In quali casi è consentito ricorrere allo straordinario forfettizzato? Come dev’essere calcolato e attribuito al dipendente senza il rischio di cadere in clausole nulle? Ecco un’analisi completa
Il lavoro straordinario è definito come l’attività prestata dal dipendente oltre le 40 ore settimanali o l’eventuale orario inferiore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato.
Al fine di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore, evitando un impegno lavorativo eccessivo, il ricorso allo straordinario è contingentato entro determinati limiti di durata massima annuale, fissata dal Ccnl applicato o, in mancanza di disposizioni specifiche, dalla legge in misura pari a 250 ore annue.
In talune ipotesi, peraltro, il lavoratore può rifiutare la prestazione straordinaria, nello specifico se:
- è un lavoratore studente;
- sussiste un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisce la prestazione;
- il potere del datore di lavoro non è stato esercitato secondo correttezza e buona fede.
Il lavoro straordinario dev’essere considerato separatamente rispetto alla normale attività lavorativa e, peraltro, compensato con apposite maggiorazioni retributive, previste dai contratti collettivi.
Nei casi in cui il lavoratore svolge l’attività straordinaria in maniera continuativa, le parti (azienda e dipendente) possono accordarsi per garantire il pagamento di una somma mensile a titolo di straordinario forfettizzato.
In sostanza, viene riconosciuta una somma a prescindere dalle ore di lavoro straordinario svolte dal dipendente, comunque nel rispetto di una determinata soglia, superata la quale l’interessato ha diritto alle maggiorazioni ordinarie previste dal Ccnl.
Analizziamo ora in dettaglio quando e con quali limiti è possibile ricorrere allo straordinario forfettizzato.
Valutazione delle ore straordinarie
Il ricorso allo straordinario forfettizzato non deve, innanzitutto, comportare per il lavoratore una perdita di retribuzione rispetto a quanto avrebbe ottenuto con la maggiorazione ordinaria per lavoro straordinario.
Non è pertanto possibile riconoscere uno straordinario forfettizzato pari a euro 150,00 lordi mensili se, al contrario, considerando le ore effettivamente prestate dal dipendente, il compenso per lavoro straordinario (non a forfait) sarebbe stato pari a euro 400,00 lordi mensili.
Di conseguenza, nel definire l’importo da riconoscere a titolo di straordinario forfettizzato, il datore di lavoro deve innanzitutto ipotizzare quante ore il dipendente svolgerà in più rispetto all’orario ordinario e, sulla base di queste, calcolare il compenso mensile che sarà, pertanto, lo straordinario a forfait.
Nel calcolare il numero di ore ipotetiche, l’azienda può adottare due diversi criteri:
- calcolare le ore di straordinario prestate dall’interessato negli ultimi 6 o 12 mesi (metodo storico);
- calcolare le ore di straordinario che si presume l’interessato garantirà nei 6 o 12 mesi successivi (metodo previsionale).
Il metodo di calcolo utilizzato per definire lo straordinario forfettizzato è opportuno che sia comunicato nella lettera di attribuzione dell’importo, redatta in forma scritta.
Nell’accordo dovrà altresì essere indicato:
- il tetto mensile di ore che il dipendente può svolgere (ai fini della validità dell’accordo stesso) e l’impegno dell’azienda a retribuire come straordinario le ore effettivamente lavorate, eccedenti il tetto citato;
- l’obbligo di effettuare una verifica periodica sulle ore di straordinario effettivamente svolte dal dipendente e, se necessario, l’impegno dell’azienda a ridefinire l’importo in presenza di scostamenti significativi tra le ore preventivate e quelle in realtà lavorate.
Da ultimo, come sostenuto dalla Cassazione (sentenza del 26 maggio 2000 numero 6902) è «illecita (e quindi nulla) la clausola che stabilisca che il lavoro straordinario sia retribuito in una determinata entità massima, indipendentemente dall’eventuale prestazione in misura maggiore, atteso che ciò implicherebbe una rinuncia preventiva al compenso per il lavoro eventualmente prestato oltre tale limite prestabilito».
Di conseguenza, il giudice, ancora la sentenza, ove accerti «che il lavoratore ha effettuato un numero di ore di lavoro straordinario superiore alla pattuita forfettizzazione, deve riconoscergli per l’eccedenza il compenso maggiorato per lavoro straordinario».
Quando lo straordinario forfettizzato si trasforma in superminimo?
Il rischio di definire un importo a titolo di straordinario forfettizzato è di dimenticarsi di adeguare periodicamente la somma, nel caso in cui le ore effettivamente prestate eccedano quelle forfettariamente previste.
La conseguenza, in questi casi, è di vedersi considerato l’importo, in sede di controversia giudiziaria con il dipendente, non più come straordinario ma superminimo. Così ha affermato la giurisprudenza di Cassazione con le sentenze del 12 gennaio 2011 numero 542 e del 5 gennaio 2015 numero 4.
In particolare, la pronuncia del 2015 sostiene che il compenso forfettario «che prescinde dallo straordinario effettivamente prestato e che è entrato a far parte della retribuzione ordinaria, costituisce un superminimo e perciò non può essere ridotto unilateralmente».
Sulla stessa lunghezza d’onda la sentenza del 12 gennaio 2011, in base alla quale «il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro».
Gli effetti in busta paga
Gli importi riconosciuti dal datore di lavoro a titolo di straordinario forfettizzato sono a tutti gli effetti imponibili ai fini contributivi e fiscali.
Di conseguenza, concorrono a:
- Calcolo delle trattenute per contributi Inps a carico dipendente;
- Calcolo delle trattenute fiscali per tassazione Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
Lo straordinario forfettizzato fa parte della retribuzione ordinaria?
Giunti a questo punto è naturale chiedersi: lo straordinario forfettizzato fa parte della retribuzione ordinaria del dipendente e, per questo motivo, dev’essere considerato ai fini del calcolo di mensilità aggiuntive, festività, ferie e permessi?
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (sentenza del 3 aprile 1989 numero 1608) per giurisprudenza costante «il carattere fisso e continuativo della prestazione di lavoro straordinario non fa venir meno il carattere straordinario di essa e non trasforma il relativo compenso in retribuzione ordinaria e normale».
Pertanto, di base, lo straordinario forfettizzato non entra a far parte degli elementi fissi della retribuzione, al contrario di quanto accade per le somme disciplinate dal contratto collettivo applicato (come paga base, contingenza e scatti di anzianità) o dalle intese tra le parti (superminimo, assegni ad personam o indennità di funzione).
Al contrario, sempre la Cassazione, per poter considerare lo straordinario forfettizzato come parte integrante della retribuzione ordinaria è necessario provare una precisa volontà, anche tacita, delle parti «volta a includere detto prolungamento della prestazione lavorativa nell’orario normale».
Ancora gli Ermellini, questa volta con la sentenza del 27 febbraio 2008 numero 5119, hanno sottolineato come la circostanza che il lavoro straordinario «sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l’orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine riservata al giudice di merito, non risulta una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l’orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento a essa».
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