Frodi in materia di erogazioni pubbliche: l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulle misure sanzionatorie. Quando il reato è penale o illecito amministrativo?
Il boom delle truffe coi crediti d’imposta fittizi ha reso necessario l’intervento della Suprema Corte che con due relazioni dell’Ufficio del Massimario ha fatto il punto sulle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche di cui all’art. 28-bis del dl n. 4/2022 e i reati contro il patrimonio culturale.
La prima relazione, la n. 31 del 7 giugno 2022 è dedicata alle nuove misure di cui all’art. 28-bis del convertito “decreto sostegni-ter”, che va a modificare il Codice penale e le altre norme complementari. Questo decreto legge rientra nella serie di interventi normativi che hanno previsto aiuti di Stato al fine di contenere l’insolvenza e la crisi d’impresa nel contesto della pandemia.
Nella relazione si approfondisce anche il reato di falso ideologico dichiarativo: un reato ad hoc per le attestazioni e le asseverazioni mendaci rese dai tecnici sui progetti per uscire dalla crisi Covid-19. Il tecnico abilitato che mente o omette informazioni necessarie rischia la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. E se non c’è il dolo, ma soltanto la colpa, scatta la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni falsate.
L’altra relazione, n. 34 del 21 giugno 2022 è dedicata alle nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale e affronta le misure introdotte con la Legge n. 22/2022 di riforma dei reati contro il patrimonio culturale.
Approfondiamo in questo articolo i reati individuati per le frodi in materia di erogazioni pubbliche ed edilizie, le misure sanzionatorie ed infine le nuove fattispecie di reato e le nuove aggravanti per i casi in cui l’oggetto dei reati comuni siano i beni culturali.
Le sanzioni contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Come tutti sappiamo, contro la recessione innescata dalla pandemia Sars-Cov-2 la legislazione d’emergenza ha immesso ingenti flussi di liquidità nel circuito economico nell’ambito del temporary framework 2020 della Commissione europea. E lo ha fatto sotto forma di agevolazioni per l’accesso al credito e attribuzioni a fondo perduto in veste di agevolazioni fiscali.
Le sovvenzioni pubbliche a cascata generano inevitabilmente delle frodi. Pertanto il legislatore, attraverso alcuni interventi apportati al «decreto sostegni-ter», ha fornito una risposta sanzionatoria alla disonestà dilagante.
Durante l’iter parlamentare, nel corpo del suddetto “decreto sostegni-ter” è stato inserito l’art. 28-bis, che ha rimodulato le sanzioni alle frodi, cui le misure dell’emergenza si prestano, per la spiccata potenzialità a bloccare l’intento criminogeno innescato dai meccanismi di sovvenzionamento pubblico.
La norma rende più incisivi gli strumenti di deterrenza in prevalenza già esistenti, contro la dispersione delle risorse che lo Stato ha impegnato contro la crisi pandemica.
Le modifiche al Codice Penale: ampliata l’applicazione di alcuni reati
La Cassazione nella sua relazione ha preliminarmente ricordato che l’art. 28-bis del dl n. 4/2022 è composto da due commi.
Il primo riscrive l’art. 2 del dl n. 13/2022, che ha modificato, mediante ampliamento del relativo spettro applicativo, le fattispecie incriminatrici dei delitti:
- di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter cod. pen.);
- di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).
È stata inoltre estesa l’applicazione della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. ai reati di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).
Nuovo reato di falso ideologico dichiarativo
Con il secondo comma è stato invece «riscritto» l’art. 119 del “decreto rilancio”, mediante la tipizzazione del reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni ed asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Sono stati inoltre imposti ai tecnici abilitati stringenti obblighi assicurativi per la responsabilità civile.
La Cassazione ha evidenziato come il sistema delle erogazioni dei bonus si affida, per esigenze di tempestività, alle asseverazioni/attestazioni di professionisti abilitati, spostando sul soggetto preposto le responsabilità che scaturiscono dalla comunicazione di dati ed informazioni non corrispondenti al vero. Sono invece demandati ad un secondo momento i controlli da parte degli enti erogatori, peraltro eseguibili a campione e, dunque, meramente eventuali.
