Cos’è lo stato di emergenza, quali sono i suoi effetti e quanto dura? Spieghiamo cosa prevede la legge in merito e quando può essere proclamato.
Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, ma cosa significa esattamente? Per capirlo dobbiamo partire dalla definizione di “stato di emergenza” e andare a vedere come funziona nel nostro Paese, a livello nazionale e regionale.
Quando viene decretato lo stato di emergenza, il governo e la protezione civile concentrano nelle loro mani molti poteri in deroga, al fine di assicurare l’intervento più rapido possibile in situazioni di pericolo tale da non poter attendere il normale iter di approvazione delle leggi.
Spesso si tende a pensare che lo stato di emergenza sia previsto dalla Costituzione, ma non è così. Tale circostanza è disciplinata con legge ordinaria -la numero 225/1992 - che ne stabilisce durata e requisiti necessari.
In questo approfondimento ne andremo a vedere tutti gli aspetti.
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Lo “stato di emergenza” non è previsto dalla Costituzione
Contrariamente a come molti credono e dichiarano in televisione, lo “stato di emergenza” non trova spazio nel dettato costituzionale. La Costituzione italiana prevede solamente la deliberazione dello “stato di guerra” (che è cosa ben diversa) da parte delle Camere (all’articolo 78) con il quale il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari ad affrontare possibili conflitti bellici.
Nessun riferimento, quindi, a crisi economiche, sanitarie o catastrofi naturali.
Se è vero che manca in Costituzione una norma sullo stato di emergenza, è vero anche che all’articolo 77 i padri costituenti hanno previsto la possibilità in capo al governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge (il decreto legge) in “casi straordinari di necessità e urgenza”.
Per questo molti criticano la scelta del Presidente del Consiglio di agire tramite DPCM (che sono fonti di secondo grado) e non con i decreti legge che, al contrario, assicurano il dibattito parlamentare coinvolgendo i partiti di minoranza. I decreti, infatti, sono efficaci fin da subito ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni. Mentre la conversione da parte del Parlamento non è richiesta per i DPCM.
Lo stato di emergenza ha copertura normativa nella legge 225/1992, con la quale è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile. Vediamo come funziona rispondendo alle domande più comuni.
Chi delibera lo stato di emergenza?
La deliberazione spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri su proposta del Premier oppure di un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con questa si conferisce al capo del dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza nelle zone interessate dall’emergenza che possono essere singoli comuni, città, regioni, aree delimitate o l’intero Paese.
In quali casi serve lo stato di emergenza
Secondo il dettato della legge 225/1992, lo stato di emergenza è proclamato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Esempi tipici sono le calamità naturali come terremoti e alluvioni e disastri ambientali.
Quanto dura lo stato di emergenza
Inizialmente la durata dello stato di emergenza era di 180 giorni al massimo, prorogabili per ulteriori 180 giorni; poi il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 ne ha raddoppiato i limiti: si è passati da 12 mesi al massimo prorogabili per altri 12 mesi, per un totale di 2 anni.
In pratica termini e durata sono stati raddoppiati.
Cosa prevede
Dopo la proclamazione dello stato di emergenza, il capo del dipartimento della protezione civile può emanare delle ordinanze in deroga alle disposizioni ordinarie, ma garantendo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Per ordinanze in deroga si intende che in questa particolare circostanza è consentito scavalcare gli iter istituzionali e burocratici per velocizzare l’intervento delle Autorità. Il provvedimento per eccellenza durante l’emergenza è il decreto-legge.
Quando finisce lo stato di emergenza?
Allo scadere del tempo massimo, o prima se le condizioni lo consentono, lo stato di emergenza cessa con l’emanazione di un’ordinanza “di chiusura”. Questa serve a disciplinare il ritorno alla normalità e il ripristino delle funzioni dell’autorità ordinariamente competente.
La fine dell’emergenza non è mai automatica ed è sempre subordinata ad un atto specifico che ne segna la chiusura definitiva anche se è spirato il termine massimo.
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