Queste donazioni non si possono annullare

Ilena D’Errico

22 Maggio 2024 - 00:07

Ci sono donazioni che non possono essere impugnate dagli eredi o dai creditori, così come donazioni che non possono essere revocate nemmeno nei casi più gravi. Ecco quali non si possono annullare.

Queste donazioni non si possono annullare

L’istituto giuridico delle donazioni ha alcune particolarità, con precise regole riguardo all’impugnazione da parte di alcuni soggetti aventi diritto e alla revoca, che può essere esercitata dal donante in alcune circostanze. In entrambi i casi, cioè se l’impugnazione viene approvata dal giudice o se la revoca è legittima, si assiste quasi a un annullamento del passaggio di beni o di denaro, perché il donatario (colui che ha ricevuto la donazione) è tenuto alla restituzione del bene o del suo valore.

Ecco perché, sebbene non sia il termine giuridico più appropriato, molte persone si chiedono quali sono le donazioni che non si possono annullare. Si ricercano trasferimenti di proprietà sicuri per il donatario, che lo mettano al riparo da possibili pretese future di creditori ed eredi. Chi fa una donazione, oltretutto, deve sapere che l’azione di revoca non può essere esercitata in alcune circostanze, anche se ricorrono i presupposti di ingratitudine.

Ricordiamo che quest’ultima fa riferimento ad atti davvero molto gravi, come il tentato omicidio del donante. Ebbene anche in questi casi, non è possibile procedere alla revoca e il donatario potrà conservare il bene ricevuto in regalo anche se “non lo merita”. Ecco quali sono gli scenari principali da prendere in considerazione.

Chi può impugnare una donazione

Come anticipato, uno degli istituti che mina la stabilità dei trasferimenti avvenuti con donazione è la possibilità di impugnazione della stessa. La donazione può infatti essere impugnata dagli eredi, qualora lesiva della quota di legittima sul patrimonio del defunto, e dai creditori se la donazione impedisce il pignoramento dei beni per il recupero dei crediti. Questo però non significa che gli eredi e i creditori possano impugnare tutte le donazioni. Ci sono precisi requisiti da rispettare, anche in termini di tempistiche.

Donazioni che non possono essere impugnate

Le ipotesi di impugnazione di una donazione differiscono tra eredi e creditori. I primi possono impugnare una donazione esclusivamente se quest’ultima viola la quota di legittima, avendo quindi diritto a una restituzione totale o parziale. Gli eredi possono impugnare la donazione anche quando quest’ultima, pur superando il modico valore, non è stata eseguita con atto notarile, come richiesto dalla legge.

La donazione non può essere impugnata dagli eredi:

  • se non viola la quota di legittima;
  • se il de cuius è ancora in vita;
  • se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante;
  • se sono passati 10 anni dall’apertura della successione.

Per quanto riguarda i creditori, invece, non è possibile esercitare l’azione revocatoria se:

  • il debitore ha altri beni pignorabili in grado di soddisfare le pretese creditorie;
  • sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione.

Donazioni che non possono essere revocate

Nel nostro ordinamento è ammessa anche la revoca della donazione, che consente al donatario di ottenere la restituzione del bene donato o del suo corrispettivo in denaro. Per non snaturare i presupposti della donazione e non pregiudicare eccessivamente la stabilità dei trasferimenti effettuati a titolo gratuito, tuttavia, la legge stabilisce che la revoca è ammessa soltanto in due ipotesi:

  • l’ingratitudine del donatario;
  • la sopravvenienza di figli.

Come anticipato, la revoca per ingratitudine fa riferimento ad azioni davvero molto gravi commesse a danno del donante. La revoca per sopravvenienza di figli fa invece riferimento per l’appunto alla nascita di un figlio, alla scoperta della sua esistenza o al suo riconoscimento. Per quanto riguarda le tempistiche, le donazioni non possono essere revocate dopo 5 anni dalla sopravvenienza del figlio o dopo 1 anno dal giorno in cui si è appreso dell’ingratitudine.

In ogni caso, non possono essere revocate le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in occasione del matrimonio. Le prime si riferiscono a donazioni come riconoscenza verso il donatario per un servizio ricevuto o un particolare merito, mentre le donazioni fatte in occasione di un matrimonio (dette obnuziali) sono considerabili regali di nozze, finalizzati alla costituzione di una nuova famiglia. Queste donazioni non sono revocabili né per ingratitudine né per sopravvenienza di figli, perché rappresentanti lo spirito di liberalità su cui si fonda l’istituto stesso della donazione.

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