Sapevi che non puoi essere licenziato (o quasi) con contratto a tempo determinato?

Simone Micocci

10 Giugno 2024 - 12:53

Licenziamento e rapporto di lavoro a tempo determinato, quali sono le regole a cui deve attenersi il datore di lavoro? Facciamo chiarezza.

Sapevi che non puoi essere licenziato (o quasi) con contratto a tempo determinato?

Se sei assunto con contratto a tempo determinato non puoi essere licenziato, o perlomeno non per le ragioni che autorizzano il datore di lavoro a interrompere unilateralmente un rapporto a tempo indeterminato.

D’altronde, il contratto a tempo determinato ha già una durata prestabilita, che secondo le attuali regole non può superare i 24 mesi, dando così una maggiore flessibilità alle aziende che li adottano. Tuttavia, non ci sono solamente benefici: il contratto a tempo determinato presenta anche dei vincoli e costi maggiori rispetto a quelli previsti per i rapporti con durata indefinita.

Uno di questi riguarda proprio le possibilità che il datore di lavoro possa sciogliere unilateralmente il contratto: per quanto sia comunque consentito, le ragioni che autorizzano il licenziamento sono limitate a una sola condizione.

Sapevi che non puoi essere licenziato con contratto a tempo determinato?

Se ti comporti bene, mantenendo un certo impegno al lavoro, non devi temere di essere licenziato prima della scadenza del contratto a tempo determinato.

La normativa, infatti, prevede che nel caso di rapporto a tempo determinato non è consentito il licenziamento per giustificato motivo:

  • oggettivo: ossia quando la decisione del datore di lavoro è determinata da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa. Rientra in questa categoria il licenziamento per ragioni economiche, ad esempio quando l’azienda sta attraversando un periodo di crisi. Oppure una riorganizzazione aziendale che porta alla chiusura dell’attività produttiva in cui è impiegato il dipendente;
  • soggettivo, ossia quando è il lavoratore a essere la causa del proprio licenziamento. Ad esempio quando è colpevole di un’inadempienza contrattuale che non lo rende più idoneo allo svolgimento delle mansioni previste. Può essere considerato tale un licenziamento per scarso rendimento, come pure un licenziamento per “esubero”, ossia nel caso in cui ci sia troppo personale rispetto a quelle che sono le necessità aziendali.

Né l’una né l’altra ragione possono comportare un licenziamento prima della scadenza del contratto a tempo determinato. Un’eventuale decisione del datore di lavoro, quindi, sarebbe facilmente impugnabile nelle relative sedi, con elevate possibilità di ottenere il reintegro o comunque un indennizzo.

Ecco quando puoi essere licenziato con contratto a tempo determinato

Come anticipato, però, il licenziamento con contratto a tempo determinato non è sempre vietato. Resta infatti la possibilità per il datore di lavoro di interrompere il rapporto per giusta causa, ossia per colpa del lavoratore.

A tal proposito, è bene non fare confusione tra il giustificato motivo soggettivo e la giusta causa: in entrambi i casi, infatti, la ragione che porta al licenziamento è motivata da un comportamento del lavoratore, ma per far sussistere la giusta causa è necessaria un’ulteriore condizione.

Nel dettaglio, l’inadempimento contrattuale deve essere talmente grave da impedire il proseguimento dell’attività lavorativa anche solo per un altro giorno.

Ecco perché si parla anche di licenziamento disciplinare, per il quale tra l’altro viene meno l’obbligo di preavviso. Ne sono un esempio il lavoratore licenziato per reiterate assenze ingiustificate, come pure nei casi descritti dall’articolo 2119 del Codice Civile:

  • furto;
  • atti di violenza;
  • comportamenti disdicevoli: ad esempio in caso di insubordinazione nei confronti dei superiori, o minacce ai colleghi;
  • mancato rispetto delle norme aziendali o dei doveri contrattuali, come nel caso della violazione del patto di non concorrenza;
  • mancato rispetto della fiducia riposta dall’azienda, ad esempio per dichiarazione di falsa malattia o per un utilizzo improprio dei permessi riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Non c’è quindi contratto che tenga: qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro, allora il licenziamento sarà consentito indipendentemente dalla scadenza dello stesso.

Licenziamento nel periodo di prova

Ricordiamo poi che i suddetti vincoli non si applicano durante il periodo di prova, quando tanto il datore di lavoro quanto il dipendente possono interrompere il rapporto senza darne giustificazione.

Tuttavia, è bene sottolineare che nel caso del rapporto a tempo determinato la durata del periodo di prova è limitata, in quanto va commisurata alle mansioni da svolgere. Criteri di calcolo maggiormente chiari dovrebbero essere introdotti a breve con l’approvazione del disegno di legge Lavoro su cui da mesi stanno lavorando le Camere. La durata, per i contratti a tempo determinato inferiore a 6 mesi, dovrebbe essere portata tra 2 e 15 giorni (30 giorni nel caso di rapporti tra i 6 e i 12 mesi).

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