In Gazzetta Ufficiale la delibera per la riduzione della spesa per pedaggi sostenuta nel 2021 dagli autotrasportatori. Una guida per l’invio delle domande.
La delibera del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, in Gazzetta Ufficiale (n.125 del 30 maggio 2022), stabilisce i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento di una riduzione dei pedaggi per i transiti effettuati nel corso del 2021. Vediamo dunque i passaggi per l’invio della domanda.
Come inviare la domanda
L’iter per il conseguimento della riduzione dei pedaggi prevede che imprese, cooperative e/o consorzi di autotrasporto eseguano due fasi fondamentali attraverso l’applicativo informatico Pedaggi, disponibile sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori:
1 - prenotazione della domanda dalle ore 9,00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022,
2 - compilazione della domanda, firma digitale e invio della stessa dalle ore 9,00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2022.
La domanda potrà essere compilata e inviata solo se la prenotazione è stata fatta entro il 12 giugno.
- Nella fase 1 il soggetto richiedente (con pedaggi minimi annui di 200 mila euro) inserisce i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.
- Alla chiusura di questa fase, i dati acquisiti vengono inviati alle società di gestione dei pedaggi
- che, in relazione a ciascun codice cliente indicato, rilasciano dei codici supporto di rilevazione dei transiti a essi abbinati.
- Nel corso della fase 2 i soggetti richiedenti devono compilare i dati della domanda, verificare le targhe dei veicoli e firmare digitalmente la richiesta. A questo punto l’istanza può essere inviata.
- Al termine della seconda fase (dopo il 22 luglio 2022), il Comitato Centrale, tramite il CED del Ministero, trasmetterà l’elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda completa ai Provider, per la definitiva elaborazione dei pedaggi effettuati nel 2021.
Chi può inviare la domanda
Per ottenere la riduzione dei pedaggi, i soggetti richiedenti devono possedere alcuni requisiti alla data del 31 dicembre 2020 o nel corso dell’anno 2021:
- a) quali imprese, devono essere iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
- b) nel caso di cooperative con requisiti mutualistici, consorzi o società consortili, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, devono risultare iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori;
- c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea devono essere titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009;
- d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio devono risultare titolari di licenza in conto proprio;
- e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, devono esercitare l’attività di autotrasporto in conto proprio.
Come funziona la riduzione dei pedaggi autostradali
La riduzione è calcolata in base al volume del fatturato globale annuo e alla classe ecologica (Euro) del veicolo, secondo i valori indicati nella tabella:
Il diritto al rimborso sorge solo nel caso in cui il totale delle fatture ricevute nel 2021 relative ai soli pedaggi autostradali sia superiore a 200 mila euro. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.
Fermo restando questo limite, le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00) possono ottenere una riduzione incrementata del 10%.
La copertura finanziaria della misura è di 140 milioni di euro.
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