Residenza fittizia, ecco chi può averla, quando bisogna richiederla e a cosa serve. Le eccezioni previste dalla legge dalla regola di corrispondenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
La residenza deve coincidere con la dimora abituale, quel luogo dove si vive stabilmente e si trascorre la maggior parte del tempo. Al contrario, per residenza fittizia si intende la residenza diversa dalla dimora, quindi fissata in un luogo differente da quello in cui vive il soggetto.
Di norma la residenza fittizia, spesso chiamata anche residenza di comodo, è vietata. Per esempio, dichiarare una falsa residenza per ottenere agevolazioni e benefici fiscali comporta sanzioni amministrative, mentre dichiarare una residenza falsa in un atto pubblico è perfino un reato.
Esiste, tuttavia, un’unica forma ti residenza fittizia che la legge ammette e regolamenta, riservata alle situazioni in cui il soggetto non ha fissa dimora e non potrebbe quindi essere reperibile altrimenti. Anche in questo caso, bisogna rispettare i limiti imposti dall’ordinamento.
A cosa serve la residenza fittizia
La residenza fittizia serve a consentire al cittadino di godere dei diritti legati alla residenza ed evitare la cancellazione anagrafica pur non avendo una fissa dimora. Non si fa quindi riferimento semplicemente a chi non ha un’abitazione in proprietà o locazione, ma nemmeno a chi viene ospitato per un periodo da parenti o amici, bensì a chi effettivamente non ha una dimora stabile o corrispondente a una casa.
Sostanzialmente, quindi, la residenza è riservata a senzatetto, ambulanti e nomadi che vivono stabilmente nel territorio italiano e che non hanno alcuna fissa dimora perché si spostano frequentemente o non vivono in abitazioni. Grazie alla residenza fittizia, queste persone possono ricevere le comunicazioni, accedere alla sanità pubblica e in genere esercitare i diritti derivati dalla cittadinanza.
Di conseguenza, la residenza fittizia non è possibile quando c’è un luogo fisico in cui si dimora abitualmente o comunque in prevalenza, seppur come ospiti. Naturalmente, il cittadino non può scegliere il luogo di iscrizione della residenza fittizia, che deve sempre corrispondere con il domicilio o – in sua mancanza – con il Comune di nascita.
Quando richiedere la residenza fittizia e come fare
Possono chiedere la residenza fittizia soltanto i soggetti privi di fissa dimora nel senso più stretto del termine, essenzialmente coloro che non pernottano prevalentemente in un’abitazione propria o altrui. In questi casi è opportuno richiedere al più presto la residenza fittizia, che può comunque essere variata in seguito in caso di cambiamenti, per evitare la cancellazione anagrafica.
Per ottenere una residenza fittizia bisogna presentare l’iscrizione della stessa all’ufficio anagrafico del Comune di riferimento, indicando il luogo del proprio domicilio. È importante che il domicilio sia effettivo, in quanto sarà sottoposto a verifiche e accertamenti finalizzati all’iscrizione della residenza.
Il domicilio può essere dichiarato in qualsiasi luogo si possa assicurare una certa reperibilità, compresi ad esempio ostelli e stazioni. Il soggetto, infatti, non deve dimorare nel luogo di domicilio, ma solo recarvisi abitualmente per verificare la presenza di corrispondenza e così via.
È molto importante indicare correttamente il domicilio, poiché gli atti consegnati al domicilio si considerano notificati anche se l’interessato poi non li ritira materialmente. Questo può rappresentare un problema in caso di multe o citazioni in giudizio, per esempio.
Chi oltre a non avere una fissa dimora non ha nemmeno un domicilio, invece, può comunque richiedere al Comune di nascita l’iscrizione di una residenza fittizia, che sarà fissata secondo il regolamento territoriale. Ogni Comune, infatti, può istituire delle vere e proprie vie inesistenti, che non rappresentano edifici fisici (una vera e propria eccezione in tema di residenza) e che forniscono il recapito ai cittadini senza fissa dimora.
La maggior parte dei Comuni italiani utilizza la denominazione di Casa Comunale, una nomenclatura fittizia e convenzionale, stabilendo poi la competenza degli uffici territoriali per la reperibilità (soprattutto postale) del cittadino.
L’iscrizione di residenza (per esempio in seguito alla cancellazione d’ufficio per irreperibilità) e il trasferimento devono essere effettuati dal Comune entro 2 giorni, anche se i successivi controlli possono svolgersi per 45 giorni.
Dopo gli accertamenti, il Comune deve notificare l’esito al cittadino, il quale ha 10 giorni di tempo per rispondere. Infine, il Comune ha ulteriori 45 giorni per rifare gli accertamenti a partire dalla ricezione delle integrazioni da parte dell’interessato, quando necessarie. La mancata risposta del Comune deve intendersi come approvazione della richiesta, per il principio del silenzio-assenso.
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