Il 23 dicembre 2023 sono entrate in vigore le nuove norme sulla RC Auto, scatta l’obbligo assicurativo anche per chi ha l’auto ferma in spazio privato. Ecco chi deve adeguarsi al nuovo obbligo.
Cambiano le norme RC Auto e molti soggetti che prima non erano tenuti al pagamento, sono ora obbligati a stipulare una polizza.
Con il decreto legislativo 184 del 22 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre dello stesso anno, cambiano gli obblighi per l’assicurazione Responsabilità Civile Auto per chi ha un veicolo fermo in garage: è obbligatoria la polizza assicurativa.
Oltre tutti gli allarmismi, cosa cambia davvero e chi deve stipulare una polizza RC Auto in base alla nuova normativa?
Il decreto legislativo 184 del 2023 costituisce recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Dal 23 dicembre 2023 tutti i veicoli a motore, compresi quelli che non scendono in strada e sono parcheggiati in aree private, dovranno essere assicurati.
Ecco la nuova normativa RC Auto e gli obblighi per i proprietari di auto.
RC Auto, ecco a chi si applicano i nuovi obblighi
La nuova norma, in base all’articolo 2 del decreto legislativo, trova applicazione per tutti quei veicoli a motore senza guida di rotaia che:
- hanno una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
- oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- rimorchi destinati a essere utilizzati in combinazione con i veicoli precedenti;
- veicoli elettrici diversi da questi elencati, individuati con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Per la nuova polizza assicurativa per i veicoli fermi in garage si parla anche di copertura del rischio statico, cioè il rischio che comunque siano prodotti danni a terzi, sebbene il veicolo non sia circolante su strade o aree pubbliche.
L’unico caso in cui l’auto potrà essere priva di copertura assicurativa sarà quello del veicolo formalmente ritirato dalla circolazione (rottamato-demolito). Dalla lettura della norma si ritiene che possano essere privi di copertura assicurativa anche i veicoli che non possono essere usati per il trasporto, magari perché privati di una parte fondamentale come il motore, o usati come elemento decorativo o di esposizione.
L’obbligo, invece, si estende ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, ad esempio un’area privata a uso esclusivo.
Il decreto sottolinea che resta però valida la possibilità da parte di soggetti pubblici o privati di stipulare polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, tali veicoli devono però essere individuati in modo analitico all’interno della polizza.
Deroghe all’obbligo di assicurazione auto in garage
Il decreto all’articolo 2 prevede, inoltre, delle deroghe specifiche a tale obbligo:
“i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione ( nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.”
Si tratta del classico caso di fermo amministrativo. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto.
La norma inoltre stabilisce che è possibile comunque sospendere l’efficacia della polizza assicurativa. Il periodo di sospensione può essere anche prorogato, purché ne sia data notizia all’impresa di assicurazione 10 giorni prima del termine della sospensione precedente. La copertura assicurativa RC Auto non può essere sospesa per più di 10 mesi rispetto all’annualità.
Cosa cambia con le nuove norme?
Noi di Money.it abbiamo contattato diverse compagnie di assicurazione che hanno dichiarato di non aver ricevuto comunicazioni dalle sedi centrali in merito a come comportarsi con i nuovi obblighi normativi.
Ma qual è la sintesi di queste novità? L’interpretazione che diamo alla norma è che chi ha un’auto in garage, non sottoposta a fermo amministrativo e che non abbia problemi a circolare, ma che non usa, deve avere comunque una copertura assicurativa.
Dopo aver stipulato la polizza (e versato il premio) è possibile chiedere alla compagnia di assicurazione di sospendere la polizza, la sospensione può avere una durata massima di 10 mesi nell’arco di un anno. Di conseguenza se non si ha intenzione di riprendere l’auto, è necessario far riattivare la polizza al termine dei 10 mesi e poi sospenderla nuovamente.
Nel caso concreto, una persona in difficoltà economiche in passato poteva decidere, alla scadenza della polizza, di non rinnovarla, mettere l’auto in garage e uscire con i mezzi pubblici o andare a piedi. Con le novità introdotte questo non è più possibile.
Al massimo si può decidere prima della scadenza della polizza di sospendere l’assicurazione ed evitare il pagamento, ricordando però che la sospensione può avere una durata massima di 10 mesi.
In ogni caso si attendono chiarimenti da parte del legislatore per quel che riguarda auto che non possono circolare perché, magari, incidentate e tenute in aree private, o per auto che, seppure in garage, vengono usate solo raramente.
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