Come funzionerà d’ora in poi il sistema di attribuzione del cognome ai figli e cosa cambia rispetto a prima.
Mercoledì 27 aprile i giudici della Corte Costituzionale hanno stabilito l’illegittimità dell’assegnazione automatica del cognome del padre ai figli e alle figlie nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi. Con questa sentenza, che verrà depositata nelle prossime settimane, le donne italiane hanno conquistato un diritto dal valore potenzialmente storico.
Da oltre quarant’anni infatti si parlava di questa possibilità mentre, dallo scorso 15 febbraio, in Commissione giustizia al Senato era iniziata una discussione sulle proposte di legge per attribuire direttamente il cognome materno. Qualsiasi tentativo però veniva arginato dall’articolo 262 del codice civile.
Con il nuovo verdetto la Corte si è detta in disaccordo con il sistema vigente e nel comunicato stampa con cui si annuncia l’esito delle decisioni viene ribadito il principio di eguaglianza nell’interesse del figlio secondo cui entrambi i genitori dovranno condividere la scelta sul suo cognome in quanto elemento fondamentale dell’identità personale.
Con tale decisione i figli dovranno ora avere il cognome di entrambi i genitori a meno che questi non decidano altrimenti. Ci sono però alcune domande che sorgono spontanee: quanti saranno i cognomi attribuiti ai figli della prossima generazione? Si arriverà a quattro cognomi e se sì, tutto questo andrà ancora una volta in contrasto con la legge?
Per comprendere quindi le indicazioni di natura pratica del prossimo futuro, partiamo anzitutto dal fare un passo indietro.
Come funzionava fino ad oggi
Riepiloghiamo ciò che c’è da sapere sulla legislazione in materia di cognomi. Dobbiamo specificare che in Italia la norma per assegnare il cognome paterno alla prole è sempre stata implicita e proprio per questo - secondo chi si batteva per un nuovo ordine delle cose - espressione della cultura patriarcale e del suo profondo radicamento sociale.
In assenza di una legge che stabilisse questa prassi esplicitamente si faceva piuttosto affidamento su una serie di altre norme che di fatto presupponevano questo trasferimento come obbligato. Nel caso dell’articolo 396 del 2000 del codice civile si parlava di divieto d’imporre al figlio lo stesso nome del padre, se in vita, per evitare omonimie. L’articolo 262 del codice civile invece dettava le regole per il cognome da assegnare al figlio nato fuori del matrimonio tramite la dicitura:
“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
A questa impronta si è invece aggiunta nel 2017 il possibile affiancamento del cognome materno nel caso in cui entrambi i genitori fossero d’accordo. Il tutto avveniva attraverso una procedura amministrativa stabilita dal Ministero dell’Interno. Non si parlava dunque di un diritto raggiunto tramite legge e la post posizione del cognome materno restava un problema. Nell’impossibilità di invertire l’ordine dei cognomi o addirittura scegliere di adottare solo il cognome materno in molti casi la procedura non veniva neanche avviata dai figli e dalle figlie desiderosi di far valere quello che la Corte attualmente riconosce a tutti gli effetti come un diritto.
Nel caso in cui sembrava sufficiente la sola aggiunta del secondo cognome invece l’istanza poteva essere presentata solo da cittadini italiani e la Prefettura era l’organo competente ad autorizzare il cambio sui documenti. La procedura avveniva senza il coinvolgimento di avvocati ovvero scaricando i moduli da compilare e spedendoli con apposta una marca da bollo da € 16,00. Anche sulla questione economica vi erano notevoli dibattiti mentre, altre polemiche, si concentravano sui lunghi tempi d’attesa.
Cosa ha detto la Corta Costituzionale
La Corte oggi proclama illegittime le norme così disposte poiché «sarebbero in contrasto con la Costituzione italiana e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo rispettivamente agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, e articoli 8 e 14.» Nel comunicato stampa ufficiale la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre viene definita ora «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio».
La decisione arriva dopo che la Corte d’appello di Potenza aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale. Le carte, inoltrate a novembre del 2021, riportavano il caso di una giovane famiglia lucana che aveva avuto problemi con il proprio Comune per la registrazione del cognome del terzo figlio che, essendo nato dopo il matrimonio, aveva ricevuto automaticamente il cognome del padre.
Con le nuove disposizioni invece «il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, sempre di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due».
leggi anche
Addio all’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli: cosa cambia dopo la sentenza della Consulta
Quale cognome si trasmetterà in futuro?
Questa decisione apre però ad alcune legittime perplessità che andranno chiarite grazie alle interpretazioni dei giuristi e della loro traduzione in una nuova prassi burocratica. Il primo a intervenire e a rispondere alle domande della stampa è l’avvocato Marco Meliti, matrimonialista e presidente dell’Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia.
L’assunzione del doppio cognome sarà legata alla scelta concordata dell’ordine degli stessi, ma cosa accade se quest’accordo tra i genitori manca? Meliti risponde che in questo caso «resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico».
Un altro tema sollevato in queste ore è l’apposizione dei cognomi ai figli dei figli. Come verrà regolata infatti questa pratica per le generazioni future? La trasmissione di quattro e più cognomi è da escludere e ancora una volta Meliti fa sapere che «adesso dovrà essere il legislatore a regolamentare tale fattispecie». L’avvocato dice infatti che si andrà a confermare «la prassi che vede la possibilità per chi ha il doppio cognome di trasmettere al figlio solo uno dei due cognomi a scelta al fine di scongiurare che i nipoti della coppia originaria si ritrovino automaticamente con quattro cognomi da scrivere e con un’ulteriore crescita esponenziale dei cognomi nei rapporti futuri di filiazione».
La stessa Corte Costituzionale del resto conclude il proprio comunicato con una sottolineatura specifica:
“È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA