Riforma Giustizia 2021: cosa prevede il testo

Isabella Policarpio

03/08/2021

Doppia fiducia della Camera sulla riforma della Giustizia del ministro Cartabia. Cosa prevede il testo approvato sul ricorso in Appello e Cassazione.

Riforma Giustizia 2021: cosa prevede il testo

Dopo qualche incertezza, la riforma della Giustizia 2021 sul processo penale ha incassato la fiducia della Camera con 458 voti a favore e 46 contrari. Il testo prevede da una parte misure immediatamente applicabili, dall’altra la proroga dei termini in Apello e Cassazione e il regime speciale riguardo i processi per reati mafiosi, violenza sessuale, terrorismo e droga.

Adesso manca l’ultima votazione in Senato, per la quale si dovrà attendere la fine della pausa estiva.

Alla versione originale della riforma della Giustizia, su accordo con M5S, sono state apportate alcune modifiche riguardo la durata del processo in Appello e Cassazione, i cui termini saranno prorogabili fino al 2025.
Inoltre per i reati più gravi (in primis quelli di stampo mafioso) sarà possibile la proroga fino a 4 anni al massimo (2 in Appello e 2 in Cassazione).

Nessuna novità per quanto riguarda amnistia e indulto.

Ecco cosa prevede il testo della riforma sul processo penale.

Ricorso in Appello e Cassazione (l’accordo trovato)

Il testo aggiornato prevede che, per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’Appello possa essere esteso di anno ulteriore rispetto a quello previsto e di 6 mesi in Cassazione. Inoltre per i reati di stampo mafioso, con finalità di spaccio e terrorismo, violenza sessuale ed eversione dell’ordine democratico, i giudici possono ricorrere in Cassazione disponendo di una proroga ulteriore, comunque non superiore a 2 anni.

Prescrizione processo penale

La riforma della Cartabia non cambia le regole della prescrizione: confermato lo stop dei termini dopo la sentenza di primo grado di condanna o assoluzione.

Per i processi in Appello è stabilita la durata massima di 2 anni mentre per quelli in Corte di cassazione di un anno, con possibilità di proroga - rispettivamente di un anno in Appello e 6 mesi in Cassazione - per reati particolarmente gravi.

Ciò ad esclusione dei reati per cui la legge prevede l’ergastolo, che restano imprescrittibili.

Rinvio a giudizio e indagini

Cambiano i termini di durata delle indagini investigative, che dovranno essere modulati in base alla gravità del reato supposto.

Per quanto riguarda il rinvio a giudizio a seguito delle indagini, la riforma del processo penale prevede che ci possa essere solo in caso di “ragionevole previsione di condanna”.

Riforma delle pene sostitutive

Il Consiglio dei Ministri approva la delega alla Cartabia di rivedere la legge 689/1981 (nota come “legge di depenalizzazione”) sulle pene sostitutive alla pena detentiva. Con la riforma anche il giudice della cognizione potrà irrogare la detenzione domiciliare, la pena pecuniaria, i lavori di pubblica utilità e così via in caso di pene detentive inferiori a 4 anni.

Particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista all’articolo 131 bis del Codice penale, viene estesa ai reati con pena non superiore a due anni nella misura minima.

La “sospensione del procedimento con messa alla prova” potrà essere proposta anche dal pubblico ministero e viene ampliata ai reati puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni.

Digitalizzazione

Digitalizzazione e processo telematico sono le chiavi dello snellimento burocratico richiesto dall’Ue. La delega dà l’ok al deposito telematico di atti e notifiche, come accaduto in via eccezionale durante l’emergenza Covid-19.

Udienza preliminare


La riforma della Giustizia penale limita lo svolgimento dell’udienza preliminare a reati particolarmente gravi; dall’altro lato estende le ipotesi di citazione diretta a giudizio.

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