Per poter fruire nel 2024 della riduzione contributiva che spetta ad autonomi e commercianti che ricadono nel regime forfettario, la domanda va presentata entro il 28 febbraio.
Riduzione contributi Inps forfettari: la scadenza per presentare la domanda per la fruizione nel 2024 è fissata al 28 febbraio. La domanda deve essere inviata dai titolari di partita Iva in regime forfettario che intendono fruire nel 2024 della riduzione dei contributi Inps del 35%. La stessa data, però, si riferisce anche alla comunicazione la perdita dei requisiti previsti per il diritto all’agevolazione.
La richiesta va inviata all’istituto di previdenza in modalità esclusivamente telematica. Si tratta di una misura facoltativa che viene riconosciuta solo dietro apposita richiesta dell’interessato che, tra l’altro, deve attestare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Da ricordare che non tutti i contribuenti forfettari devo presentare la richiesta entro la scadenza del 28 febbraio.
Tutte le istruzioni necessarie per i titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono contenute nella Circolare numero 33 del 07-02-2024 dell’Inps.
La riduzione dei contributi INPS del 35% decade dall’anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Ed è proprio per questo che entro il 28 febbraio 2024 sarà necessario inviare la comunicazione all’INPS nel caso di fuoriuscita dal regime in oggetto. La stessa scadenza riguarda artigiani e commercianti titolari di partita IVA in regime forfettario che hanno scelto di abbandonare il regime volontariamente.
Andiamo per gradi e vediamo di seguito tutte le istruzioni per aderire al regime contributivo agevolato e per la fuoriuscita e il ripristino del regime ordinario.
Riduzione contributi INPS forfettari 2024: come fare domanda
La domanda di riduzione contributi INPS agevolati dovrà essere effettuata mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile online previo accesso con le credenziali personali dell’utente.
La comunicazione INPS per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che vogliono accedere ai contributi INPS ridotti deve essere compilata:
- entro il 28 febbraio 2024 per i contribuenti già in attività che hanno aderito al regime forfettario e vogliano accedere alle agevolazioni contributive quest’anno;
- in sede di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti per le nuove attività. In questo senso l’Inps ha chiarito che la comunicazione telematica deve essere trasmessa il prima possibile in modo da anticipare l’elaborazione contributiva annuale.
Qualora la comunicazione telematica all’Inps per i contributi ridotti del 35% sia trasmessa oltre il 28 febbraio (ovvero oltre l’inizio dell’elaborazione contributiva annuale per le nuove attività) l’anno di riduzione contributiva slitterà a quello in cui verrà fatta la comunicazione.
Regime forfettario e riduzione contributi INPS: scadenza domanda il 28 febbraio 2024 anche per il ripristino del regime ordinario
Oggetto della circolare è la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti e un paragrafo della stessa è dedicata al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfettario previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si tratta della riduzione del 35% dei contributi INPS che, in base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 82 della legge di cui sopra, stabilisce che per i soggetti che possiedono i requisiti e che si trovano nelle condizioni previste dalla stessa legge (commi 54 e successivi) l’agevolazione cessi i suoi effetti dall’anno successivo a quello di perdita dei requisiti per l’accesso.
Le istruzioni operative per l’applicazione del regime contributivo agevolato sono state oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Inps, contenuti nella circolare n. 29/2015, n. 35/2016 e nel messaggio n. 1035/2015.
Rinuncia riduzione contributi INPS forfettario 2024
Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio (tra cui l’accesso al regime forfettario) oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
L’Inps rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito alla scadenza entro la quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato, il termine è stato fissato al 28 febbraio dell’anno nel quale si richiede il ripristino del regime contributivo ordinario.
Questo perché molti hanno segnalato la difficoltà nel determinare, al 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo.
La scadenza per la comunicazione, come sopra anticipato, non riguarda soltanto coloro per i quali è venuto meno il requisito per l’applicazione della riduzione del 35% dei contributi, ma anche artigiani e commercianti che, per proprie valutazioni, intendono tornare a pagare i contributi in misura completa.
Pertanto, chiarisce l’istituto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare la propria rinuncia entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
Il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni che perverranno dopo il 28 febbraio di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.
Si ricorda invece che in caso di permanenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione non sarà necessario il rinnovo della domanda. Chi ne ha già fruito lo scorso anno, quindi, non deve presentare nuovamente la domanda anche quest’anno. La comunicazione deve, invece, essere presentata da coloro che hanno iniziato a intraprendere l’attività di impresa nel 2023 senza aderire, lo scorso anno, alla riduzione, e da coloro che hanno iniziato attività di impresa nel 2024 (entro il 28 febbraio, per chi inizia l’attività dopo tale data la comunicazione deve essere presentata quanto prima).
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