Malattia, durante le feste l’indennità corrisposta è più alta. Ma dipende dal contratto collettivo applicato.
Può capitare che le feste di Natale siano comprese nel periodo di malattia.
Specialmente quest’anno, che tra influenza australiana e Covid sono migliaia gli italiani costretti a letto, può capitare che anziché prendere qualche giorno di ferie il lavoratore goda delle tutele riconosciute per l’assenza per malattia. Come noto, in questo periodo si ha diritto a un’indennità sostitutiva erogata dall’Inps, oltre a un’integrazione riconosciuta dal datore di lavoro qualora prevista dal contratto collettivo. Ma ci sono anche gli obblighi: ad esempio, dover essere reperibili negli orari delle visite fiscali.
Ebbene, tali regole non variano durante le feste di Natale: non viene meno, ad esempio, il suddetto obbligo, visto che il medico incaricato dall’Inps per il controllo potrà passare anche nei giorni di festa, così come il diritto all’indennità di malattia.
Anzi, ci sono contratti che proprio nei giorni di festa stabiliscono che l’indennità percepita, grazie a una maggiore integrazione da parte del datore di lavoro, debba essere più elevata.
Vediamo, dunque, cosa è importante sapere nel caso di malattia il giorno di Natale, Santo Stefano o Capodanno, tanto per i diritti quanto per i dover del lavoratore.
Quanto si guadagna in malattia durante i giorni di festa
Solitamente l’indennità di malattia riconosciuta dall’Inps è pari a:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 66,66% dal 21° al 180° giorno di malattia.
Nel primo periodo di malattia, quindi, spetta circa la metà dello stipendio solitamente percepito; potrebbe succedere, però, che il datore di lavoro debba farsi carico di un’ulteriore parte, aumentando così l’indennità percepita dal dipendente.
Ad esempio, è così nei giorni festivi, almeno nella maggior parte dei contratti collettivi. Ad esempio, il Ccnl Commercio stabilisce che per le festività cadenti di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto a un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’Inps e dell’Inail, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, così da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di fatto.
Prendiamo come esempio un commesso assente dal 20 dicembre al 4 gennaio per malattia. Per tutto il periodo questo avrà diritto al 75% della retribuzione di fatto (visto che al 50% riconosciuto dall’Inps si aggiunge l’integrazione del 25% prevista dal Ccnl commercio) mentre nei giorni di Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre) e Capodanno (1° gennaio) l’indennità sarà del 100% in quanto l’integrazione a carico del datore di lavoro passa dal 25% al 50%.
Lo stesso vale, ad esempio, per il Ccnl Turismo, dove viene specificato che a tutto il personale assente nelle giornate di festività a causa di malattia o infortunio (come pure per riposo settimanale) dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale (senza però le maggiorazioni solitamente previste per il lavoro festivo).
Potrebbe succedere, quindi, che nei giorni festivi l’indennità di malattia risulti maggiorata rispetto a quanto corrisposto solitamente. Solitamente viene portata al 100%, garantendo quindi un’indennità pari alla retribuzione di fatto, ma la percentuale varia a seconda del contratto collettivo applicato. Per avere maggiori informazioni a riguardo, così da capire di quanto aumenta lo stipendio se i giorni di festa sono compresi nel periodo natalizio, bisognerà quindi guardare al Ccnl di riferimento.
Quando passa la visita fiscale durante il periodo di Natale?
Non ci sono differenze tra il periodo natalizio e gli altri giorni dell’anno, almeno per quel che riguarda le visite fiscali e tutti gli obblighi che ne conseguono. La visita fiscale, infatti, può passare in ogni giorno dell’anno, anche nei festivi.
Per questo motivo, anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno si è soggetti all’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali, poiché nulla può impedire al medico di passare, anche più volte nello stesso giorno qualora se ne rilevi la necessità.
Va detto che i dati Inps ci dicono che già solitamente è raro che passi la visita fiscale, figuriamoci a Natale e negli altri giorni di festa. Ma è un rischio che vi sconsigliamo di correre: per chi risulta assente alla visita fiscale, infatti, scattano le seguenti sanzioni:
- indennità di malattia non corrisposta per 10 giorni di calendario;
- decurtazione del 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia qualora si risulti assenti anche alla seconda visita (che solitamente viene disposta già il giorno dopo);
- nessuna indennità corrisposta quando si è assenti anche alla terza visita di controllo.
A ciò va aggiunta la possibilità che il datore di lavoro disponga un provvedimento disciplinare ai danni del dipendente assente alla visita di controllo, che nei casi più gravi (ad esempio per chi è recidivo) può portare anche al licenziamento.
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