Sanatoria, entro il 31 ottobre bastano 200 euro per le piccole irregolarità

Patrizia Del Pidio

05/10/2023

Con una multa di 200 euro l’anno si possono sanare le piccole irregolarità formali e mettersi a posto con il Fisco entro il 31 ottobre.

Sanatoria, entro il 31 ottobre bastano 200 euro per le piccole irregolarità

Scaduti i termini per l’adesione alla definizione agevolata, si può pensare che il grosso della pace fiscale 2023 sia conclusa. Esistono, però, delle misure meno conosciute che permettono di sanare la situazione con il Fisco ancora per qualche settimana. Da tenere conto, infatti, che la tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 prevede una misura di cui non si è parlato molto.

Si tratta della regolarizzazione degli errori formali prevista dal comma 166 legge 197/2022. Anche se quando si parla di sanatoria si pensa subito alla rottamazione delle cartelle esattoriali, è necessario ricordare che la tregua fiscale voluta dal governo Meloni prevede una serie di misure per sanare i debiti con il Fisco. Misure che possono essere di portata minore rispetto allo stralcio o alla definizione agevolata delle cartelle, certamente, ma che sono ugualmente importanti perché permettono di sanare delle irregolarità.

Una di queste è quella che permette di sanare le irregolarità formali commesse entro il 31 ottobre 2022 (prevista dai commi 166 a 173 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023) e non richiede adempimenti dichiarativi. Basta pagare in due rate annuali l’importo previsto e si sanerà la propria posizione.

Sanatoria irregolarità formali

Si tratta di una sanatoria che consente di sanare infrazioni e inadempimenti formali versando per ogni periodo di imposta 200 euro. L’importo è pagabile in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 versando 400 euro, oppure in due rate la prima con scadenza 31 ottobre 2023 di 200 euro e la seconda, dello stesso importo, con scadenza 31 marzo 2024.

Per sanare le irregolarità, come detto, non servono dichiarazione ma solo il versamento nei termini previsti e nelle modalità corrette. Con la definizione delle irregolarità, che riguardano anche gli omessi versamenti, pagando il dovuto, si evitano anche i reati penali per omessi versamenti.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta e come funziona questa particolare sanatoria.

Irregolarità formali, cosa sono?

Intanto partiamo con il cercare di capire cosa sono le irregolarità formali. Si tratta di tutte quelle violazioni per cui sono previste sanzioni e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria.

Per fare qualche esempio sono irregolarità formali:

  • la dichiarazione annuale non conforme;
  • l’errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva;
  • l’omessa, incompleta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili se la violazione non ha prodotto effetti sulle imposte;
  • l’omessa restituzione dei questionari o la loro incompletezza o non veridicità;
  • le irregolarità per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini dell’Iva.

Sanatoria sì, ma non su tutto

La sanatoria, ovviamente, non permette di cancellare qualsiasi irregolarità. Qualcosa resta escluso e non è possibile procedere al pagamento dei 200 euro perché incidono sull’imponibile, sull’imposta o sul tributo che si deve pagare.

Quali sono, quindi, le irregolarità che restano escluse dalla sanatoria? Le seguenti:

  • atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
  • quelli relativi all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per le violazioni di norme tributarie per le quali non è competente l’Agenzia delle entrate;
  • la comunicazione all’Enea per le detrazione relative alle spese di riqualificazione energetica degli edifici;
  • i tardivi od omessi pagamenti;
  • le violazioni relative alla compilazione del quadro Rw;
  • le violazioni relative alla compilazione di Ivie e Ivafe;
  • le «violazioni sostanziali».

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