Proroga al 20 dicembre 2023 per il versamento in un’unica soluzione per il ravvedimento speciale previsto dalla sanatoria 2023. Chiarimenti.
Proroga al 20 dicembre per la rimessione in termini del ravvedimento speciale.
La conversione del decreto Proroghe (Dl 132 del 2023) porta molte novità che vanno dal rinvio dei termini per ultimare gli investimenti oggetto di finanziamenti ammessi alla Nuova Sabatini alla riapertura dei termini per il ravvedimento operoso speciale.
Per chi non ha versato le somme dovute per beneficiare del ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023, c’è ancora la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti entro il 20 dicembre con il vincolo, però, di effettuare i versamenti in un’unica soluzione.
Ravvedimento speciale, ok alla proroga
Anche se non si tratta della misura più importante della sanatoria 2023, il ravvedimento speciale è un istituto che permette di mettersi in regola con il Fisco approfittando di sconti davvero elevati e passata la data di una delle sue scadenze fondamentali, quella del 2 ottobre, arriva la proroga per non perdere l’occasione di regolarizzarsi.
Per accedere al ravvedimento speciale, infatti la data del 30 settembre era fondamentale, e cadendo la stessa di sabato, il termine era slittato al lunedì successivo, ovvero al 2 ottobre. Si trattava del termine ultimo per l’acceso alla possibilità di ravvedersi con sconti molto più elevati rispetto al ravvedimento operoso.
Con il decreto Proroghe, però arriva lo slittamento al 20 dicembre che permette di versare le somme dovute in un’unica soluzione (senza rateizzazione) senza perdere la possibilità di beneficiare del ravvedimento speciale.
Il decreto Proroghe, infatti, dispone che
“I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.”.
Proroga ravvedimento speciale senza rateizzazione
Cosa comporta la proroga al 20 dicembre? Per chi ha versato la prima rata, rimuovendo al tempo stesso le irregolarità, entro il 2 ottobre, nulla cambia e potrà continuare a versare l’importo dovuto anche suddiviso in un massimo di 8 rate di uguale importo. La seconda rata, ricordiamo, è fissata al 30 novembre.
Discorso diverso, invece, per chi non ha versato la prima rata entro il 2 ottobre 2023: potrà beneficiare della rimessione in termini ma senza poter più beneficiare della rateizzazione: l’intera somma dovuta deve essere versata in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023. La seconda opportunità concessa a chi vuole beneficiare del ravvedimento speciale, dovrà perfezionare la misura senza accedere a rateizzazioni.
Ravvedimento speciale per cosa si utilizza?
Il ravvedimento speciale è stato studiato per regolarizzare solo le violazioni che riguardano le dichiarazioni presentate per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelli precedenti e permette di sanare la propria posizione pagando soltanto un diciottesimo delle sanzioni previste dalla Legge (oltre all’imposta e agli interessi).
Di fatto, quindi, il ravvedimento speciale agisce solo e soltanto sulle sanzioni abbassandole drasticamente e permettendo al contribuente di sanare la propria posizione pagando molto meno di quello che avrebbe dovuto pagare normalmente.
Come il ravvedimento operoso, anche quello speciale non esclude la compensazione e prevede che le somme dovute si possano pagare anche attraverso questo metodo.
Le scadenze del ravvedimento speciale
Per accedere al ravvedimento speciale, inizialmente, era stata prevista un primo termine di pagamento entro il 31 marzo, spostato, poi, dalla proroga al 30 settembre e slittato al 2 ottobre per effetto del fatto che cadeva in un giorno non lavorativo (sabato). Le somme dovute, in ogni caso, possono essere pagate in un’unica soluzione entro il 2 ottobre oppure essere rateizzate (in un massimo di 8 rate da versare entro il 20 dicembre 2024) applicando interessi pari al 2% annuo.
Quali sono le rate successive a quella del 30 settembre/2 ottobre?
Le date successive da ricordare sono:
- 31 ottobre per la seconda rata;
- 30 novembre per la terza rata;
- 20 dicembre per la quarta rata;
- 31 marzo 2024 per la quinta rata;
- 30 giugno 2024 per la sesta rata;
- 30 settembre 2024 per la settima rata;
- 20 dicembre 2024 per l’ottava rata.
Il beneficio decade se si salta il pagamento di una qualsiasi delle rate successive. Ogni rata, che non sia la prima, deve essere pagata entro la scadenza di quella successiva per non incorrere nella decadenza.
Per chi non ha versato la prima rata entro il 2 ottobre 2023, in ogni caso, la proroga prevista dal Dl 132/2023, permette di non perdere la possibilità di regolarizzare la posizione versando l’intero importo dovuto (senza dilazioni) entro il 20 dicembre 2023.
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