavoro a tempo parziale? Ebbene, laddove il contratto individuale di lavoro indica un orario di lavoro settimanale ridotto rispetto all’orario normale il lavoratore è di fronte ad un contratto di lavoro a tempo parziale o part time.

Il lavoro a tempo parziale, più che una modalità di svolgimento dell’attività di lavoro del dipendente, è da intendersi come un particolare regime dell’orario di lavoro e, dal punto di vista pratico, possono esservi infatti contratti part time di 20 ore a settimana, di 25 ore, di 30 ore a settimana o anche di 36 ore. Tutto dipende dall’accordo firmato da dipendente e datore di lavoro.

Caratteristiche chiave del lavoro a tempo parziale

Il contratto a tempo parziale deve essere firmato per iscritto e includere l’indicazione precisa della durata della prestazione di lavoro, come pure la dettagliata collocazione temporale dell’orario nel corso della settimana. Analogamente, soltanto su accordo scritto delle parti è consentita la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Esistono per legge tre tipologie di contratto di lavoro part time, poiché la riduzione dell’orario di lavoro può essere:

  • di ambito verticale, laddove il dipendente lavori a tempo pieno ma esclusivamente alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • di ambito orizzontale, nel caso in cui il lavoratore subordinato lavori tutti i giorni ma con meno ore rispetto all’orario normale giornaliero;
  • di ambito misto, quando sia caratterizzato da una combinazione delle due forme appena menzionate.

Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’identico trattamento normativo del lavoratore full time e agli stessi diritti in tema di straordinari, ferie e contributi. Sul piano della retribuzione, gli spetta la stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno, tuttavia la sua retribuzione complessiva (incluso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità) è ovviamente più bassa del full time, perché determinata in proporzione al minor numero di ore lavorate.

Esiste un diritto al part time? Chiarimenti

Lavorare meno ore nel corso della settimana comporta avere poi una riduzione della propria retribuzione mensile ma è al contempo vero che, in non poche circostanze, il lavoratore che lavora full time non riesce a combinare il lavoro con i propri impegni familiari.

Ecco perché non sono poche le persone che oggi domandano al datore di lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Come accennato sopra, la legge consente questa possibilità per il tramite della sottoscrizione di un accordo scritto ad hoc, tra datore di lavoro e lavoratore.

Il punto però è il seguente: esiste un diritto del dipendente a conseguire il part time? Può ottenerlo dunque al di là e a prescindere dalle esigenze datoriali o aziendali? Ebbene, la risposta è in linea generale negativa - salvo le eccezioni previste espressamente dalla legge.

Infatti, così come il datore di lavoro non può scegliere unilateralmente di trasformare il regime orario del rapporto di lavoro, allo stesso tempo il dipendente non può esigere detta trasformazione - pur in ogni caso potendola domandare.

Se andiamo a leggere le norme in materia, scopriamo però che vi sono alcune ipotesi di diritto alla trasformazione del rapporto in part time. Vediamole.

Le eccezioni alla regola generale e i casi di priorità nella richiesta

Ecco in quali casi sussiste per legge il citato diritto:

  • per i lavoratori del settore pubblico e privato colpiti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative che peggiorano con il tempo (ad es. sclerosi multipla o morbo di Parkinson) e per i quali via sia ovviamente una diminuita capacità lavorativa;
  • per i lavoratori neo-genitori, che possono contare sull’agevolazione del congedo parentale e che possono ottenere - al posto citato congedo - la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, a patto che vi sia una diminuzione d’orario non maggiore del 50%. Lo stesso diritto spetta al dipendente anche in caso di adozione o affidamento di un minore.

Non solo. Le lavoratrici subordinate, vittime di violenza di genere, possono contare anche sulla garanzia e dunque sul diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, a patto che vi sia disponibilità in organico.

Quelle citate sono eccezioni alla regola generale, a cui si aggiungono in verità anche le situazioni nelle quali la legge dispone che il lavoratore abbia non un diritto ma una priorità - rispetto ad altri lavoratori - nella trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time.

Ci riferiamo in particolare alle priorità dei lavoratori che assistono un convivente che presenta forme di grave, totale e permanente inabilità al lavoro, ma anche a quelle dei lavoratori - sia maschi che femmine - che abbiano un figlio convivente under 13 o portatore di handicap. Non solo. La priorità è riconosciuta anche a quei lavoratori che al contempo siano coniuge, figlio o genitore di un soggetto colpito da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative.

La richiesta della trasformazione di orario

Non vi sono per il lavoratore ostacoli alla richiesta. Egli può infatti domandare al datore di lavoro la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time laddove ne ricorra il diritto, la priorità o un semplice interesse individuale.

Cosa cambia in concreto? Ebbene differenza sta tutta nel margine di scelta del datore di lavoro, e dunque nella discrezionalità che può avere - o non avere - nel valutare la richiesta del dipendente.

In sintesi:

  • se il lavoratore ha un vero e proprio diritto al tempo parziale, l’azienda non potrà obiettare alcunché, ma anzi dovrà semplicemente verificare l’effettiva sussistenza del diritto e assegnare il tempo parziale;
  • se il lavoratore non ha diritto al part time, sarà compito del datore di lavoro scegliere con discrezionalità se trasformare o meno il contratto di lavoro (tenuto conto dell’eventuale priorità).

Inoltre, al fine di richiedere il part time al dipendente basterà inviare una comunicazione formale, scritta e motivata al datore di lavoro, in cui come oggetto vi è la richiesta la trasformazione del rapporto a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto che il lavoratore può chiedere la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale, ma è nella discrezionalità del datore concederglielo oppure no. Questo salvo gli specifici casi, che sopra abbiamo visto, in cui ricorra un vero e proprio diritto del dipendente alla riduzione dell’orario di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore abbia diritto al part-time ma si trovi di fronte al no alla concessione da parte del datore di lavoro, avrà innanzi a sé la strada della segnalazione dell’accaduto all’ispettorato del lavoro (INL) competente. Infatti quest’ultimo ha il compito di controllare il rispetto delle regole in materia di lavoro e di tutelare i diritti dei lavoratori.

Non dimentichiamo infatti che, in linea generale, il lavoratore - laddove si senta leso in uno dei suoi diritti - può fare denuncia di irregolarità (contrattuale, retributiva, salariale) e richiedere un controllo all’INL, rivolgendosi semplicemente alla sede dell’ispettorato competente in base al luogo di lavoro.

Di seguito, l’Ispettorato valuterà la denuncia effettuata dal dipendente e, se riscontrerà una violazione, potrà prendere le misure necessarie per sanzionare il datore di lavoro e proteggere i diritti del lavoratore.

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