Generalmente per il rappresentante di lista - la figura incaricata dalla legge per controllare ogni singolo seggio elettorale - non spetta alcun compenso in denaro; questi, però, hanno gli stessi diritti degli scrutatori per quel che riguarda i permessi sul lavoro.
Il rappresentante di lista è una figura molto importante nell’ambito di una consultazione elettorale; questo, infatti, è il soggetto incaricato dalla legge per seguire le operazioni di voto nell’ufficio elettorale di sezione, vigilando affinché il tutto avvenga nella massima correttezza.
A differenza degli scrutatori e dei presidenti di seggio, però, non è previsto alcun guadagno per il rappresentante di lista, mentre si ha comunque diritto a dei permessi sul lavoro.
Quella dei rappresentanti di lista è una figura piuttosto controversa e discussa: solitamente, infatti, è di queste persone che le liste in campo si servono per assicurarsi il voto di scambio dei propri elettori; ci sono casi, infatti, in cui ai rappresentanti di lista viene chiesto di reclutare più elettori possibili fuori dai seggi, per poi essere pagati a “percentuale” in base ai voti conquistati e certificati dallo scrutinio finale.
Ovviamente si tratta di una pratica del tutto illegale; per il reato di voto di scambio, ossia per coloro che direttamente o per mezzo di intermediari promettono di procurare voti, infatti, è stata appena aumentata la pena, con una reclusione prevista da un minimo di 10 ad un massimo di 15 anni (precedentemente era da 6 a 12 anni). Più lieve la sanzione per il rappresentante di lista che impedisce il corretto svolgimento delle operazioni di voto: in questo caso, alla reclusione da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni si aggiunge una multa da 1.032€ a 2.065€.
Per il rappresentante di lista, quindi, non è previsto alcun guadagno visto che la sua partecipazione alle operazioni di voto è a titolo gratuito; la lista che lo ha impiegato può comunque decidere di riconoscergli un piccolo compenso, ma solo a titolo di rimborso spese.
Come anticipato, però, se dal lato economico rappresentanti di lista e scrutatori non hanno gli stessi diritti, non è così per l’aspetto concernente i permessi: anche a questi, infatti, viene riconosciuto il diritto di astenersi dall’attività lavorativa per prendere parte alle operazioni di voto.
Rappresentanti di lista: cosa spetta? I permessi elettorali
Il rappresentante di lista non guadagna nulla per la sua partecipazione ad operazioni di voto, tuttavia ha comunque diritto - al pari di coloro che sono stati nominati scrutatori, segretari e presidenti di seggio - ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle elezioni.
Inoltre, dal momento che la legge riconosce questi giorni di assenza come attività lavorativa, il rappresentante di lista ha diritto ad un compenso pari a quanto gli sarebbe spettato qualora avesse normalmente lavorato.
Per i giorni in cui il rappresentante di lista non avrebbe comunque lavorato, come ad esempio il sabato (per chi fa la “settimana corta”) e la domenica; in questo caso, infatti, si ha diritto solamente ad una giornata di riposo compensativo, che va goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio.
A tal proposito è bene fare una precisazione: anche quando la partecipazione interessa solamente una parte della giornata, l’assenza viene legittimata per l’intero giorno lavorativo. A sostenerlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 11830 del 19 settembre 2001, con la quale è stata fatta chiarezza su cosa spetta al rappresentante di lista.
Prendiamo come esempio le elezioni europee che avranno luogo domenica 26 maggio che in alcune città vedrà anche il voto per il rinnovo del consiglio comunale.
Ebbene, per il giorno del voto - domenica - si avrà diritto solo ad un riposo compensativo; in alternativa il lavoratore potrà godere di una quota di retribuzione aggiuntiva allo stipendio mensile.
Per le operazioni di scrutinio che si svolgono nella notte di lunedì spetta invece un permesso retribuito sul lavoro: ciò vale anche quando queste si protraggono per sole poche ore dopo la mezzanotte, visto quanto stabilito dalla Cassazione.
Dal momento che gli scrutini non inizieranno prima delle 23:00, quindi, i rappresentanti di lista avranno diritto al permesso retribuito per la giornata di lunedì, indipendentemente dall’orario in cui terminerà lo scrutinio.
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