Scatterà dal 1° agosto la sospensione feriale che, tuttavia, non riguarderà anche il termine di 60 giorni per il pagamento delle cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione. Ecco i chiarimenti.
Nessuna sospensione feriale per il pagamento delle cartelle esattoriali: dovrà essere rispettato in maniera fedele il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme indicate nei ruoli notificati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Questo perché la normativa di riferimento non include il termine per il pagamento delle cartelle tra le scadenze che beneficiano della sospensione feriale dei termini, che partirà dal 1° agosto e si concluderà il 31 del mese.
A beneficiare della proroga nel mese di agosto sarà soltanto il termine per l’impugnazione delle cartelle, in quanto il ricorso avverso l’AdER rientra tra i procedimenti che beneficiano della sospensione dei termini processuali nell’ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa e quindi anche per il processo tributario.
Sospensione feriale dei termini per le cartelle, regole su pagamenti e ricorso
La scadenza di 60 giorni per il pagamento delle cartelle non rientra tra gli adempimenti che beneficiano della pausa estiva.
Il Fisco non concede tregua ai debitori nemmeno durante il mese d’agosto e pertanto il contribuente dovrà far fede ai 60 giorni da calendario e pagare entro il termine previsto, per evitare l’applicazione delle sanzioni e della maggiorazione dell’aggio di riscossione.
A trovarsi in questa situazione sono tutti coloro ai quali è stata notificata una cartella dal 1° giugno scorso: entro due mesi sarà necessario decidere se presentare opposizione o se effettuare il pagamento della somma dovuta.
A tal proposito, come già anticipato, si chiarisce che a beneficiare della pausa dal 1° al 30 agosto 2018 sarà invece il termine per presentare ricorso: nel calcolo dei 60 giorni non dovrà essere calcolato il periodo di sospensione feriale dei termini.
Come funziona la sospensione feriale dei termini
Per spiegare come funziona la sospensione feriale dei termini che partirà dal 1° agosto si ritiene utile riportare di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze oggetto di proroga:
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI | PERIODO |
---|---|
Pagamento avviso bonario | 1° agosto - 4 settembre |
Pagamento atti e liquidazione imposte soggette a tassazione separata | 1° agosto - 4 settembre |
Sospensione feriale scadenze fiscali di ferragosto | 1° agosto - 20 agosto |
Sospensione termini processuali | 1° agosto - 31 agosto |
Cumulo sospensione termini processuali e sospensione per istanza di adesione | 1° agosto - 31 agosto |
Sospensione avvisi bonari, informazioni e documenti | 1° agosto - 3 settembre |
Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo dedicato con tutte le regole della pausa estiva prevista per i processi amministrativi, civili e tributari.
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