La quarantena non è sempre malattia: ecco quando secondo INPS

Teresa Maddonni

4 Febbraio 2021 - 17:47

La quarantena è malattia come disposto dal decreto Cura Italia. INPS chiarisce tuttavia quando non viene riconosciuta l’indennità dall’Istituto e le ultime novità per il 2021.

La quarantena non è sempre malattia: ecco quando secondo INPS

La quarantena non è sempre malattia: argomento su cui INPS è tornata in più di un’occasione e in ultimo con il messaggio n.171 di gennaio con il quale ha riportato le novità del 2021 introdotte dalla Legge di Bilancio che modifica in parte il decreto Cura Italia in materia.

L’articolo 26 del decreto n.18/2020 convertito nella legge n.27/2020 (Cura Italia) infatti equipara la quarantena alla malattia e INPS è intervenuta per specificare quali sono i casi in cui non sia più valida questa equazione con il messaggio n. 3653 del 09 ottobre e riportando indicazioni operative per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia.

In un messaggio successivo del 9 novembre, INPS fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento dell’indennità di malattia per i lavoratori fragili, senza tutele dal 16 ottobre, reintrodotte poi dal 1° gennaio. In merito l’Istituto è intervenuto nuovamente con il messaggio n.171 del 15 gennaio 2021 di cui sopra.

Vediamo allora quando la quarantena non è equiparata alla malattia secondo INPS e quando al contrario lo è, con le ultime novità in merito.

La quarantena è malattia con certificato medico

Prima di vedere quando la quarantena non è malattia secondo INPS ricordiamo brevemente quando al contrario è riconosciuta come tale.

La quarantena, come stabilito dal decreto Cura Italia articolo 26 comma 1 e come chiarisce INPS nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, è equiparata alla malattia, con la corresponsione dell’indennità che copre la perdita di guadagno, a seguito della presentazione di un certificato medico. Lo stesso vale per la permanenza domiciliare fiduciaria.

La quarantena viene riconosciuta quindi come malattia per il lavoratore che presenta il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare però gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

La Legge di Bilancio 2021 tuttavia è intervenuta su questo ultimo aspetto, in particolare sul comma 3 dell’articolo 26, eliminando dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per il medico curante di indiare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

La quarantena non è malattia: ecco quando

La quarantena non è malattia nei casi in cui un lavoratore fragile possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa da remoto, in smart working o anche detto lavoro agile.

INPS nel messaggio del 9 ottobre 2020 chiarisce che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia, non rappresentano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha voluto tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, queste fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

INPS specifica che la quarantena non può essere equiparata a malattia o anche alla tutela della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, che si può trovare anche in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, in smart working quindi, dal proprio domicilio.

Questo chiarimento arriva dopo che il testo di conversione in legge del decreto Agosto ha previsto per i lavoratori fragili lo smart working fino al 31 dicembre 2020 anche con adibizione a diversa mansione. La Legge di Bilancio tuttavia ha spostato questo termine al 28 febbraio 2021.

Per i lavoratori fragili la malattia è stata riconosciuta per periodi di assenza da lavoro collocati tra il 17 marzo e il 15 ottobre 2020, poi dal 16 ottobre, come anche INPS ha indicato, i lavoratori sono rimasti senza tutele fino almeno al 31 dicembre 2020.

La Legge di Bilancio 2021 infatti riconosce nuovamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili l’equiparazione dell’assenza da lavoro a degenza ospedaliera, e quindi l’indennità di malattia, dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2021.

INPS specifica che nei casi di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia, compensativa della perdita di guadagno.

La quarantena non è malattia nelle zone rosse

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, nelle zone rosse, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena. In questi casi, sebbene limitata a un determinato arco temporale e a un determinato territorio, vale quanto espresso dall’Istituto a seguito dell’entrata in vigore del decreto Agosto e in particolare dell’articolo 19.

Nel caso di provvedimento dell’autorità sanitaria pubblica il lavoratore suddetto non viene posto in quarantena, ma per lo stesso il datore di lavoro può fare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario e CISOA.

La quarantena all’estero non è malattia

Anche la quarantena all’estero non può essere considerata malattia dall’INPS, perché che l’accesso alla tutela non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

La quarantena non è malattia con la cassa integrazione

Specifica INPS che la quarantena non è malattia se il lavoratore si trova in cassa integrazione.

Chiarisce l’Istituto che il fatto che il lavoratore sia stato posto in una delle varie tipologie di cassa integrazione determina la sospensione egli obblighi contrattuali con l’azienda e comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

INPS chiarisce che si tratta del principio secondo il quale la cassa integrazione prevale sulla malattia.

Per maggiori dettagli in merito rimandiamo al testo del messaggio INPS sulla quarantena e i casi in cui non viene equiparata alla malattia, che alleghiamo di seguito.

Messaggio numero 3653 del 09-10-2020.pdf
Tutela previdenziale della malattia in caso di quarantena. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto.

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