Può accadere che per qualsiasi motivo non si riesca a pagare una rata della rottamazione e la sanatoria decade. In questo caso cosa accade alle rate già versate?
La rottamazione quater è stata sicuramente uno degli strumenti utilizzati dai contribuenti per sanare la propria situazione debitoria con il Fisco. Ma la definizione agevolata si perfezione solo con il pagamento della prima o unica rata, ovvero il 31 ottobre 2023. E una volta pagata questa prima rata si dovrà sottostare ad un rigido piano di rateazione che prevede solo una tolleranza di 5 giorni dalla scadenza della rata, dopodichè interviene la decadenza della sanatoria. Ma cosa accade se non si paga la prima rata o una delle successive? Il debito può essere nuovamente oggetto di una rateazione ordinaria?
In questo articolo cercheremo di rispondere a questi ed altri dubbi che potrebbe avere il contribuente dopo aver presentato richiesta di adesione alla rottamazione delle proprie cartelle.
Abbiamo già chiarito, in un precedente articolo che presentando la domanda di adesione alla rottamazione si rinuncia a qualsiasi possibilità di fare ricorso contro la cartella esattoriale in oggetto. Ora vedremo cosa accade se si salta un pagamento.
Quando si perfeziona la definizione agevolata?
Non è determinante al perfezionamento della definizione agevolata la sola presentazione dell’istanza o il versamento della prima rata se si sceglie un versamento rateale. La rottamazione si perfeziona solo quando il debito è integralmente estinto per tutte le somme dovute.
Solo in un caso la sola domanda di adesione perfeziona la definizione agevolata: nel caso di rateazioni già in corso per le quali si chiede la rottamazione dei carichi residui e dalla quale risulti che con i precedenti versamenti sia stato già versato quanto occorra a perfezionare la definizione stessa.
Cosa accade se non si paga una rata o la si paga in ritardo?
Se si salta una rata, si paga in ritardo o per importo insufficiente, gli effetti della rottazione decadono. Quanto già versato, in ogni caso, andrà a concorrere a sanare parzialmente il debito nei confronti dell’amministrazione tributari a titolo di acconto.
Se chi ha rateazioni già in corso ha presentato domanda di adesione agevolata ha due strade:
- paga la prima o unica rata (31 ottobre 2023) ed aderisce alla rottamazione;
- non paga la prima o unica rata del 31 ottobre 2023 e la definizione agevolata non è efficace. A questo punto il debitore potrà riprendere sempre entro il 31 ottobre, a versare le rate della precedente dilazione che aveva in corso.
Ma se non viene pagata una rata successiva alla prima la definizione agevolata decade e il debito non può più essere oggetto di nuova rateazione da parte dell’agente di riscossione. Il debitore non può riprendere neanche a versare le rate della precedente dilazione che è stata revocata per effetto del versamento della prima rata della rottamazione.
Cartelle non già rateizzate
Se si salta il pagamento di una rata della rottamazione per cartelle non già oggetto di precedente rateazione cosa accade? I versamenti già effettuati sono acquisiti dal Fisco a titolo di acconto, l’agente di riscossione prosegue l’attività di recupero del debito residuo che, ai sensi dell’articolo 19 del dpr 602 del 1973 non può essere oggetto di altra rateazione.
Ma a questo riguardo interviene il comma 4 bis dell’articolo 6 del DL 193 del 2016 che stabilisce che restano rateizzabili, in deroga alla disciplina generale, tutti i debiti decaduti dalla definizione agevolata, solo se si tratta di carichi che non erano stati rateizzati precedentemente. E solo a condizione che tra la notifica dell’atto esecutivo e la presentazione della domanda di adesione di definizione agevolata sia trascorsi meno di 60 giorni.
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