Fisco, addio al segreto professionale: il commercialista fa la spia per l’Agenzia delle Entrate

Rosaria Imparato

21/07/2020

Fisco, dal 1° luglio 2020 è entrata in vigore la direttiva 018/822/Ue dell’UE, che obbliga i commercialisti e tutti gli intermediari a informare l’Agenzia delle Entrate sulle operazioni fiscali sospette. Vediamo i soggetti obbligati e i casi di esonero: ecco come diciamo addio al segreto professionale in nome della lotta all’evasione.

Fisco, addio al segreto professionale: il commercialista fa la spia per l’Agenzia delle Entrate

Fisco, addio al segreto professionale: il commercialista si trova a dover fare la spia per l’Agenzia delle Entrate con una segnalazione sulle operazioni sospette.

Il nuovo obbligo a professionisti e intermediari viene imposto dalla direttiva dell’Unione Europea 2018/822/Ue, che l’Italia (così come gli altri Stati membri) hanno dovuto recepire entro il 31 dicembre 2019.

La direttiva è entrata in vigore il 1° luglio 2020. Questo significa che si applica già alle comunicazioni del mese agli sgoccioli: in caso di operazioni fiscali sospette, i commercialisti e gli altri intermediari sono obbligati a informare l’Agenzia delle Entrate.

Vediamo quali sono i soggetti obbligati, oltre ai commercialisti, a fare la “spia” per il Fisco, in quali circostanze sono invece esonerati, e per quali operazioni.

Fisco, addio al segreto professionale: il commercialista fa la spia per l’Agenzia delle Entrate

È un periodo di forti tensioni per i commercialisti: non solo gli scontri con il MEF per la mancata proroga della scadenza delle imposte sui redditi (con tanto di minaccia di sciopero), ma dall’Unione Europea arrivano anche altri adempimenti.

Nel dettaglio, l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 2018/822/Ue nel 2019 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2020. Tale direttiva si inserisce nella lotta all’evasione fiscale a cui tutta l’Europa sta partecipando, e che prevede una maggiore collaborazione tra gli Stati membri con lo scambio di informazioni che riguardano le operazioni transfrontaliere.

La direttiva, nota anche come Dac6, obbliga i commercialista e tutti gli intermediari (quindi anche notai, esperti contabili, consulenti del lavoro e avvocati) a informare le autorità delle proprio Paese -quindi in Italia l’Agenzia delle Entrate- in caso di operazioni fiscali sospette.

La Dac6 utilizza (probabilmente in modo voluto) la formula “intermediari” senza dare maggiori specificazioni. La genericità della definizione quindi vuole, con ogni probabilità, allargare la platea di soggetti obbligati il più possibile, così da tessere una rete il più fitta possibile di “spie”, che lavorano contro i meccanismi di evasione a più livelli, a prescindere dal fatto che il loro contributo sia fondamentale o accessorio.

Fisco, addio segreto professionale: i casi di esonero

Il decreto legislativo attualmente al vaglio del Preconsiglio dei ministri prevede dei casi di esonero nelle seguenti situazioni:

  • quando le informazioni rilevanti siano già state fornite da altri intermediari coinvolti;
  • se l’intermediario ha ricevuto informazioni rilevanti da un cliente a scopi difensivi o preventivi;
  • se dalla comunicazione di tali informazioni possa scaturire una propria responsabilità penale.

In quest’ultimo caso quindi si salva la violazione del segreto professionale, eppure, se le comunicazioni vengono effettuate in buona fede:

“non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.”

Bozza decreto legislativo che recepisce la dac6
Clicca qui per scaricare il file.

Fisco, segreto professionale addio: a quando le prime comunicazioni?

Le prime comunicazioni che gli intermediari dovranno effettuare riguardano quelle del mese di luglio 2020, visto che la direttiva è entrata in vigore all’inizio del mese corrente.

Entro 30 giorni a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno essere già comunicate le informazioni sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Inoltre, c’è una clausola di retroattività, secondo la quale gli intermediari soggetti alla direttiva Dac6 devono effettuare una comunicazione una tantum anche con riferimento ai meccanismi attuati dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva 2018/822/Ue) al 1° luglio 2020.

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