Per legge i professionisti sono incaricati di esercitare funzioni asseverative, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali con riferimento ad alcuni specifici profili:
- per gli interventi di efficientamento energetico, quanto al rispetto dei requisiti richiesti e alla corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismiche, quanto all’efficacia degli stessi interventi nonché alla congruità delle spese sostenute;
- per alcuni bonus edilizi, quanto alla congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione ovvero per lo sconto in fattura da fruire in luogo delle detrazioni fiscali.
Pertanto, questo meccanismo di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato ha indotto il legislatore ad individuare uno specifico presidio sanzionatorio particolarmente rigoroso. Vediamo come.
Quando si configura il reato penale?
Come premesso il ruolo del professionista per l’accesso del contribuente alle detrazioni fiscali è fondamentale. Negli interventi di efficientamento energetico il tecnico è chiamato ad asseverare sia i requisiti tecnici sia la congruità delle spese affrontate per i lavori.
Stessa cosa per le opere antisismiche rispetto sia all’efficacia delle misure sia agli oneri sostenuti. Sui bonus edilizi, poi, c’è da garantire la congruità degli esborsi per esercitare l’opzione di cessione del credito oppure per ottenere lo sconto in fattura invece di fruire dei benefici fiscali.
Se il tecnico abilitato, nelle asseverazioni necessarie, espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, oppure attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con:
- la reclusione da due a cinque anni
- con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Come spiegano i giudici della Suprema Corte, si tratta di un’ipotesi speciale di falso ideologico dichiarativo, costruita sulla falsariga di quella di cui all’art. 236-bis della legge fallimentare, e resa necessaria dall’ incremento delle frodi in materia di detrazioni per bonus edilizi, in particolare correlati all’opzione della cessione del credito, che hanno fatto lievitare in maniera enorme l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fittizi.
La falsa attestazione, può riferirsi:
- a dati oggettivi, genericamente qualificati come “rilevanti”, in ordine alla definizione dei requisiti tecnici del progetto di intervento e alla sua effettiva realizzazione,
- alla congruità delle spese, che va apprezzata in rapporto ai massimali definiti con provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica;
- agli atti c.d. dispositivi, che contengono una dichiarazione di volontà dell’autore, se la dichiarazione si fonda sull’esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto;
- a valutazioni, basate su un apprezzamento discrezionale di natura tecnica, sempre che l’attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri tecnicamente indiscussi, che il dichiarante contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata giustificazione.
Nella struttura della nuova norma è quindi presente un elemento di dolo specifico, ossia l’obiettivo di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.
Le sanzioni amministrative per «falso colposo»
Nel caso in cui, invece, non venga riscontrato dolo ma mera colpa nell’attestazione di dichiarazioni false, la sanzione amministrativa scende da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione falsa.
Gli Ermellini evidenziano che il sistema repressivo si completa con la previsione, già inserita nel comma 14 dell’art. 119 cit., di un’ipotesi residuale di illecito amministrativo a carico dei soggetti che sono chiamati a rendere le asseverazioni/attestazioni.
Pertanto, nell’ottica di garantire la copertura del rischio finanziario sopportato dai committenti privati, ma, in definitiva, anche dal bilancio dello Stato, è stato previsto l’obbligo per il tecnico di stipula di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni che possano derivare dall’attività prestata, da rendere partitamente per ciascun intervento comportante attestazioni od asseverazioni, il cui massimale viene allineato all’importo complessivo dell’intervento stesso.
E qui si deduce la discriminante più importante tra responsabilità penale e civile per il tecnico asseveratore.
In caso di falso colposo, si esclude la sanzione penale in favore di quella amministrativa applicabile quando manca l’elemento soggettivo del dolo, che presuppone la consapevolezza e volontà del tecnico mendace, e l’infedeltà di quanto asseverato o attestato sia imputabile a negligenza od imperizia.
La Cassazione sui reati contro il patrimonio culturale
Come anticipato, con l’altra relazione n. 34 del 21 giugno 2022, la Cassazione si pronuncia sulle nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Si tratta delle misure introdotte con la Legge n. 22/2022 di riforma dei reati contro il patrimonio culturale.
Il provvedimento ha inserito, nel Codice penale, il nuovo Titolo VIII-bis rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale» dove sono ricomprese nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l’oggetto dei reati comuni siano i beni culturali, oltre all’inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.
Nel dettaglio vengono introdotte ben tredici incriminazioni, parte delle quali di nuovo conio ed altre corrispondenti alle figure delittuose finora collocate nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono trasformati in illeciti autonomi molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali.
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