Revoca dimissioni, entro quanti giorni annullarle e come fare

Simone Micocci

11 Settembre 2024 - 15:03

Si possono annullare le dimissioni dopo averle inviate, ecco come fare e quanto tempo c’è per la revoca.

Revoca dimissioni, entro quanti giorni annullarle e come fare

Se hai avuto un ripensamento e non vuoi più lasciare il tuo posto di lavoro, devi sapere che è possibile fare la revoca delle dimissioni.

La normativa, infatti, riconosce il diritto al ripensamento del lavoratore, il quale può rinunciare alle dimissioni e comunicare al datore di lavoro di non voler più interrompere il contratto.

Una decisione che da una parte potrebbe intaccare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro ma che in ogni caso rappresenta un diritto del lavoratore che quindi non può subire ripercussioni per le sue recenti decisioni. Ciò significa, ad esempio, che l’azienda non può licenziare il dipendente solamente perché aveva rassegnato le dimissioni.

Ovviamente però il diritto ad annullare delle dimissioni va manifestato nel rispetto di determinate procedure, come pure di particolari tempistiche. La revoca va comunicata infatti entro un certo numero di giorni: superato il limite espresso dalla normativa le dimissioni sono quindi da considerare come irrevocabili.

Nel dettaglio, il termine per la revoca è di 7 giorni, calcolato dall’invio della comunicazione telematica delle stesse. Una volta trascorsi le dimissioni diventano effettive, con il contratto che si interromperà una volta terminato il periodo di preavviso (o anche prima laddove le parti abbiano deciso diversamente).

La revoca delle dimissioni è lo strumento con cui il dipendente esercita il proprio diritto di ripensamento, comunicando al datore di lavoro di aver cambiato idea riguardo all’interruzione anticipata del rapporto di lavoro.

La revoca delle dimissioni rappresenta quindi un vero e proprio diritto del lavoro, mantenuta anche dopo la riforma del 2016 che ha imposto l’obbligo di rassegnare le dimissioni online (eccetto che in alcuni casi) attraverso la procedura disponibile sul portale ClicLavoro del ministero del Lavoro.

Nonostante questa possibilità è comunque consigliato valutare attentamente prima di decidere di rassegnare le dimissioni. Perché come anticipato se da una parte si è certi di conservare il proprio posto di lavoro per altri 7 giorni, dall’altra non si può escludere che l’azienda rimanga male della vostra decisione andando così a compromettere il rapporto di fiducia con il proprio datore di lavoro.

Detto questo, andiamo a fare chiarezza su come si calcolano i 7 giorni entro cui si possono revocare le dimissioni, nonché su qual è la procedura da osservare. E attenzione, perché qui vi spiegheremo anche cosa fare laddove il ripensamento dovesse avvenire oltre il suddetto termine.

Revoca dimissioni: i 7 giorni sono di calendario o lavorativi?

Nel testo del decreto legislativo n. 151 del 2015 si legge che “entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”, quindi sempre tramite l’apposito sistema di ClicLavoro di cui vi parleremo di seguito.

Non viene specificato, però, se si tratta di 7 giorni lavorativi o di calendario.

In questi casi il termine va considerato tenendo conto di tutti i giorni di calendario, quindi sono comprese anche le domeniche o i festivi se compresi nel periodo di decorrenza.

Come revocare le dimissioni volontarie

Entro 7 giorni dall’invio delle dimissioni online, quindi, è possibile annullarle e continuare regolarmente l’attività lavorativa, senza conseguenze sul contratto.

Come visto sopra, la normativa stabilisce che per la revoca valgono le stesse modalità con cui sono state date le dimissioni. A tal proposito, ricordiamo che a partire dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica tramite l’apposito portale ClicLavoro realizzato dal ministero del Lavoro, a cui si può accedere anche dal sito dell’Inps.

Il primo passo è collegarsi al sito www.cliclavoro.gov.it e inserire le proprie credenziali di accesso, ossia Spid o Cie. A questo punto si avrà accesso all’area riservata e sarà possibile scegliere tra due opzioni:

  • inviare nuove comunicazioni;
  • premere “Revoca”.

Quest’ultima opzione consente di ritirare le dimissioni volontarie già presentate. L’invio della revoca delle dimissioni viene comunicato all’Ispettorato del lavoro e al datore di lavoro mediante un messaggio nella casella di posta certificata (PEC).

Ovviamente, qualoradall’invio delle dimissioni siano già trascorsi 7 giorni non sarà più possibile cliccare sul tasto “revoca”, in quanto non si può esercitare il diritto di ripensamento.

Revoca dimissioni dopo 7 giorni

Come detto sopra, di regola non è possibile annullare le dimissioni trascorso il termine di 7 giorni dall’invio della comunicazione telematica. Tuttavia, ogni regola conosce le sue eccezioni, questo vale anche per la revoca delle dimissioni volontarie.

Infatti, la legge prevede che il lavoratore possa esercitare il diritto al ripensamento oltre il trascorrere di una settimana quando:

  • al momento dell’invio delle dimissioni era incapace d’intendere e volere (questo stato deve essere provato e certificato dal medico);
  • ha ricevuto minacce o intimidazioni da parte del datore di lavoro finalizzate a presentare le dimissioni volontarie;
  • in caso di errore del dipendente. Ad esempio egli credeva di avere delle condizioni contrattuali più sfavorevoli di quelle effettivamente godute.

Nei casi sopra elencati le dimissioni online vengono annullate e il dipendente è immediatamente reintegrato al suo posto di lavoro. Inoltre nel caso egli abbia subito minacce da parte del datore può fare causa per ottenere il risarcimento danni.

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