Regime forfettario, ecco quando è possibile fruire delle detrazioni e deduzioni fiscali

Patrizia Del Pidio

14 Febbraio 2024 - 15:10

Le detrazioni e le deduzioni fiscali possono essere fruite dal contribuente che ha scelto il regime forfettario? Vediamo quando lo sconto sulle imposte è un diritto.

Regime forfettario, ecco quando è possibile fruire delle detrazioni e deduzioni fiscali

Per chi aderisce al regime forfettario è possibile fruire di detrazioni e deduzioni fiscali? Solitamente per chi ha scelto questo regime di tassazione non sono previste detrazioni Irpef e proprio questo è un elemento che, in molti casi, può scoraggiare il contribuente nella valutazione della convenienza o meno dell’adesione al regime forfettario. Rinunciare alle detrazioni Irpef, infatti, può essere interpretato come una perdita di importanti sconti fiscali soprattutto se si hanno diversi familiari a carico e sostiene per essi molte spese per le quali, solitamente, c’è diritto alla detrazione.

Basti pensare che per la generalità dei contribuenti sono previste detrazioni per:

  • carichi di famiglia;
  • spese mediche;
  • spese di istruzione;
  • spese universitarie;
  • spese funebri;
  • spese sportive dei figli;
  • interessi passivi del mutuo;
  • ristrutturazioni edilizie.

Queste sono solo alcune delle voci per le quali il contribuente può avere diritto a detrazioniy che, solitamente, non sono consentite al professionista che opera nel regime forfettario, perché si tratta di detrazioni dall’ Irpef, e chi aderisce al regime forfettario non è soggetto all’Irpef ma a una flat tax sostitutiva dell’Irpef.

Le uniche spese che il forfettario può dedurre dal proprio reddito assoggettato alla tassazione sostitutiva sono quelle derivanti dalla contribuzione obbligatoria che è tenuto a versare.

Rinunciare alle detrazioni è sempre uno svantaggio?

A caratterizzare il regime forfettario è la modalità con cui si determina il reddito imponibile sul quale applicare, poi, la tassazione (che ricordiamo è sostitutiva all’Irpef e con tassa piatta al 15% o al 5%). Ai ricavi percepiti nell’anno di imposta, infatti, si applica un coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata: si tratta di una percentuale variabile tra il 40% e l’86% che dovrebbe avere l’effetto di sottrarre i costi dai ricavi. La differenza rispetto al regime ordinario è che i costi vengono determinati in maniera forfettaria e non in base alle reali spese sostenute. Si sottraggono, quindi, i costi in base a quello che è previsto dalla normativa e non in base alle spese sostenute dal contribuente.

I coefficienti di redditività, quindi, stabiliscono a priori la percentuale di ricavi sui quali non si pagano le tasse. In linea generale prevedono già le spese generiche che per quell’attività si possono sostenere e se il professionista in quell’anno sostiene spese maggiori di quelle «forfettarizzate» la scelta di questo regime potrebbe non essere conveniente.

Nella maggior parte dei casi per il contribuente forfettario è un vantaggio la determinazione fissa dei costi da sottrarre e con l’applicazione del coefficiente di redditività ha una sorta di «detrazione» maggiore rispetto a quella che avrebbe avuto sottraendo le effettive spese sostenute. A questo, poi, va aggiunto che la flat tax applicata e molto più bassa della tassazione ordinaria prevista per chi non opera in questo regime (che nella migliore delle ipotesi ha l’applicazione dell’Irpef al 23%, ma che arriva anche al 43% per redditi che eccedono i 50.000 euro l’anno).

Nella maggior parte dei casi, quindi, anche non potendo fruire delle detrazioni, il contribuente forfettario paga meno tasse rispetto a chi è nel regime ordinario e può fruire delle detrazioni.

Il forfettario è una “sorta di incapiente”

In ogni caso, la normativa non vieta al contribuente forfettario di portare in detrazioni le spese che sopra abbiamo menzionato. Il fatto che non possa portarle in detrazione (o in deduzione) dipende da una mancanza di reddito imponibile all’Irpef.

Di fatto il contribuente forfettario si trova nelle stesse condizioni in cui versano gli incapienti o coloro che hanno un reddito tale la cui Irpef viene azzerata dalle detrazioni da lavoro dipendente (no tax area). Non c’è diritto alle detrazioni Irpef, semplicemente perché non c’è Irpef da pagare e non si può detrarre qualcosa da un’imposta che non c’è.

Il lavoratore dipendete, con le detrazioni, ha diritto a un rimborso perché ha pagato l’Irpef, mese dopo mese, nella busta paga. Avendo diritto alle detrazioni in questione l’Irpef pagata e non dovuta per effetto delle stesse, la somma gli viene rimborsata in sede di conguaglio nella dichiarazione dei redditi. Ma solo perché ha pagato l’imposta.

Il contribuente forfettario che ha solo reddito assoggettato alla tassazione sostitutiva (la cosiddetta flat tax) non ha Irpef da cui detrarre le spese.

In quali casi il forfettario può detrarre l’Irpef?

Se il forfettario, però, oltre ai redditi assoggettati a imposta sostitutiva ha anche altri redditi assoggettati all’Irpef potrà godere delle detrazioni di spese per se stesso e per familiari a carico e anche di quelle relative, ad esempio, a interessi passivi del mutuo o a interventi di ristrutturazione edilizia.

Quali sono i redditi che permettono al forfettario di poter fruire delle detrazioni? Eventuale reddito da lavoro dipendente, eventuali redditi assoggettati al lavoro dipendente (anche, ad esempio, collaborazioni con ritenuta d’acconto), redditi da fabbricati, redditi da locazione con contratti ordinari.

In questo caso potrà fruire delle detrazioni per andare ad abbattere l’Irpef derivante da questi redditi e nel caso l’imposta sia già stata pagata utilizzare l’eventuale rimborso in compensazione o riceverlo direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

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