Sconfinare nella proprietà del vicino per eseguire dei lavori o recuperare un proprio oggetto, ecco quando è possibile e come fare.
I rapporti tra vicini non sono mai semplici e sono numerose le regole da rispettare per non ledere i diritti altrui. La proprietà privata è forse il più importante fra questi e la legge le riserva una particolare tutela. Allo stesso tempo, è innegabile la possibilità che si presenti la necessità di accedere al fondo del vicino per i propri interessi. Ecco perché è importante sapere quando si può sconfinare nella proprietà del vicino e soprattutto come farlo senza commettere un illecito.
Quando si può sconfinare nella proprietà del vicino?
In linea generale, la legge consente di entrare nel fondo del vicino soltanto quando questo sia estremamente necessario, per dare esecuzione a un proprio interesse che non potrebbe essere compiuto in altro modo. Nel dettaglio, è possibile sconfinare nel fondo del vicino esclusivamente per:
- Riparare o costruire un muro di proprietà personale o in comune con il vicino;
- riparare o costruire altre opere di proprietà personale o di entrambi;
- riprendere una cosa finita accidentalmente oltre il confine;
- arrivare alla propria abitazione se si tratta dell’unica strada possibile (in questo caso esiste una servitù di passaggio).
In ognuna di queste situazioni è possibile sconfinare, purché non ci sia altra alternativa. Per riprendere un oggetto o un animale domestico finito nella proprietà del vicino, ad esempio, è assolutamente lecito oltrepassare il confine. L’esempio più classico è quello del pallone che oltrepassa il muretto o il cancello e che dunque può essere ripreso senza problemi. Allo stesso tempo, il vicino può riconsegnare spontaneamente l’animale o quel che sia ed evitare l’accesso sul proprio fondo.
Riguardo ai lavori di riparazione e costruzione si applica il medesimo principio; quindi, è possibile sconfinare nella proprietà del vicino per eseguirli soltanto se non è possibile farlo in modi meno pregiudizievoli. Possono aiutare a riguardo degli esempi pratici.
Se per riparare l’antenna l’unica via d’accesso è la mansarda del vicino, allora lo sconfinamento è del tutto legittimo. Entrare nella proprietà del vicino per riparare il muro di confine, invece, non è possibile se la riparazione può essere eseguita direttamente dal fondo del proprietario, a prescindere da eventuali disagi che possono derivarne. Non solo, se si può evitare di sconfinare nella proprietà del vicino entrando in quella di un terzo (e quest’ultimo è soggetto a un sacrificio minore di quello che dovrebbe sopportare l’altro vicino) allora non c’è diritto di passaggio.
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Le regole per accedere al fondo del vicino
La legge non prevede una modalità specifica per entrare nella proprietà del vicino, limitandosi a definire le circostanze per cui ciò è possibile e obbligando al pagamento di un’indennità per eventuali danni cagionati alla proprietà del vicino e per l’occupazione stessa. Quest’ultimo, quindi, non può impedire l’accesso per le necessità garantite dalla legge, ma può pretendere un risarcimento per aver dovuto sopportare l’occupazione.
Per evitare qualsiasi tipo di problematica futura, i vicini possono comunque accordarsi sul passaggio per trovare la soluzione più congeniale a entrambi. Ovviamente questo è possibile per i lavori e non per situazioni più emergenziali come lo sconfinamento di un animale domestico. In quest’ultimo caso, tuttavia, si può configurare comunque una sorta di rapido accordo perché il vicino può offrirsi di riportare personalmente l’animale e impedire all’altro di accedere al proprio fondo.
Per tutti gli altri casi, le parti possono invece stipunalre un accordo scritto anche in merito allo svolgimento pratico, così come consiglia la giurisprudenza. Questa è la soluzione più adatta quando il vicino riconosce l’assoluta esigenza dell’altro e ha così la possibilità di concordare l’accesso di persone e cose, il momento e la durata e l’indennità. Se il vicino nega il passaggio, invece, è possibile ricorrere al giudice che potrà ordinargli di permettere l’accesso.
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